Le minacce condominiali sono meno gravi?
Le intimidazioni e gli insulti pronunciati durante le liti condominiali devono essere puniti meno severamente?
La legge punisce ogni forma di violenza, anche quella verbale. È ciò che accade quando si sanzionano condotte come l’ingiuria, la diffamazione e le intimidazioni. Prospettare a qualcuno un male ingiusto costituisce infatti un reato in piena regola, punito perfino con la reclusione. Affinché si possa procedere penalmente, però, occorre che la minaccia sia credibile. Ad esempio, il genitore che dice al proprio figlio “se non finisci il pranzo ti uccido” non commetterà alcun tipo di delitto. Insomma: occorre guardare anche al contesto. È proprio qui che si inserisce il discorso che andremo ad affrontare:
Una recente sentenza della Corte di Cassazione [1] ha dovuto rispondere alla tesi degli avvocati secondo cui le intimidazioni e gli insulti pronunciati nell’ambito degli “ordinari” conflitti condominiali andrebbero valutati meno severamente, con la conseguenza che il giudice dovrebbe perdonare queste condotte. Vediamo qual è stata la risposta dei Supremi giudici.
Indice
Minacce: quando sono reato?
Le minacce penalmente perseguibili consistono nella prospettazione di un danno ingiusto [2]. Il danno è ingiusto quando è
Ciò significa che c’è minaccia non solo quando si prospetta un male fisico (“Ti ammazzo”, “Ti spezzo le gambe”, ecc.) ma anche quando si prospetta una qualsiasi conseguenza ingiusta: è il caso, ad esempio, del datore di lavoro che minaccia il licenziamento se i dipendenti non rinunceranno a una parte del loro stipendio.
Non è invece reato minacciare di adire le vie legali, trattandosi di un diritto di ognuno ricorrere al giudice per ottenere giustizia.
Insomma: la minaccia penalmente rilevante è quella che può potenzialmente intimorire la vittima prospettando una conseguenza illegale.
Quanti tipi di minacce esistono?
È possibile minacciare una persona in molti modi:
- verbalmente, cioè proferendo parole intimidatorie (“Ti uccido”, “Te la farò pagare”, “Dopo facciamo i conti”, ecc.);
- attraverso gesti. È il caso di chi mima con la mano il gesto della pistola alla tempia;
- mediante simboli. Si pensi alla lettera contenente proiettili fatta recapitare al domicilio della vittima;
- approfittando del contesto in cui ci si trova. È il caso del malavitoso che, sfruttando la sua “fama criminale”, non ha bisogno nemmeno di parlare per intimidire chi si trova in sua presenza. In queste ipotesi si parla di “minaccia ambientale”.
Le minacce in condominio sono meno gravi?
Le minacce condominiali sono meno gravi di quelle pronunciate in altri contesti? È questa la tesi prospettata dagli avvocati di due condòmini imputati condannati in primo e in secondo grado per aver minacciato di morte alcuni vicini.
Secondo la difesa, le minacce avrebbero dovuto essere valutate con meno severità dai giudici, in quanto pronunciate in un contesto condominiale caratterizzato da numerosi litigi e dissidi.
In pratica, secondo i legali le minacce che si inseriscono in un contesto già conflittuale non possono costituire reato, in quanto non avrebbero la capacità intimidatoria necessaria per far scattare il reato.
Di diverso avviso è la Corte di Cassazione, secondo cui le minacce, anche se si inseriscono in un contesto di accesa conflittualità condominiale, restano penalmente rilevanti; d’altronde, se così non fosse, non dovrebbero essere punite nemmeno le minacce pronunciate durante risse, scontri e dissidi vari.
Al contrario, è giurisprudenza pacifica quella secondo cui, ai fini della rilevanza penale dell’intimidazione, ciò che conta è la potenzialità dell’intimidazione a incutere timore [3].
Questo significa che la minaccia resta penalmente rilevante anche se non è presa sul serio oppure non è in grado di intimorire concretamente la vittima, purché però abbia un’oggettiva capacità di intimidazione.
Nemmeno conta la differenza di età e di sesso, né il fatto che siano pronunciate all’interno di un rapporto di vicinato oramai logoro.
Ciò vuol dire che la minaccia di morte proveniente dalla vicina di casa anziana e malata è ugualmente rilevante anche se difficilmente essa potrà essere concretamente azionata.
Quando la minaccia non è reato?
Le minacce non costituiscono invece reato se:
- non sono credibili. È il caso di chi minaccia di lanciare un maleficio o di chiamare il Presidente della Repubblica per far arrestare il vicino con cui è in lite;
- sono pronunciate in un contesto scherzoso o goliardico, ad esempio tra amici al bar;
- non prospetta un male ingiusto. Come ricordato, minacciare di sporgere denuncia o di andare in tribunale non è reato, in quanto si tratta di lecite possibilità concesse dalla legge. Ugualmente, il datore di lavoro che minaccia di licenziamento il dipendente scansafatiche non commette alcun delitto.