Offerta al pubblico: cosa si intende?

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Autore: Carlos Arija Garcia

05 agosto 2023

Giornalista professionista, speaker, blogger e video editor. Ha lavorato per la Cadena SER, la più grande emittente radiofonica privata spagnola (gruppo Prisa). In Italia, impegnato in alcune start up su Internet e dipendente di Rai e Class Editori, dove ha svolto il ruolo di caporedattore a Class Tv e scritto per il quotidiano Italia Oggi. Collaborazioni anche nel campo dell'e-learning per assicurazioni e banche.

Quando si ritiene concluso un contratto rivolto ad una generalità di persone? Come può essere revocata?

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Ci sono dei contratti siglati tra un numero ristretto di persone perché l’affare in questione è rivolto ed interessa soltanto a loro. È il caso del contratto di compravendita di una casa, di quello per la costituzione di una società, de contratto di locazione, del contratto di lavoro, ecc. Ce ne sono, poi, altri che hanno come oggetto un’offerta al pubblico. Cosa si intende per «offerta al pubblico»?

In questo caso, si parla di un contratto che può essere sottoscritto da chiunque ed in qualsiasi momento, perché contiene un’offerta rivolta ad una generalità di persone. Si pensi, ad esempio, all’offerta fatta dal titolare di un supermercato mediante l’esposizione della merce e del relativo prezzo. O a quella di un distributore self-service. O, ancora, all’offerta di un ristoratore o di un albergatore che indicano nel menù o nella loro pubblicità i dati ed i costi delle pietanze o dei soggiorni, ecc.

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Non è che ciascuno può fare di testa sua per proporre al pubblico un’offerta: la legge disciplina anche questo tipo di contratto, le sue caratteristiche, le modalità di revoca e quant’altro. Regole che tutti i consumatori dovrebbero conoscere per sapere come difendere i propri diritti. Vediamo.

Offerta al pubblico: le caratteristiche del contratto

Un’offerta al pubblico è lecita quando è completa, cioè quando contiene tutti gli elementi essenziali del contratto e manifesta, sia pur tacitamente, la volontà del proponente di concludere il contratto. Significa che è valida e vincolante per chi la propone dal momento in cui viene emessa e diffusa con mezzi idonei, a prescindere, quindi, che i potenziali destinatari abbiano effettivamente conosciuto, o avrebbero potuto conoscere, l’offerta stessa.

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Non va confusa con la promessa al pubblico: quest’ultima è vincolante appena è resa pubblica e non è volta alla conclusione del contratto. Si promette, infatti, una prestazione a favore di chi si trova in una certa situazione o compie una determinata azione. Ad esempio, l’offerta di una somma di denaro a chi ritrova un animale smarrito.

Offerta al pubblico: quando si conclude il contratto?

Il contratto relativo all’offerta al pubblico si conclude nel momento in cui un soggetto accetta la proposta ed il proponente ne ha notizia. Se l’offerta è accettata da più persone, prevale l’accettazione che per prima giunge all’offerente. Se giungono più accettazioni contemporaneamente ed è impossibile una prestazione plurima o se la stessa non è divisibile, la tesi preferibile attribuisce all’offerente il potere di accettare la proposta che preferisce. L’offerta può eventualmente contenere criteri oggettivi di scelta.

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Per fare qualche esempio, il contratto si perfeziona:

Offerta al pubblico: il proponente la può revocare?

Chi propone un’offerta a pubblico può revocarla utilizzando la stessa modalità con cui l’ha pubblicizzata. Ad esempio, chi paga dei passaggi in radio o in tv per promuovere un’offerta può acquistare successivamente uno spazio sui media per informare il pubblico del fatto che l’offerta è stata revocata.

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Se l’offerente osserva questa regola, la revoca diventa efficace anche nei confronti di chi non ne abbia avuto conoscenza. Spetta all’offerente l’onere di provare la conoscenza della revoca da parte dell’accettante.

Offerta al pubblico: l’asta

Viene considerata un’offerta al pubblico anche la vendita all’incanto pubblico o privato o ad asta pubblica. Ma anche la gara d’appalto, dove si prevede comunque una seduta con offerte al rialzo da parte dei presenti e l’aggiudicazione a chi ha offerto il prezzo più alto prima della scadenza del tempo.

È lecito perfezionare il contratto con chi ha fatto l’offerta più conveniente per il proponente, senza che occorra un’ulteriore manifestazione di volontà dell’offerente. Vuol dire, insomma, che chi fa un atto di offerta per partecipare all’asta o alla gara sta di fatto accettando le condizioni dell’offerta.

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