Infermità mentale: quali disturbi della personalità rilevano per non essere colpevoli?
Perizia psichiatrica: la personalità disturbata può rilevare per la causa di giustificazione del reato?
I processi mediatici, ormai, fanno da padrone sui canali televisivi. E molti termini di carattere processuale sono ormai entrati nel linguaggio comune dei non addetti ai lavori. Così, si sente spesso parlare di perizia psichiatrica come l’ancora di salvezza per chi vuol evitare il carcere, invocando la cosiddetta infermità mentale. Ma quando si può davvero riconoscere il vizio totale o parziale di mente nei confronti del colpevole di un reato?
Secondo una recentissima sentenza della Cassazione [1], i disturbi della personalità possono concorrere a incidere sulla capacità di intendere e di volere
1. il reato commesso sia la conseguenza diretta del disturbo. Lo stato psichico alterato del soggetto agente deve aver provocato il reato. Come si può immaginare, si tratta di una prova non facile da offrire;
2. il disturbo sia intenso e grave.
L’infermità mentale, insomma, non è provocata da un numero chiuso di cause. Si è portati istintivamente a ritenere che la malattia di mente sia soltanto quella che rientri tre le patologie “ufficialmente” catalogate dalla scienza medica. Il resto delle turbe psichiche che possono affliggere un individuo vengono genericamente indicate come “
Ma non è sempre così. Anche questi possono incidere sulla capacità di intendere e di volere. O, per meglio dire, in determinati il disturbo psichico è in grado di far venir meno, in tutto o in parte, l’imputabilità.
La Cassazione, infatti, non ha più alcuna difficoltà ad ammettere che la capacità di intendere e di volere di un uomo possa diminuire – o venire meno del tutto – anche se il soggetto in questione non risulta affetto da alcuna delle patologie conosciute dalla scienza medica. Il semplice disturbo soggettivo della personalità – non rientrante nel novero delle patologie ufficiali – può rientrare nel concetto di infermità purché rispetti le predette due condizioni. Con la conseguenza che il “malato” non sarà anche punibile.
E gli “stati emotivi e passionali”? Anche questi possono avere rilievo e limitare la capacità di intendere e volere del soggetto, a condizione – dice la Cassazione – che si inseriscano in un quadro più ampio di infermità.