Notifica cartella al portiere: è valida?

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Autore: Angelo Forte

26 marzo 2023

L'avv. Angelo Forte si è laureato in giurisprudenza a pieni voti nel 1997 con una tesi in diritto del lavoro. Successivamente perfezionatosi in diritto processuale tributario, esercita la professione dal 2001 nel settore civile e fiscale con particolare riferimento al diritto condominiale, alle locazioni, al diritto successorio, alle sanzioni per violazioni del Codice della strada, al diritto tributario, al diritto consumeristico, al diritto del lavoro ed alle compravendite immobiliari. Fiduciario di associazioni di consumatori.

La notificazione delle cartelle di pagamento al portiere dell’edificio è corretta?

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Tutti temiamo di finire sotto le grinfie dell’ex Equitalia (oggi Agenzia delle Entrate – Riscossione). Ed il timore diventa realtà quando ci viene notificata una cartella di pagamento. La notifica della cartella al portiere è valida? E’ questa una delle tante domande che ci poniamo quando intendiamo verificare se la procedura di notificazione della cartella risulta corretta nel tentativo fi evitare, se possibile, il pagamento dell’importo in essa indicato. Occorre sottolineare innanzitutto che dal 2011 le cartelle di pagamento (una volta chiamate cartelle esattoriali) non vengono più notificate quando si tratta di riscuotere Irpef, Ires ed Iva, mentre dal 2020 anche per quello che riguarda i tributi locali (Imu, Tasi, Tarip ecc.) non è più necessario, per l’ente creditore, inviare la cartella di pagamento per poter poi riscuotere i tributi evasi in maniera forzosa (con pignoramenti, fermi ed ipoteche). Perciò la cartella di pagamento costituisce oggi un atto che è obbligatorio inviare solo durante la procedura di riscossione del cosiddetto bollo auto (tassa automobilistica) e delle sanzioni per violazioni del Codice della Strada (le multe stradali). Nell’articolo che segue analizzeremo prima di tutto la procedura di notifica della cartella di pagamento e di seguito verificheremo se risulta corretta e conforme alla normativa vigente la consegna del plico contenente la cartella al portiere dello stabile.

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Come deve essere notificata la cartella?

La normativa vigente [1] prevede che la cartella di pagamento sia notificata con le seguenti modalità:

Se la cartella è spedita per posta, il postino può consegnarla anche ad un familiare che convive con il destinatario oppure ad un addetto alla casa (una badante ad esempio) o ad un addetto all’ufficio (una segretaria)

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Nel caso in cui il destinatario sia assente e non sia possibile reperire nemmeno un’altra delle persone che la legge autorizza a ricevere il plico (cioè familiari, addetti alla casa, portiere), il postino dovrà depositare il plico contenente la cartella nella casa del comune dove si doveva eseguire la notifica e affiggerà l’avviso dell’avvenuto deposito, in busta chiusa e sigillata, nell’albo del comune.

Se il postino non trova a casa né il destinatario, né un familiare e non c’è nemmeno il portiere dell’edificio, allora depositerà la cartella nella casa comunale e affiggerà l’avviso del deposito nell’albo comunale e non alla porta dell’abitazione del destinatario e nemmeno nella sua cassetta postale

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La cartella si può notificare anche con raccomandata

Il portiere può ricevere la cartella?

Nel precedente capitolo abbiamo già messo in evidenza, in linea generale, che il portiere dello stabile in cui si trova la casa o l’ufficio o l’azienda del destinatario può ricevere la raccomandata contenente la cartella di pagamento.

Quindi è corretta la procedura di notifica se la cartella è ritirata dal portiere dello stabile.

Occorre però sottolineare alcuni importanti dettagli:

La cartella può essere anche consegnata dal postino al portiere

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