Trademark: cos'è e come funziona?

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In cosa consiste la proprietà intellettuale? Che cos’è il marchio e come si protegge? Cosa fa l’Ufficio brevetti e marchi?

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La legge tutela la proprietà intellettuale, cioè le idee creative frutto dell’ingegno di una persona. Costituiscono proprietà intellettuale tutte le creazioni, sia quelle nel campo artistico (le opere dell’ingegno tutelate dal copyright) che quelle nel campo della tecnica (le cosiddette invenzioni industriali). Con questo articolo affronteremo uno specifico argomento: vedremo cioè cos’è e come funziona il trademark.

Parlare del trademark comporta, inevitabilmente, discorrere anche del marchio, cioè di quel segno impresso sul prodotto di un imprenditore (una lattina, una bottiglia, un paio di scarpe, un capo di abbigliamento, ecc.) che lo rende unico e lo differenzia dagli altri. Come si dirà, a differenza delle

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opere dell’ingegno, che sono tutelate automaticamente per il solo fatto di essere state create, per il marchio occorre un riconoscimento formale affinché ottenga piena protezione. Prosegui nella lettura se l’argomento t’interessa.

Cos’è la proprietà intellettuale?

Come anticipato in apertura, per “proprietà intellettuale” si intendono le creazioni intellettuali dell’uomo, cioè tutte le idee creative che possono essere attribuite all’ingegno di una persona.

Proprietà intellettuale: quanti tipi?

Nella proprietà intellettuale rientrano due tipologie diverse di creazioni intellettuali:

Cos’è la proprietà industriale?

Nella nozione di “

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proprietà industriale” rientrano tutte le norme che tutelano le idee creative nel campo della tecnica e, più in generale, tutte quelle che possono avere un’applicazione “industriale”, cioè che possono essere fabbricate o utilizzate in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola.

Per essere più precisi, la proprietà industriale tutela, tra le altre cose, i marchi e gli altri segni distintivi, le indicazioni geografiche, le denominazioni di origine, i disegni e i modelli, le invenzioni e i modelli di utilità [1].

Ad esempio, è protetta dalla proprietà industriale l’invenzione che consente alle auto di alimentarsi ad acqua, oppure quella che permette alle imprese di spedire un prodotto in minor tempo grazie a una nuova procedura di imballaggio.

Allo stesso tempo, sono protetti i marchi, cioè i segni distintivi dei prodotti e dei servizi che l’imprenditore mette sul mercato.

Come tutelare la proprietà industriale?

A differenza del diritto d’autore, la proprietà industriale tutela le opere creative solamente a seguito di un formale riconoscimento, che prende il nome di “

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registrazione” o di “brevettazione” a seconda del tipo di bene da tutelare.

La legge [2] dice infatti che “I diritti di proprietà industriale si acquistano mediante brevettazione, mediante registrazione o negli altri modi previsti dal presente codice. La brevettazione e la registrazione danno luogo ai titoli di proprietà industriale”.

Per la precisione, le invenzioni sono oggetto di brevettazione, mentre i marchi e gli altri segni distintivi di registrazione. Solo a seguito di questo riconoscimento, operato dall’Ufficio brevetti e marchi del Ministero, si potrà accedere alla tutela fornita dalla cosiddetta proprietà industriale.

Tale tutela consiste nella possibilità di:

Il principale effetto della brevettazione e della registrazione, infatti, è quello di attribuire un vero e proprio

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monopolio sull’utilizzo commerciale dell’invenzione o del marchio.

Per quanto riguarda il diritto d’inventore, tale monopolio dura venti anni e non è rinnovabile; la registrazione del marchio è invece sempre rinnovabile.

Cos’è il marchio?

Come più volte ricordato, il marchio è il segno distintivo dei prodotti e dei servizi forniti dall’imprenditore.

In pratica, il marchio è il segno impresso su un prodotto (una lattina, una bottiglia, un paio di scarpe, un capo di abbigliamento, ecc.) che lo rende unico e lo differenzia dagli altri.

Ad esempio, in un supermercato è possibile trovare tante bibite gassate ma ognuna di esse si distingue dalle altre grazie al marchio che è impresso su di loro. Si pensi alla differenza tra Coca Cola e Pepsi, tanto per limitarci a un solo esempio.

Com’è fatto il marchio?

Il marchio può consistere in qualsiasi espressione grafica idonea a individuare un determinato prodotto. Ciò significa che un marchio può essere costituito da parole, numeri, disegni, cifre, lettere e perfino da suoni (si pensi alla sigla di una trasmissione o al jingle di uno spot pubblicitario).

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Ad esempio, il famoso “baffo” della Nike è un marchio che consiste in un disegno (o simbolo), esattamente come il “coccodrillo” della Lacoste, il “cavallino rampante” della Ferrari o la “mela morsa” della Apple.

Come si registra un marchio?

Affinché un marchio possa essere riconosciuto a tutti gli effetti occorre effettuare la registrazione presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi (o l’Ufficio brevetti e marchi che si trova presso ogni Camera di commercio).

Il marchio viene riconosciuto solamente se presenta le seguenti caratteristiche:

In presenza di queste caratteristiche, all’imprenditore verrà riconosciuto il

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diritto all’uso esclusivo del marchio che ha scelto, con la conseguenza che il titolare potrà vietare ogni utilizzo indebito dello stesso segno (o di altro simile che possa creare confusione) da parte di altre persone.

Cos’è il trademark?

Il trademark (espresso con il simbolo ™) è il marchio che è stato depositato presso l’Ufficio brevetti e marchi e che è ancora in attesa di formale approvazione.

Il trademark, quindi, è il primo passo verso l’ottenimento del marchio registrato vero e proprio (simbolo ®).

Quindi: quando si deposita il marchio presso l’ufficio brevetti, può parlarsi di trademark; nel momento in cui si ottiene il riconoscimento vero e proprio, può parlarsi di marchio registrato.

Il trademark, dunque, è una fase transitoria che consente di raggiungere la registrazione completa del marchio.

Come funziona il trademark?

In realtà, nessuna legge italiana impone di segnalare che il marchio è stato depositato e che, quindi, è in attesa di registrazione.

In altre parole, il simbolo ™ da apporre subito dopo il nome del marchio

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non è obbligatorio, così come non lo è il simbolo ® del marchio registrato.

L’utilità di associare il simbolo del trademark al marchio in fase di registrazione serve solamente per avvertire il pubblico (e, soprattutto, la concorrenza) che quello specifico marchio sta per essere registrato e, quindi, sta per ottenere piena tutela giuridica.

È sconsigliabile, invece, appore la sigla del trademark (™) o quella del marchio registrato (®) a marchi che non sono stati ancora depositati o registrati: la legge, infatti, prevede una sanzione pecuniaria per chiunque appone su un oggetto, parole o indicazioni non corrispondenti al vero, tendenti a far credere che il marchio che lo contraddistingue sia stato registrato [3].

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