Incidente per strada dissestata

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Autore: Raffaella Mari

26 ottobre 2022

Laurea in Scienze politiche "cum laude" presso l'università della Calabria. Laurea in giurisprudenza presso l'università "Magna Graecia" di Catanzaro. Avvocato con esperienze lavorative nel campo del recupero crediti.

Ottenere il risarcimento per una buca o un avvallamento è più difficile se la strada appare chiaramente dissestata o se le sue condizioni sono note al conducente.

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Di chi è la responsabilità e a chi spetta l’obbligo del risarcimento in caso di incidente per strada dissestata? La giurisprudenza ha fornito alcune importanti indicazioni in merito. Tanto i giudici di primo e secondo grado quanto la Cassazione si sono spesso occupati dei sinistri conseguenti alle cosiddette “insidie stradali”: tali sono ad esempio le buche, gli avvallamenti, i materiali abbandonati sull’asfalto.

La regola generale vuole che l’automobilista debba sempre prestare attenzione al manto stradale e all’eventuale presenza di pericoli. Tanto più questi sono visibili (per dimensioni o condizioni di illuminazione della strada), tanto minori sono le possibilità di ottenere il risarcimento.

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Proprio per tale ragione i giudici hanno più volte salvato i Comuni dalle richieste di risarcimento per danni alle auto e ai relativi conducenti.

Paradossalmente, proprio in tema di incidenti per strada dissestata, è più difficile spuntarla: l’evidente condizione dell’asfalto deve infatti suggerire una prudenza superiore rispetto alla media. Chi sceglie di percorrere una via piena di buche lo fa a proprio rischio e pericolo.

Vediamo dunque quali sono le regole da seguire per poter sperare di essere risarciti in tali ipotesi.

Incidente strada dissestata: le regole da seguire

I principi generali che regolano la materia in tema di incidenti stradali causati da asperità stradali sono i seguenti:

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Buca stradale: quando spetta il risarcimento?

Se a causa di una buca stradale si rompe una ruota o si fa un incidente, la responsabilità è del Comune titolare della strada, ma solo a condizione che si tratti di una insidia

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non visibile.

Ai fini della «visibilità» dell’insidia vengono in rilievo i seguenti parametri:

Il risarcimento può essere ridotto, con un

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concorso di colpa, quando il conducente è corresponsabile per l’incidente nel caso ad esempio di superamento dei limiti di velocità.

Strada dissestata: quando spetta il risarcimento?

Secondo la giurisprudenza, l’automobilista deve osservare prudenza in presenza di una strada palesemente dissestata e costellata di avvallamenti, depressioni del manto stradale e buche, anche di dimensioni non trascurabili. La presenza della segnaletica stradale e la visibilità dello stato dei luoghi devono infatti indurlo in ogni caso a moderare la velocità, in modo da rimanere sempre vigile e fermo nel controllo del mezzo ed evitare, per quando possibile, i pericoli e gli ostacoli visibili che si frappongono sul suo percorso.

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In un precedente [1], la Cassazione ha escluso la responsabilità del Comune per i danni occorsi a un veicolo a seguito di un incidente causato da una buca presente su una strada di solito usata da mezzi agricoli, atteso che le condizioni della strada – piena di avvallamenti e buche proprio per via del transito dei veicoli pesanti – avrebbero richiesto una maggiore prudenza alla guida.

Il Comune è tenuto alla manutenzione della strada ed è responsabile dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l’automobilista danneggiato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale valutazione, bisogna tener conto che quanto più il pericolo può essere previsto e superato attraverso l’adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più è esclusa la responsabilità del titolare della strada.

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Comportamento incauto del pedone

I principi che abbiamo appena elencato per gli automobili e i motociclisti valgono anche per i pedoni. In tema di insidia stradale, non spetta alcun risarcimento al pedone per i danni conseguenti a una caduta dovuta alla presenza di un dissesto del marciapiede, qualora il danno sia riconducibile alla disattenzione del soggetto. È ciò che succede quando la pavimentazione del marciapiede sia notevolmente dissestata o quando il danneggiato, risiedendo poco distante dal luogo del sinistro, è in grado di conoscere le diverse anomalie del marciapiede.

Inoltre la responsabilità del Comune viene esclusa anche quando, in ragione della giovane età del danneggiato, questi, con un comportamento diligente, può agevolmente evitare l’insidia tramite una rapida manovra.

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