Indagini per stalking

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Autore: Mariano Acquaviva

27 marzo 2023

Conseguita nel 2011 la laurea magistrale in Giurisprudenza con pieni voti presso l’Università degli Studi di Salerno, successivamente si iscrive alla Scuola di Specializzazione per le Professioni legali presso lo stesso ateneo, ottenendo anche qui la votazione massima. Attualmente esercita la professione forense quale avvocato iscritto all’albo del foro di Salerno e collabora con diversi studi legali, dedicandosi prevalentemente all’ambito penalistico e civilistico.

Quando scatta il reato di atti persecutori? Cosa succede a seguito di querela? Come si svolgono le investigazioni e cosa può fare il pubblico ministero?

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Lo stalking è, purtroppo, un reato molto diffuso, commesso soprattutto da persone che sono state unite sentimentalmente alle vittime. È il classico caso dell’uomo che comincia a perseguitare l’ex compagna, pedinandola e telefonandole di notte. Ciò non significa che non ci possa essere reato anche tra persone che appena si conoscono. Con questo articolo ci occuperemo proprio di questo delitto, soffermandoci in particolare sul funzionamento delle indagini per stalking.

Sin da subito possiamo dire che le investigazioni da parte delle autorità cominciano a seguito di

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querela sporta dalla vittima. Lo stalking, infatti, è uno di quei reati per i quali la giustizia non può procedere autonomamente, salvo il ricorrere di specifiche circostanze aggravanti, come accade ad esempio quando la vittima è minorenne o disabile. Insomma: lo stalking è quasi sempre un reato procedibile a querela di parte e non d’ufficio.

Una volta fatta la segnalazione alle forze dell’ordine, queste devono attivarsi per avviare le investigazioni, sotto la guida del pubblico ministero che coordina le indagini. Quando lo stalking si inserisce in un contesto di violenza domestica o di genere, allora scatta il cosiddetto “codice rosso”: una procedura d’urgenza che costringe la polizia a dare priorità alle

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indagini per stalking rispetto agli altri delitti denunciati. Ma non anticipiamo troppo. Se quanto detto sinora t’interessa, prosegui nella lettura.

Quando c’è stalking?

La legge [1] punisce con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chi, con condotte ripetute nel tempo, minaccia o molesta qualcuno in modo da:

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge (anche separato o divorziato) o da persona che è o è stata legata da

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relazione sentimentale alla vittima, ovvero ancora se il fatto è commesso:

Secondo la giurisprudenza [2], per aversi stalking è sufficiente che la condotta molesta si ripeta anche solo due volte, purché in un breve arco temporale; pertanto, saranno sufficienti anche solamente due episodi di pedinamento, di minacce o di qualsiasi altra condotta molesta, idonee a cagionare una delle conseguenze negative sopra viste (timore per la propria o altrui incolumità; perdurante stato di ansia o di paura; peggioramento delle abitudini di vita).

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Chi può sporgere querela per stalking?

In linea di massima, solamente la vittima può sporgere denuncia per stalking: si tratta infatti di reato procedibile a querela di parte. Il termine è di sei mesi dall’ultimo atto persecutorio subito.

Lo stalking è eccezionalmente procedibile d’ufficio (e, pertanto, chiunque può sporgere denuncia) quando la vittima è persona disabile o minorenne, oppure quando lo stalking si accompagna a un altro reato procedibile d’ufficio, come ad esempio le lesioni personali gravi o i maltrattamenti.

Cosa sono le indagini?

Le indagini consistono nella ricerca dei mezzi di prova necessari a sostenere la pubblica accusa in giudizio.

Ad esempio, se viene segnalato un furto, le indagini consisteranno nell’effettuare un sopralluogo sul posto ove è avvenuto il reato, nell’ascolto delle persone che possono aver assistito, nella raccolta di indizi rilevanti, quali impronte o altri segni.

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Le indagini non sempre terminano con il rinvio a giudizio della persona indagata: se esse non hanno rilevato nulla di fondato, il pubblico ministero avrà il dovere di chiedere l’archiviazione, la quale pone fine alle indagini preliminari e, di fatto, al procedimento.

Come funzionano le indagini per stalking?

Nell’ipotesi di stalking, le indagini consisteranno prevalentemente nel raccogliere la testimonianza della persona offesa e di tutte coloro che hanno assistito alle molestie e alle minacce reiterate.

Molto importante è anche l’acquisizione di documentazione che possa incastrare il colpevole, come ad esempio i tabulati telefonici da cui si evincono tutte le telefonate effettuate all’indirizzo della vittima.

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Se lo stalking si inserisce all’interno di un contesto di violenza domestica oppure di genere, allora alle indagini si applica il cosiddetto “codice rosso”, cioè la procedura d’urgenza che impone alle autorità di dare priorità a questo tipo di reato rispetto agli altri [3].

In questi casi, le indagini per stalking subiscono una sorta di “accelerata”, visto che le forze dell’ordine che hanno ricevuto la segnalazione deve darne immediatamente notizia al magistrato del pubblico ministero, anche in forma orale.

A questo punto, il pm assume informazioni direttamente dalla persona offesa entro il termine di tre giorni, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minorenni o della riservatezza delle indagini

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[4].

Nel frattempo, la polizia giudiziaria procede senza ritardo al compimento degli atti di indagine delegati dal pubblico ministero, mettendo immediatamente a disposizione di quest’ultimo la documentazione dell’attività svolta [5].

Quando c’è il codice rosso, le indagini per stalking godono dunque di una corsia preferenziale, in quanto l’autorità che riceve la querela è tenuto a comunicarla subito in Procura, in modo che la notizia di reato possa essere iscritta tempestivamente nell’apposito registro e le indagini preliminari possano cominciare.

Stalking: il divieto di avvicinamento alla vittima

Dopo aver ascoltato la vittima, se lo ritiene opportuno, il pm può chiedere al gip di emettere un’ordinanza cautelare con cui si vieta allo stalker di

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avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa [6].

Con questa misura cautelare l’autorità giudiziaria vieta all’indagato di avvicinarsi alla vittima, impedendogli di visitare i posti che normalmente la persona offesa frequenta.

Così, ad esempio, se la vittima di stalking è abituata ad andare in palestra, il giudice ordinerà allo stalker di mantenere le distanze da quel luogo. Il divieto può anche riguardare l’avvicinamento alla persona offesa stessa, oppure ai suoi familiari, senza riferimenti precisi ai luoghi abitualmente frequentati. La violazione del divieto di avvicinamento è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni [7].

Il rispetto della misura cautelare può essere assicurato anche mediante l’utilizzo del braccialetto elettronico.

L’allontanamento dalla casa familiare

Se lo stalker vive insieme alla vittima, il pm può chiedere al gip di disporne l’allontanamento, con conseguente obbligo di abbandonare l’abitazione [8].

In particolare, il giudice, con il provvedimento che dispone l’allontanamento, prescrive all’imputato di lasciare subito la casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e di non accedervi senza autorizzazione. Anche in questa ipotesi, la violazione del divieto imposto dal giudice costituisce reato.

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