Annullamento matrimonio per chi non crede all’indissolubilità ed è divorzista

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Con l’annullamento e la delibazione della sentenza del tribunale ecclesiastico, conseguenziale anche la decisione di revocare l’assegno di mantenimento fissato, con la separazione, a favore della donna.

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Potrebbe essere davvero “un gioco da ragazzi” ottenere l’annullamento del matrimonio dal tribunale ecclesiastico: basta solo che uno dei due coniugi dichiari di non aver mai creduto nel concetto di indissolubilità del matrimonio, ma che, al contrario, avesse sempre serbato come probabile l’idea di un divorzio. A condizione, comunque, che di ciò l’altro sposo ne fosse pienamente a conoscenza.

Stesso discorso potrebbe valere anche in merito alla riserva di non avere figli

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: un tipico “cavallo di Troia” usato da chi vuol valersi della pronuncia di un annullamento del matrimonio.

Il chiarimento proviene da una recente sentenza della Cassazione [1].

La richiesta di annullamento potrebbe anche intervenire dopo che il Tribunale abbia già pronunciato la separazione consensuale o giudiziale dei coniugi.

Conseguenza: con la sentenza del giudice civile, che recepisce quella della Sacra Rota, e che quindi sancisce formalmente la nullità del matrimonio, viene anche revocato l’obbligo di corrispondere all’altro coniuge.

La Cassazione ha più volte precisato che, in caso di richiesta di annullamento del matrimonio per via della riserva di uno dei due coniugi sui valori dell’unione, la divergenza tra la volontà effettiva di questi e, invece, il “sì” pronunciato sull’altare deve essere stata manifestata all’altro coniuge, ovvero da questi in effetti conosciuta, o non nota solo a causa della sua negligenza. In buona sostanza, e detto in parole povere, le idee divorziste o la rinuncia alla prole di uno dei due coniugi dovevano essere ben note all’altro.

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Ove, infatti, non ricorrano tali condizione, non è più possibile la delibazione della sentenza di annullamento. Altrimenti, essa sarebbe contraria all’ordine pubblico italiano: ordine pubblico che tutela la buona fede e dell’affidamento incolpevole dell’altro coniuge.

Se, invece, tale riserva sul matrimonio era nota all’altro sposo, si può recepire la pronuncia della Sacra Rota. In tal caso, l’eventuale precedente decreto di omologazione della separazione consensuale, che stabilisce l’ammontare di un assegno di mantenimento, è revocato.

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