Come creare un’associazione
Tutte le procedure per costituire un ente associativo a scopo non di lucro. L’elenco delle realtà del Terzo settore. Iscrizioni ai registri e regime fiscale.
L’articolo 18 della Costituzione stabilisce il diritto dei cittadini ad associarsi «liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale». Significa che chiunque ha la facoltà di costituire un’associazione, purché abbia uno scopo lecito. Il fatto di poterlo fare «liberamente» non significa che non debbano essere rispettate certe regole e certi passaggi stabiliti dalla legge per mettere in piedi una realtà di questo tipo. Come creare un’associazione? Quale entità di tipo giuridico assume? Ci vuole un numero minimo di cittadini per costituire un’associazione? Deve essere approvato un regolamento interno? Vediamo.
Indice
Che cosa si intende per associazione?
Partiamo da una definizione. Per associazione si intende la pluralità di persone che perseguono uno scopo comune di natura ideale o comunque non economico. Esistono così associazioni sportive, culturali, per la difesa di diritti, a sfondo politico, ecc. Le regole di funzionamento vengono definite dagli stessi associati nell’atto costitutivo.
Per ottenere il riconoscimento dell’associazione
L’organo amministrativo ha competenza esclusiva nell’amministrazione dell’associazione e l’assemblea non può impartire direttive su singoli atti di amministrazione né compierli direttamente. La nomina avviene nell’atto costitutivo o nello statuto e, in mancanza, provvede l’assemblea (competente, comunque, per le successive nomine).
Quanti soci per creare un’associazione?
Fin qui, il quadro generale dell’associazione in quanto tale. Ma, in termini pratici, come creare un’associazione? Va detto, innanzitutto, che per la sua costituzione ci vogliono almeno tre soci fondatori, che possono essere persone fisiche o altre associazioni. Fanno eccezione alcune specifiche tipologie, come le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, per le quali serve un numero minimo di sette soci persone fisiche oppure di tre associazioni.
Se dovesse mancare questo numero minimo, non sarebbe possibile iscriversi al Registro unico del Terzo settore. Che cosa comporta? Che l’associazione può operare come tale ma non può farlo come Ente del Terzo settore e, quindi, non può fruire delle agevolazioni fiscali (vedremo più avanti gli aspetti legati alle tasse) o ricevere gli eventuali aiuti dello Stato riservati a queste realtà.
Se, nel corso del tempo, l’associazione raggiunge il numero minimo di soci previsto dalla legge, potrà effettuare l’iscrizione al Registro. Viceversa, se il numero scende al di sotto della soglia stabilita ed è già presente nel Registro unico del Terzo settore, verrà cancellata dall’elenco dopo un anno, a meno che riesca a:
- ripristinare il numero di soci, con l’adesione di nuovi soci che vadano a sostituire quelli usciti;
- chiedere l’iscrizione presso un’altra sezione del registro che preveda un numero minimo inferiore, come ad esempio la sezione che richiede solo tre soci anziché sette.
Quali associazioni possono appartenere al Terzo settore?
Abbiamo citato il Registro unico del
- interventi e servizi sociali;
- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni sociosanitarie;
- educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- radiodiffusione sonora a carattere comunitario;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al 70% da enti del Terzo settore;
- cooperazione allo sviluppo;
- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell’ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un’area economica svantaggiata, sulla base di un accordo di lunga durata, finalizzato a promuovere l’accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l’obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un’esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro;
- alloggio sociale, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- agricoltura sociale;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi e i gruppi di acquisto solidale;
- cura di procedure di adozione internazionale;
- protezione civile;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
Quale tipologia giuridica può avere un’associazione?
La legge prevede per le associazioni sostanzialmente due
L’associazione riconosciuta risponde dei debiti solo con il suo patrimonio (in virtù della cosiddetta autonomia patrimoniale perfetta). Ha piena capacità di agire, senza il limite dettato dallo scopo sociale: gli atti compiuti dagli amministratori estranei allo scopo dell’associazione sono validi nei confronti dei terzi, ferma restando la possibilità di provvedimenti interni in merito alla responsabilità degli amministratori.
L’associazione non riconosciuta risponde dei debiti solidalmente con chi ha agito per suo conto. Per la capacità di agire si ritiene applicabile la disciplina dettata per le associazioni riconosciute.
Le associazioni possono, inoltre, liberamente acquistare beni immobili anche a mezzo di donazioni, eredità e legati.
Il Codice del Terzo settore suddivide, inoltre, le associazioni, in relazione allo scopo alla base della loro costituzione in:
- organizzazioni di volontariato;
- associazioni di promozione sociale;
- enti filantropici;
- imprese sociali (incluse le cooperative sociali);
- reti associative;
- società di mutuo soccorso;
- altri enti del Terzo settore.
A queste si aggiungono altre realtà come:
- le associazioni sportive dilettantistiche;
- le organizzazioni non governative (Ong);
- le organizzazioni senza scopo di lucro (Onlus)
- i comitati.
Come fare l’atto costitutivo dell’associazione?
Ogni
L’associazione si intende formalmente costituita nel momento in cui si tiene la prima riunione, detta anche assemblea costitutiva. I soci sottoscrivono l’atto, approvano lo statuto ed eleggono le cariche sociali.
Fatto questo, l’atto costitutivo e lo statuto devono essere registrati presso l’Agenzia delle Entrate competente per territorio entro 20 giorni. Bisognerà pagare un’
L‘Agenzia delle Entrate rilascerà il codice fiscale dell’associazione. Chi vuole svolgere altre attività diverse da quelle di interesse generale, contenute nel lungo elenco riportato sopra, dovrà dotarsi anche di partita Iva.
C’è, infine, da effettuare la registrazione ad uno dei due registri regionali che interessano il settore dell’associazionismo: il registro del Volontariato e quello della promozione sociale. In tal modo, è possibile beneficiare delle agevolazioni fiscali e del 5 per mille come ulteriore forma di finanziamento, oltre a poter sottoscrivere delle convenzioni con enti pubblici.
Il regime fiscale delle associazioni
Gli enti di tipo associativo sono caratterizzati, oltre che dallo scopo non lucrativo e dalla dotazione di un patrimonio per perseguirlo, dall’attività prevalentemente indirizzata all’interno dell’associazione stessa in favore dei propri associati.
In generale, se dimostrano questi requisiti con apposita dichiarazione, beneficiano, ai fini Ires, di un regime di non imponibilità dei corrispettivi più ampio rispetto alla generalità degli enti non commerciali. In aggiunta, per alcune tipologie di associazioni non sono considerate commerciali, sia ai fini Ires sia ai fini Iva, alcune attività caratteristiche a condizione che gli statuti contengano determinate clausole.
Per l’Irap non è prevista una disciplina specifica.
Come detto, però, occorre dimostrare di avere i citati requisiti (scopo non lucrativo, dotazione di un patrimonio per raggiungerlo, attività prevalentemente indirizzata a favore dei propri associati). Devono essere certificati mediante l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate di un’apposita dichiarazione (modello EAS), entro 60 giorni dalla data di costituzione dell’associazione.
La dichiarazione resta valida fino ad eventuali variazioni o per l’intervenuta perdita dei requisiti: nel primo caso, il modello va ripresentato entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione; nel secondo caso, entro 60 giorni dalla data in cui si sono persi uno o più requisiti.
È considerata valida anche la presentazione entro i termini della prima dichiarazione utile salvo il versamento di una sanzione pari a 250 euro, a condizione che la violazione non sia stata contestata e non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche dei quali l’ente abbia avuto formale conoscenza.
Sono esonerate dall’obbligo di trasmissione:
- le organizzazioni di volontariato che non svolgono attività commerciali diverse da quelle indicate dalla legge;
- le associazioni pro-loco che optano per l’applicazione del regime forfettario;
- le associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro del Coni (Comitato olimpico nazionale) che non svolgono attività commerciale.
Per quanto riguarda queste ultime, sono tenute all’invio le associazioni sportive dilettantistiche che, oltre all’attività sportiva riconosciuta dal Coni, effettuano cessioni di beni (ad esempio, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di materiali sportivi e gadget pubblicitari) e prestazioni di servizi come prestazioni pubblicitarie o sponsorizzazioni rilevanti ai fini dell’Iva e delle imposte sui redditi.