Quali documenti devono consegnare i dipendenti al datore
Certificati e attestati che l’azienda può chiedere al momento dell’assunzione: dalla scheda professionale al certificato del casellario giudiziale.
Mentre il datore di lavoro è obbligato a custodire determinati documenti che riguardano sia la loro attività sia il personale impiegato in azienda, i lavoratori – in generale – non sono tenuti ad averne per lo svolgimento della loro attività, tranne in alcuni casi legati alla natura del loro rapporto, come nel caso degli appalti e dei subappalti. Viceversa, però, i lavoratori sono tenuti a far avere al datore alcune certificazioni, in particolare al momento dell’assunzione. Quali documenti devono consegnare i dipendenti al datore?
Sono la contrattazione collettiva e i contratti individuali a stabilirlo. I documenti possono riguardare, soprattutto, l’identità del lavoratore, la sua formazione ed i suoi rapporti con la giustizia. Vediamo.
Indice
Che cos’è la scheda professionale del lavoratore
La scheda professionale del dipendente raccoglie le informazioni relative alle sue esperienze formative (percorso di studi, abilitazioni conseguite, formazione professionale, conoscenze ed altre abilità) e professionali (esperienze di lavoro subordinato o autonomo, apprendistato, tirocini formativi), alle sue disponibilità e alle sue preferenze in ordine al tipo di assunzione. La scheda viene rilasciata al lavoratore dai servizi per l’impiego.
I dati contenuti in questo documento devono essere registrati nella scheda anagrafico-professionale, che contiene i dati di ciascun lavoratore. La scheda ha valore certificativo limitatamente ai dati amministrativi relativi allo stato di disoccupazione ed alla sua durata, nonché all’iscrizione in liste o elenchi speciali.
Il certificato del casellario giudiziale
Chi svolge una certa attività a contatto con i minori deve essere in possesso di un certificato del casellario giudiziale senza precedente o condanne. È quello che normalmente si chiama «fedina penale pulita».
Il datore di lavoro che intende assumere un dipendente in uno di questi settori deve necessariamente richiederne una copia per verificare che non ci siano delle condanne per i reati di:
- prostituzione minorile;
- pornografia minorile;
- detenzione di materiale pornografico;
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile;
- adescamento di minorenni;
- l’assenza di eventuali sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportano contatti diretti e regolari con minori.
L’obbligo di chiedere questo documento sussiste solo al momento dell’assunzione del lavoratore. Non è necessario richiedere copia del certificato nel caso in cui, durante un rapporto già instaurato, il lavoratore venga successivamente spostato ad altra attività per la quale l’acquisizione del certificato sarebbe necessaria.
Il datore è tenuto, in particolare, a chiedere il casellario in caso di assunzione di una persona (dipendente o autonoma) per lo svolgimento di attività professionali che comportano contatti diretti e regolari con minori (ad esempio attività di insegnante, conducente di scuolabus, animatore turistico, addetto alla somministrazione di pasti all’interno delle mense scolastiche, bidello, pediatra, allenatore, educatore, ecc.).
L’acquisizione del certificato è esclusa per:
- le attività che non hanno una platea di destinatari preventivamente determinabile, in quanto rivolte ad un’utenza indifferenziata, ma dove è comunque possibile la presenza di minori;
- le collaborazioni non strutturate all’interno di un definito rapporto di lavoro;
- l’opera di volontari presso enti e associazioni di volontariato (in quanto l’attività prestata non può essere considerata un rapporto di lavoro);
- i rapporti di lavoro domestico, nel caso di assunzione di baby-sitter o di persone impiegate in attività che comportano contatti diretti e regolari con i minori;
- i dirigenti, i responsabili, i preposti e comunque quelle figure che sovraintendono all’attività svolta dall’operatore diretto, che possono avere un contatto solo occasionale con i destinatari della tutela;
- il personale impiegato in attività produttive in cui sono presenti tirocinanti o lavoratori minorenni, anche se addetto ad attività di tutoraggio, in quanto tale attività è svolta, di norma, in via eventuale e, comunque, complementare all’attività principale per il cui svolgimento il lavoratore è stato assunto.