Licenziamento per migliorare l’efficienza dell’azienda: è legittimo?
Cosa si intende per giustificato motivo oggettivo: per quali motivi si può licenziare un dipendente.
È legittimo un licenziamento per migliorare l’efficienza dell’azienda seppure il fatturato non presenta alcuna flessione e non v’è indizio di crisi nella produzione? Di tanto si è occupata una recente ordinanza della Cassazione [1] che tuttavia ribadisce un orientamento ormai consolidatosi negli ultimi anni.
È bene sapere, innanzitutto, quando si può licenziare un lavoratore dipendente. Oltre che per motivi disciplinari, si può licenziare un dipendente anche per motivi economici ossia collegati all’andamento dell’azienda. È ciò che si definisce «licenziamento per giustificato motivo oggettivo». Il
La Cassazione sta ampliando il concetto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, includendovi tutte quelle ipotesi in cui il datore di lavoro intende evitare costi inutili o eccessivamente elevati. In altri termini si può licenziare anche quando l’azienda ha un fatturato in attivo e lo scopo è solo quello di aumentare gli utili.
Ebbene, secondo la giurisprudenza, affinché si possa procedere a un licenziamento per giustificato motivo oggettivo è sufficiente che le ragioni inerenti all’attività produttiva e all’organizzazione del lavoro, comprese quelle dirette a una migliore efficienza gestionale o semplicemente a un incremento di redditività, determinino un effettivo mutamento dell’assetto organizzativo attraverso la soppressione di una posizione lavorativa. In buona sostanza, al fine di evitare che dietro la scusa di un licenziamento per incrementare l’efficienza si nasconda solo il tentativo di liberarsi di un dipendente scomodo o non più gradito, è necessario dimostrare che vi sia un oggettivo mutamento della struttura dell’organigramma, un riposizionamento dei ruoli o semplicemente la soppressione di una determinata mansione.
Non solo. Il datore che voglia difendersi in caso di impugnazione del licenziamento da parte del dipendente, deve dimostrare di non averlo potuto adibire ad altri compiti – anche di livello inferiore – che fossero compatibili con le sue capacità e conoscenze. È il cosiddetto repêchage.
È quindi legittima la scelta del datore di sciogliere un contratto di lavoro ove sussista l’esigenza, economicamente apprezzabile in termini di risparmio, della soppressione della figura di un lavoratore o di un dirigente in attuazione di un riassetto societario e sempre che non emerga, in base ad elementi oggettivi, la natura discriminatoria o contraria a buona fede della riorganizzazione.
Il giudice non può sindacare nel merito la scelta del datore: non può cioè dire se convenga o meno conservare la mansione, ma deve limitarsi al controllo sull’effettività delle scelte imprenditoriali poste a base del licenziamento verificando se il riassetto sia effettivo o solo simulato. Insomma, il datore di lavoro è libero di licenziare per incrementare gli utili o migliorare l’organizzazione interna, ma non deve dire bugie.