Il presidente può negare di votare la delibera condominiale?

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Autore: Angelo Forte

14 gennaio 2023

L'avv. Angelo Forte si è laureato in giurisprudenza a pieni voti nel 1997 con una tesi in diritto del lavoro. Successivamente perfezionatosi in diritto processuale tributario, esercita la professione dal 2001 nel settore civile e fiscale con particolare riferimento al diritto condominiale, alle locazioni, al diritto successorio, alle sanzioni per violazioni del Codice della strada, al diritto tributario, al diritto consumeristico, al diritto del lavoro ed alle compravendite immobiliari. Fiduciario di associazioni di consumatori.

In una riunione condominiale il presidente non ha consentito che si approvasse parzialmente il bilancio di previsione. Poteva farlo? Posso impugnare la delibera anche se poi ho votato a favore del bilancio?

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La figura del presidente dell’assemblea condominiale non è disciplinata dalla legge, ma in genere ogni assemblea condominiale elegge, all’inizio della seduta, il proprio presidente che ha compiti e poteri che sono definiti dalla prassi, dalla giurisprudenza (cioè dalle sentenze che si sono occupate di questa figura) e dai regolamenti condominiali. Quindi, la invito, innanzitutto, a verificare se nel regolamento del suo condominio siano stabiliti poteri e compiti del presidente di assemblea

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In ogni caso, al presidente dell’assemblea di condominio è attribuita la funzione essenziale di garantire una corretta e democratica gestione della riunione. I compiti, le funzioni ed i poteri del presidente, come abbiamo già evidenziato, non sono specificati dalla legge.

Se il regolamento di condominio prevede la figura del presidente dell’assemblea occorrerà fare riferimento ad esso per verificare di quali poteri può disporre e quali funzioni debba svolgere.

In linea di massima, anche se il regolamento condominiale non esistesse o non contenesse alcuna norma relativa al presidente di assemblea, i poteri, le funzioni ed i doveri che sono attribuiti a questa figura sono i seguenti:

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Questi sono in genere i

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poteri e le funzioni del presidente dell’assemblea di condominio (salvo, mi ripeto, che il regolamento di condominio non li indichi con precisione).

Pertanto, nel suo caso specifico, il presidente di assemblea non poteva decidere di non mettere ai voti l’approvazione parziale del bilancio preventivo se l’approvazione del bilancio preventivo era tra i punti all’ordine del giorno.

Tenga conto che l’approvazione del preventivo delle spese correnti durante l’anno (e la conseguente ripartizione tra i condomini) è un compito che la legge attribuisce all’assemblea (art. 1135, 1° comma, n. 2), del Codice civile) che in materia è totalmente sovrana (infatti, salvo che il regolamento o l’assemblea stessa non abbiano attribuito all’

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amministratore la presentazione del bilancio preventivo, esso andrà predisposto e preparato dall’assemblea stessa).

In tutti i casi, comunque, sia che il bilancio preventivo debba essere predisposto dall’amministratore, sia che sia predisposto dall’assemblea, tocca comunque all’assemblea approvarlo o respingerlo o correggerlo.

L’assemblea può decidere di approvare integralmente il bilancio di previsione oppure può respingerlo in blocco o approvarlo solo in parte: è la legge che attribuisce all’assemblea il potere di approvare il bilancio di previsione e perciò l’assemblea può decidere, senza alcun limite, (salvo che non sia specificato nel regolamento condominiale) come e se approvarlo.

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Il presidente, dunque, non può decidere di sua iniziativa di non mettere ai voti una delibera di approvazione parziale del bilancio di previsione (cioè solo di alcune voci in esso contenute) poiché l’assemblea ha il potere anche di non approvare in blocco il bilancio di previsione e, a maggior ragione, ha anche quello di approvarlo solo in parte.

Detto questo, occorre aggiungere però che la delibera di approvazione integrale del bilancio (che è stata adottata anche con il suo voto favorevole) sarebbe stata impugnabile per il vizio da lei descritto:

Perciò, avendo lei votato a favore del bilancio di previsione, non ha la possibilità di contestare il vizio relativo alla mancata messa ai voti dell’approvazione parziale di esso.

Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Angelo Forte

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