L'estromissione della parte nel processo

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Autore: Mariano Acquaviva

09 agosto 2023

Conseguita nel 2011 la laurea magistrale in Giurisprudenza con pieni voti presso l’Università degli Studi di Salerno, successivamente si iscrive alla Scuola di Specializzazione per le Professioni legali presso lo stesso ateneo, ottenendo anche qui la votazione massima. Attualmente esercita la professione forense quale avvocato iscritto all’albo del foro di Salerno e collabora con diversi studi legali, dedicandosi prevalentemente all’ambito penalistico e civilistico.

In quali casi è possibile escludere una persona dal giudizio in corso? Qual è la differenza tra estromissione propria e impropria?

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Chi vuole far valere i suoi diritti in giudizio deve aver cura di mettere la controparte in condizione di difendersi. Ad esempio, il creditore che vuole ottenere il pagamento di quanto gli spetta dovrà notificare al debitore l’atto (la citazione oppure il decreto ingiuntivo, ad esempio) che gli consentirà di costituirsi nel procedimento intrapreso contro di lui. Con questo articolo ci soffermeremo sul fenomeno esattamente opposto: l’estromissione della parte nel processo.

Come suggerisce la denominazione stessa, l’estromissione consente di

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escludere dal giudizio una persona che non aveva diritto o interesse a partecipare. Le cause possono essere diverse: si va dalla totale estraneità ai fatti di causa fino all’intervento di un altro soggetto che, prendendo il posto di quello già costituito, ne determina l’estromissione. Approfondiamo questo argomento.

Che cos’è l’estromissione dal giudizio?

Con il termine “estromissione” ci si riferisce a una serie di vicende processuali, piuttosto diverse tra loro, caratterizzate dal comune effetto di

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far uscire una parte dal giudizio, che prosegue quindi tra le altre parti.

Da questo punto di vista, l’estromissione è un fenomeno di segno completamente opposto rispetto all’intervento, il quale consiste nell’assunzione della qualità di parte anziché della sua perdita.

Estromissione propria e impropria: differenza

Si è soliti distinguere l’estromissione propria da quella impropria:

La legge contempla espressamente tre tipi di estromissione propria della parte nel processo, che di seguito andremo ad analizzare.

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L’estromissione del garantito

La legge [1] prevede la possibilità di estromettere il garantito allorché il garante, intervenuto o chiamato nel processo, accetti di assumere la causa in suo luogo, sempreché le altre parti non si oppongano.

In pratica, l’estromissione di una parte necessita di una pronuncia del giudice (sotto forma di ordinanza), subordinata al consenso delle altre parti.

Tipico caso di estromissione del garantito è quella che si verifica in caso di sinistro stradale: in questa ipotesi, il proprietario che era alla guida del veicolo può chiedere di essere estromesso dal giudizio perché garantito dalla Rc auto. Lo stesso dicasi per ogni altra forma di assicurazione della responsabilità civile.

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Nonostante l’esclusione formale dal procedimento, la legge precisa che la sentenza di merito pronunciata nel giudizio spiega i suoi effetti anche contro l’estromesso.

L’estromissione dell’obbligato

L’estromissione dell’obbligato si verifica ogni volta che nel processo si discuta a quale di più parti spetti una certa prestazione, cioè chi sia il reale titolare del diritto controverso.

In un’ipotesi del genere, se l’obbligato si dichiara pronto a eseguire la prestazione, il giudice può ordinare il deposito della cosa o della somma dovuta e, conseguentemente, estromettere l’obbligato [2].

Questa particolare forma di estromissione trova applicazione nel caso in cui le parti del giudizio pretendano tutte l’adempimento della medesima prestazione da parte del debitore, il quale può dichiararsi pronto ad eseguirla effettuando il

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deposito liberatorio della somma dovuta.

È necessario quindi che le parti del processo siano almeno tre, e cioè due che chiedono l’esecuzione della stessa prestazione all’altra parte (il debitore).

È il caso, ad esempio, del conduttore e del locatore che citano in giudizio il proprietario dell’appartamento al piano di sopra per i danni da infiltrazioni: quest’ultimo, se offre il risarcimento richiesto, può ottenere l’estromissione dal giudizio, il quale continuerà tra le restanti parti che si contendono la prestazione.

L’estromissione ad opera del successore

Il giudice può dichiarare l’estromissione della parte originaria se interviene o è chiamato a partecipare nel processo il

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successore a titolo particolare, sempreché le altre parti vi acconsentano [3].

È il caso del proprietario che, durante il giudizio, ha venduto il proprio bene a un’altra persona. Si pensi al proprietario dell’appartamento che è causa di infiltrazioni: nelle more del processo, se il titolare decide di venderlo a un’altra persona, questa può intervenire o essere chiamata nel giudizio e, se le altre parti vi consentono, il venditore potrà esserne estromesso.

Occorre sottolineare che per l’estromissione ad opera del successore occorre il consenso delle altre parti, atteso che la regola generale stabilisce che, se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie.

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