Chi paga le spese per il consulente tecnico?

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Autore: Angelo Greco

17 gennaio 2023

Avvocato, direttore responsabile del giornale "La Legge per Tutti", autore di numerose pubblicazioni (tra cui alcune per il gruppo Feltrinelli, Sole24Ore, Mondadori) si è formato all'università LUISS di Roma. Già collaboratore presso l'Università della Calabria e la Columbia University di New York, è altresì ospite di spazi televisivi e radiofonici per questioni giuridiche. Ha co-condotto uno spazio su Uno Mattina (RaiUno) dal titolo "Tempo e Denaro" tra il 2016 e il 2017. Definito dal Sole24Ore, nel 2020, «il professionista più influente d'Italia» è uno dei primi divulgatori del diritto in Italia, titolare del canale YouTube che porta il suo stesso nome con quasi un milione di followers. Maggiori informazioni su www.avvangelogreco.it

CTU: tanto l’anticipo quanto la liquidazione della parcella finale sono decisi dal giudice. Che tuttavia tiene conto di chi vince e chi perde la causa.

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Nel corso del processo, il giudice può nominare un CTU, ossia un Consulente Tecnico d’Ufficio, tutte le volte in cui ha la necessità di integrare le proprie conoscenze con quelle di un esperto in una determinata materia. Succede, ad esempio, nella valutazione della responsabilità medica, nella quantificazione dei danni da sinistro stradale, nella individuazione delle cause di una perdita da una conduttura in condominio. Ma chi paga le spese per il consulente tecnico? Poiché il CTU è un professionista privato, che seppur interviene nel processo nella veste di pubblico ufficiale deve essere remunerato, a chi spetta quest’onere? Vediamo come si orientano i giudici e, in generale, anche la stessa Cassazione

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Chi chiede la CTU?

La CTU, ossia la consulenza tecnica d’ufficio, non è mezzo di prova, anche se spesso la si scambia per tale. La consulenza serve solo a fornire al giudice alcuni elementi di natura tecnica che sfuggono alle sue conoscenze.

Quindi, se anche il più delle volte sono gli avvocati difensori a suggerire al giudice la nomina di un consulente tecnico, è poi quest’ultimo a valutarne discrezionalmente l’opportunità. Così come non poche volte succede che sia il giudice stesso a decidere di affidare un incarico a un CTU seppur non sollecitato dalle parti.

Chi è il CTU?

Il CTU è il perito del giudice, un suo consulente, un aiuto che interviene per definire questioni di natura prettamente tecnica. Nell’espletamento delle proprie mansioni egli riveste la qualifica di

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pubblico ufficiale – proprio perché è una sorta di “prolungamento” del giudice – e come tale può esercitare pubblici poteri nei confronti delle parti. Un’eventuale offesa al CTU, proferita davanti ad almeno due persone, costituirebbe oltraggio a pubblico ufficiale.

Nonostante questa veste, il CTU resta comunque un professionista privato, iscritto in appositi albi del tribunale.

Chi decide il CTU?

È il giudice a decidere quale CTU nominare nella specifica causa, non dovendo rispettare alcun criterio rotatorio. Egli prende la decisione sulla base di un rapporto fiduciario e di stima, tenendo conto delle qualità del professionista e comunque dell’assenza di rapporti con le parti, per garantirne l’

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imparzialità. Come anticipato, l’unico vincolo per il giudice è quello di scegliere un soggetto che sia iscritto nell’apposito albo tenuto dal tribunale.

Chi è e chi paga il CTP?

Quando il CTU effettua le operazioni peritali, le parti possono farsi assistere da un consulente di parte, il cosiddetto CTP. Ciascuna parte sostiene le spese del proprio consulente secondo l’accordo con questi stretto. Il CTP infatti è un professionista privato, che non ha la carica di pubblico ufficiale, che interviene per sostenere le ragioni del proprio cliente nel corso delle operazioni condotte dal CTU.

Chi paga il CTU?

Al momento della nomina, il CTU di solito chiede un anticipo per l’attività da svolgere. Al termine del mandato emette la fattura per il residuo.

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A decidere chi paga il CTU è il giudice, tenendo tuttavia conto delle seguenti regole.

Con riferimento all’anticipo, questo viene normalmente posto a carico della parte che ha richiesto la CTU. Se tuttavia è stato il giudice stesso a volere la CTU, questi di norma pone il costo a carico dell’attore, ossia di chi ha iniziato la causa. Nulla però esclude che possa porlo a carico dell’avversario o dividere la spesa tra entrambe le parti.

Con riferimento invece alla liquidazione della parcella finale, questa è normalmente a carico della parte soccombente, di chi cioè perde il giudizio.

Dunque, la parte che vince la causa e che tuttavia ha versato l’anticipo per il CTU, ha diritto a essere rimborsata. E non solo: può chiedere anche il rimborso delle spese per il consulente di parte, ossia per il consulente tecnico di parte, a patto che dimostri di averle sostenute. Il giudice può escludere la restituzione di tali spese per il CTP solo se ritiene l’esborso superfluo o eccessivo.

Tornando alla CTU, il giudice potrebbe ripartire la relativa parcella tra entrambe le parti in caso di compensazione delle spese processuali, il che avviene quando la sentenza non accoglie integralmente le richieste di una sola parte o quando v’è stato un improvviso mutamento dell’interpretazione giurisprudenziale o quando sono state decise questioni “nuove” per il diritto.

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