Richiesta di archiviazione: quando si notifica?
In quali casi il pubblico ministero deve trasmettere la sua proposta di archiviazione anche alla persona offesa? Cos’è l’imputazione coatta?
Ogni denuncia penale può avere due esiti: può essere accolta favorevolmente dal pubblico ministero e, quindi, aprire la strada a un processo penale, oppure può essere “cestinata”. In questo secondo caso si parla di “archiviazione”. Questa decisione, tuttavia, non può essere assunta in maniera unilaterale dal pm, il quale deve invece informarne il giudice e, in alcuni casi, anche la persona offesa. È in questo preciso contesto che si inserisce la seguente domanda: quando si notifica la richiesta di archiviazione?
Come diremo, il pubblico ministero non è obbligato a mettere a parte la vittima dell’intenzione di cestinare la sua denuncia, a meno che la stessa persona offesa non ne abbia fatto espressa richiesta oppure non si indaghi per specifici reati. Quando si ha diritto alla notifica della richiesta di archiviazione? Scopriamolo insieme.
Indice
Cos’è la richiesta di archiviazione?
La richiesta di archiviazione è l’atto con cui il pubblico ministero chiede al giudice di “cestinare” la notizia di reato che è giunta alla Procura.
La richiesta di archiviazione, quindi, ha la natura di una vera e propria “proposta”, che spetterà poi al giudice accogliere o meno.
Quando c’è richiesta di archiviazione?
Il pubblico ministero avanza richiesta di archiviazione quando:
- la notizia di reato è infondata, nel senso che a seguito delle indagini non è emersa la penale responsabilità dell’indagato;
- manca una condizione di procedibilità dell’azione penale. Ad esempio, manca la querela della vittima;
- il reato è estinto (per prescrizione o remissione della querela, ecc.);
- il fatto non è previsto dalla legge come reato. Si pensi a una denuncia per ingiuria, oramai abrogata da anni;
- sono rimasti ignoti gli autori del reato;
- è scaduto il termine di conclusione delle indagini;
- il fatto è caratterizzato da particolare tenuità [1].
A chi si notifica la richiesta di archiviazione?
La richiesta di archiviazione deve essere trasmessa al giudice per le indagini preliminari
Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al gip.
La richiesta di archiviazione deve essere notificata anche alla persona offesa, ma solo se questa ne abbia fatto espressa richiesta, all’interno della denuncia stessa oppure in altro atto successivo alla sua presentazione [2].
In caso contrario, la richiesta di archiviazione andrebbe trasmessa solo al giudice, il quale sarebbe libero di accoglierla con decreto senza la necessità di attendere l’eventuale
Nemmeno sussiste l’obbligo di notificare la richiesta di archiviazione all’indagato, cioè al soggetto direttamente coinvolto nelle indagini, con il risultato che le investigazioni potrebbe iniziare e terminare senza che il sospettato non ne abbia saputo nulla.
Richiesta di archiviazione: quando va sempre notifica alla vittima?
Secondo la legge, la proposta di archiviazione va sempre notificata alla vittima, a prescindere dalla sua espressa richiesta, quando si procede per reati commessi con violenza alla persona (percosse, lesioni, maltrattamenti, rapine, ecc.) oppure per i delitti di furto in abitazione e furto con strappo.
L’opposizione dopo la notifica della richiesta di archiviazione
La notifica della richiesta di archiviazione alla persona offesa serve per consentire a quest’ultima di proporre opposizione e chiedere, così, la
Ad esempio, la persona che è stata vittima di un furto può opporsi all’archiviazione del procedimento suggerendo al pm quali sono le ulteriori attività investigative che dovrebbe compiere per accertare la responsabilità dell’indagato.
L’opposizione all’archiviazione va proposta entro venti giorni dalla notifica della richiesta, termine elevato a trenta giorni nei casi in cui la notifica della richiesta è obbligatoria (ovverosia, in presenza di reati commessi con violenza alla persona, per furto in abitazione e furto con strappo).
Cosa succede dopo l’opposizione all’archiviazione?
Ricevuta la notifica ed effettuata l’opposizione all’archiviazione indicando i nuovi mezzi di prova per la prosecuzione delle indagini, il giudice
A questo punto, le strade sono tre. Innanzitutto, il gip può accogliere ugualmente la proposta del pm, disponendo l’archiviazione con ordinanza; qualora, invece, ritenga di non dover archiviare, egli può:
- ordinare al pm di formulare l’imputazione a carico dell’indagato (cosiddetta “imputazione coatta”). Si tratta dei casi in cui il giudice ritiene evidente, già dalle prove che risultano in atti, che si debba procedere a giudizio senza ricorrere ad alcuna integrazione;
- assegnare al pm un termine per svolgere indagini suppletive, eventualmente sulla base delle fonti di prova indicate dalla persona offesa col suo atto di opposizione. Si tratta generalmente dell’ipotesi più frequente nel caso in cui il giudice accolga l’opposizione.