Telecamere di controllo al bar: i doveri dell’esercente
Il Garante per la privacy richiama il Regolamento europeo in materia e ricorda che non basta un accordo sindacale per mettere l’impianto di videosorveglianza.
Entrare in un bar a prendere un caffè o un aperitivo ed essere controllato e registrato da una telecamera di videosorveglianza può non essere una cosa gradita da tutti i clienti. Ma forse fa meno piacere al personale di servizio essere controllato mentre lavora o mentre incassa i soldi di una colazione. Soprattutto se non è a conoscenza di essere «spiato» dal suo datore. Nulla vieta di installare un dispositivo del genere, cioè di mettere telecamere di controllo al bar. I doveri dell’esercente, però, devono essere rispettati. A partire dall’apposizione del relativo cartello che informa anche i dipendenti della presenza di un «occhio indiscreto» e del modo in cui vengono trattati i dati.
Così ha ricordato il Garante per la privacy in una recente ordinanza. Vediamo.
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È legale mettere le telecamere in un bar?
La legge consente a un datore di lavoro di verificare il modo in cui un suo dipendente esegue la prestazione per la quale viene pagato. Questo vale per l’imprenditore come per il titolare di un negozio, di uno studio professionale, di un ufficio o, appunto, di un bar. Quello che, però, non può fare è mettere delle telecamere per controllare se il dipendente lavora o non lavora, se si dà da fare come gli è stato richiesto oppure si perde in chiacchiere con gli avventori del locale
Ciò non vuol dire, però, che il proprietario del bar non possa mettere un impianto di sorveglianza, anche se dovrà farlo per motivi diversi, vale a dire per:
- tutelare il patrimonio dell’azienda;
- motivi di sicurezza;
- necessità organizzative, tecniche e produttive.
Come devono essere messe le telecamere al bar?
Detto ciò, e appurato per quali finalità possono essere messe delle telecamere di controllo al bar, i doveri dell’esercente prevedono che, per poterle installare, venga sottoscritto un accordo con i rappresentanti sindacali o, se questi non esistono, chiedere e ottenere il permesso dell’Ispettorato territoriale del lavoro.
Ma, come ha fatto presente in una recente ordinanza il Garante per la privacy
- i dati del titolare;
- la modalità, la finalità e la base giuridica del trattamento dei dati personali;
- i contatti per raggiungere il Dpo (data protection officer, se presente);
- i destinatari dei dati personali;
- i tempi di conservazione dei dati;
- i diritti che può esercitare l’interessato al trattamento.
Deve, inoltre, essere esposto nel bar (anche sulla porta di ingresso) un cartello che informa della presenza di telecamere di videosorveglianza e dei dati del titolare del trattamento, la base giuridica, ecc.
Solo se vengono rispettate queste regole, l’esercente può essere autorizzato ad utilizzare le immagini catturate dalle telecamere in un’eventuale causa di licenziamento del dipendente.
Nel caso esaminato dal Garante, esisteva un accordo sindacale che riguardava la videosorveglianza nel locale ma è stata appurata la mancanza di cartelli e informative. L’impianto, specifica il provvedimento, era stato installato per tutelare la sicurezza e il patrimonio aziendale. Non era munito di monitor e le immagini (senza audio) erano visibili solo al legale rappresentante e cancellate entro 24 ore. Dopo la sottoscrizione dell’accordo sindacale, il personale è stato informato della presenza di telecamere. Ma di
L’Autorità, nella sua recente ordinanza, ricorda quanto stabilito dal Regolamento europeo sulla privacy (noto come Gdpr), che «in esecuzione del principio di trasparenza, prevede, in capo al titolare del trattamento, l’obbligo di fornire preventivamente all’interessato tutte le informazioni relative alle caratteristiche essenziali del trattamento. Nell’ambito del rapporto di lavoro – si legge ancora – l’obbligo di informare il dipendente è, altresì, espressione del principio generale di correttezza».
Ecco, dunque, che viene ribadito il dovere di mettere i lavoratori a conoscenza del fatto che vengono o possono venire ripresi da telecamere di sorveglianza, installate con fini leciti ma, comunque, in grado di controllare quello che fanno o non fanno durante la loro giornata lavorativa.
Non basta, dunque – conclude il Garante –, raggiungere un accordo con i sindacati oppure ottenere il permesso dell’Ispettorato del lavoro per ritenersi in regola: il titolare del bar (come qualsiasi altro datore) è tenuto a fornire le informazioni richieste dal Regolamento sulla privacy attraverso appositi cartelli e informative, anche per la protezione dei dati dei clienti, sottoposti al trattamento al pari dei dipendenti.