Vendita straordinaria, svendita o liquidazione: la normativa

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Autore: Sabrina Mirabelli

26 febbraio 2023

Laureata in giurisprudenza ha svolto la professione di avvocato civilista dal 1994 al 2013.

Le vendite di liquidazione, i saldi di fine stagione e le vendite promozionali sono disciplinate dalla legge e da regolamenti regionali.

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Spesso, girando per le strade delle nostre città, capita di vedere affissi sulle vetrine dei negozi cartelli con la scritta “vendita di liquidazione” piuttosto che “vendita promozionale” oppure “vendita di fine stagione” o più semplicemente “saldi”. Di cosa si tratta? Sono tre tipologie di vendite straordinarie. La normativa di riferimento, infatti, per vendite straordinarie intende le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione e le vendite promozionali nelle quali gli esercenti offrono condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti

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[1].

La normativa nazionale si limita, però, a fornire solo la definizione delle suddette categorie e poche altre regole comuni. Spetta poi alle Regioni, sentiti i rappresentanti degli Enti locali, le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio, disciplinare le modalità di svolgimento, la pubblicità anche ai fini di una corretta informazione dei consumatori, i periodi e la durata delle vendite di liquidazione e di fine stagione [2]. Da ciò consegue che chiunque voglia saperne di più sulle vendite straordinarie deve individuare i singoli regolamenti emanati dalla Regione in cui vengono svolte le attività.

Cosa sono le vendite di liquidazione?

Le

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vendite di liquidazione sono quelle effettuate dagli esercenti quando hanno necessità di vendere tutte le merci presenti in magazzino in breve tempo. In pratica, sono fatte a seguito di:

Prima di effettuare le vendite di liquidazione, gli esercenti interessati devono darne comunicazione al Comune nel cui territorio si trovano le attività commerciali in questione e documentare le ragioni della liquidazione.

Il termine per la comunicazione cambia da Regione a Regione: vedi nella Regione Lombardia dove è di 15 giorni prima della data di inizio delle vendite di liquidazione

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[4] oppure nella Regione Toscana dove è di 10 giorni prima [5].

Anche la durata e le modalità di svolgimento delle vendite di liquidazione sono disciplinate a livello regionale.

Ad esempio, nella Regione Toscana possono essere fatte in ogni periodo dell’anno e avere:

Peraltro, durante le vendite di liquidazione non è possibile introdurre nei locali ulteriori merci dello stesso genere di quelle oggetto dell’attività commerciale in liquidazione e, in caso di liquidazione per cessazione dell’attività, gli esercenti non potranno riprenderle nei medesimi locali per almeno 180 giorni.

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Nella Regione Emilia Romagna le vendite di liquidazione per:

Nella Regione Veneto, le vendite di liquidazione possono essere realizzate in qualsiasi periodo dell’anno, per la durata massima di ciascun periodo di 6 settimane previa comunicazione al Comune. Nel caso di cessazione definitiva dell’attività, le vendite di liquidazione hanno una durata massima di 13 settimane.

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In cosa consistono le vendite di fine stagione o saldi?

Le vendite di fine stagione rientrano sempre nelle vendite straordinarie. Sono effettuate per vendere i prodotti, di carattere stagionale o di moda che, se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo, sono soggetti a un notevole deprezzamento [6]. Si pensi ad esempio ai capi di abbigliamento del campionario invernale che vengono messi in saldo perché se non venduti entro la fine della stagione, vanno incontro a un notevole ribasso di prezzo.

Le vendite di fine stagione possono essere effettuate solo in periodi determinati dell’anno e di durata limitata, stabiliti con anticipo, oltre che comunicati al pubblico con un cartello apposto nel locale commerciale e ben visibile dall’esterno almeno 3 giorni prima della data di inizio della vendita.

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I saldi vengono generalmente effettuati 2 volte l’anno, alla fine del periodo estivo e di quello invernale, per una durata complessiva di 60 giorni o di 8 settimane. Tuttavia, la durata ed i periodi esatti sono individuati annualmente da ordinanze regionali e pertanto possono variare da Regione a Regione.

Ad esempio, nelle Regioni Emilia Romagna e Toscana i saldi invernali iniziano il giorno feriale precedente l’Epifania per 60 giorni mentre quelli estivi iniziano il primo sabato di luglio per 60 giorni. Nella Regione Veneto, il calendario delle vendite di fine stagione prevede che l’inizio e la fine dei saldi invernali siano rispettivamente il primo giorno feriale antecedente alla festività del 6 gennaio e il 28 febbraio di ciascun anno mentre l’inizio e la fine dei

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saldi estivi siano il primo sabato di luglio e il 31 agosto di ciascun anno.

Per le vendite di fine stagione gli esercenti non devono effettuare alcuna comunicazione al Comune.

I regolamenti regionali – vedi ad esempio quelli delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Toscana – stabiliscono anche che le merci oggetto di vendite di fine stagione devono essere separate da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie. Ove tale separazione non sia possibile la vendita ordinaria dev’essere sospesa.

La normativa nazionale dispone che, per le vendite di fine stagione così come per quelle di liquidazione e per quelle promozionali, lo sconto o il ribasso deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto

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[7].

Vendite promozionali: come sono disciplinate?

Le vendite promozionali, caratterizzate da sconti o ribassi diretti a presentare ai consumatori l’opportunità dell’acquisto, sono effettuate per tutti o per una parte dei prodotti merceologici e per periodi di tempo limitati determinati dagli stessi esercenti [8].

Spetta sempre ai regolamenti regionali disciplinare le modalità di svolgimento delle vendite promozionali.

Ad esempio, nella Regione Puglia, le vendite promozionali non possono riguardare la totalità dei prodotti, non possono essere effettuate nel mese di dicembre, non possono riguardare prodotti oggetto di una promozione immediatamente precedente e la loro durata non può eccedere i 30 giorni

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[9].

Nella Regione Sicilia, è consentito effettuare un massimo di 3 vendite promozionali l’anno, per una durata di non oltre 21 giorni ciascuna e devono essere comunicate preventivamente al Comune di appartenenza [10]. In altre Regioni, le vendite promozionali non sono sottoposte a particolari vincoli od obblighi di comunicazione (vedi nelle Regioni Veneto, Toscana e Friuli Venezia Giulia).

Nella Regione Emilia Romagna, le vendite promozionali di abbigliamento, calzature, biancheria intima, accessori di abbigliamento, pelletteria e tessuti per abbigliamento e arredamento non possono essere effettuate nei 30 giorni antecedenti i periodi delle vendite di fine stagione [11]

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.

Vendite sottocosto: sono vendite straordinarie?

Tra le vendite straordinarie la normativa nazionale ricomprende anche le vendite sottocosto sebbene le sottoponga a una disciplina speciale. Consistono nella vendita al pubblico di uno o più prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto [12]. Nelle vendite sottocosto per prezzo di vendita al pubblico di un prodotto, si intende il prezzo che viene effettivamente praticato ai consumatori alle casse.

Le vendite sottocosto devono essere preventivamente comunicate al Comune almeno 10 giorni prima della data di inizio delle vendite medesime; inoltre, possono essere effettuate per un numero massimo di 3 volte nel corso dell’anno, per un periodo di durata non superiore a 10 giorni ed il numero delle referenze, cioè dei prodotti, oggetto di ciascuna vendita sottocosto non può essere superiore a 50.

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Non può essere effettuata una vendita sottocosto se non è decorso almeno un periodo pari a 20 giorni dal termine della precedente vendita sottocosto, salvo che per la prima vendita sottocosto dell’anno.

Non possono effettuare la vendita sottocosto gli esercenti il commercio su aree pubbliche, i commercianti all’ingrosso, gli spacci interni, chi esercita attività di vendita speciale per corrispondenza o tramite televisione o altri mezzi di comunicazione, ivi compreso il commercio elettronico e presso il domicilio dei consumatori.

Ai fini della tutela dei consumatori e della corretta informazione è previsto:

  1. l’obbligo di specifica comunicazione, anche nel caso di messaggi pubblicitari all’esterno o all’interno del locale, recante l’indicazione chiara ed inequivocabile dei prodotti, del quantitativo disponibile per ciascuna vendita sottocosto e del periodo temporale della vendita;
  2. nonché l’inequivocabile identificazione dei prodotti in vendita sottocosto, all’interno dell’esercizio commerciale [13].

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