Body shaming: quando prendere in giro è reato
Prendere in giro pubblicamente una persona per i suoi difetti fisici è diffamazione, anche se ciò avviene su Facebook o su altri social. Per il reato su interne si applica l’aggravante.
Cosa rischia chi fa body shaming sui social? Ad esempio prendere in giro un non vedente è reato? Come noto, la diffamazione scatta tutte le volte in cui si offende la reputazione di un’altra persona, ossia la sua morale personale o professionale. Il che non richiede necessariamente l’utilizzo di parole volgari o sconvenienti. Il semplice fatto di dire di un’altra persona che è un incompetente integra reato. Attenzione però: la diffamazione scatta solo quando viene compromessa l’altrui dignità in assenza della vittima e dinanzi ad almeno due persone. Così come avviene, ad esempio, attraverso un post su un social network.
Se invece l’offesa o il commento su internet sono indirizzati direttamente alla parte lesa non si configura più la diffamazione ma la semplice ingiuria che, a differenza della prima, non è più reato ma un semplice illecito civile. Quindi chi viene offeso “a tu per tu”, anche se in presenza di altre persone, non può sporgere querela ma deve limitarsi a chiedere il risarcimento del danno in via civile (peraltro anticipando le spese processuali).
Indice
La diffamazione sui social network: cosa si rischia
Torniamo ora alla diffamazione che, come appena detto, si configura quando una persona, in presenza di un pubblico costituito da almeno due soggetti, offende l’altrui reputazione anche con un emoji che richiami un concetto sgradito (ad esempio quello che raffigura gli escrementi, il pagliaccio o la faccina che ride per dileggio). Il tutto senza che la vittima, in quel momento, sia presente e possa difendersi.
Quanto al body shaming, non esiste un reato apposito. Bisogna quindi vedere se le espressioni possono rientrare nella diffamazione. E, secondo una recente pronuncia della Cassazione [1], prendere in giro una persona per i suoi difetti fisici è reato. E, come appena anticipato, a contare non sono solo le parole ma anche le emoticon che accompagnano il post.
Peraltro si tratta di un caso di diffamazione aggravata, per la quale è prevista una pena superiore in quanto la condotta viene posta con mezzi di pubblicità, in grado cioè di raggiungere un numero molto più ampio di persone. Insomma, chi diffama una persona sul web rischia molto di più di chi lo fa in una pubblica piazza o davanti a un gruppo di persone fisiche presenti sul posto.
Nel caso deciso dalla Suprema Corte, un uomo è stato condannato alla multa di 800 euro e al risarcimento dei danni per aver offeso un altro soggetto perché, pubblicando in un post pubblico su Facebook dedicato ai problemi di viabilità, faceva espresso riferimento a deficit visivi di un altro soggetto, aggiungendo anche “emoticon” simboleggianti risate, dileggiandola.
Inutile la difesa dell’uomo volta a sottolineare che un deficit visivo non diminuisce il valore di una persona. La sua moralità, è vero, non può essere inficiata dal fatto che sia diversamente abile. Ma questo non toglie che la derisione in pubblico mortifica, specie chi sa di non essere come la maggioranza. E allora che reato sia e con esso anche la condanna.
Post sui social: è diffamazione?
Un aspetto assai interessante della pronuncia è forse quello che qualifica come diffamazione e non ingiuria il post sui social network benché lo stesso possa essere visto anche dalla vittima. Come anticipato, infatti, l’ingiuria si caratterizza per il fatto che l’offesa viene pronunciata in presenza della persona a cui è indirizzata.
Secondo la Cassazione, il fatto che la parte offesa possa leggere il post e quindi replicare in via immediata alle espressioni offensive pubblicate su una chat non toglie il fatto che il messaggio offensivo possa raggiungere non soltanto quest’ultima, bensì una moltitudine di persone. Dunque non rileva che la parte offesa abbia la possibilità d’interloquire con il reo in quel determinato contesto comunicativo.
Il body shaming è reato
Ad ogni modo, per gli Ermellini, «la condotta di chi metta alla berlina una persona per talune caratteristiche fisiche, comunicando con più persone, può certo considerarsi un’aggressione alla sua reputazione». E, del resto, «che la reputazione individuale (da non confondersi, naturalmente, con la mera considerazione che ciascuno ha di sé o con il semplice amor proprio) sia un diritto inviolabile, strettamente legato alla stessa dignità della persona è stato ricordato – anche – dalla Corte costituzionale” [2].
Differenza tra ingiuria e diffamazione
Anche sul punto della riqualificazione della condotta come ingiuria, il Palazzaccio disattende la valutazione della corte d’appello, ricordando che «l’elemento distintivo tra ingiuria e diffamazione è costituito dal fatto che nell’ingiuria la comunicazione, con qualsiasi mezzo realizzata, è diretta all’offeso, mentre nella diffamazione l’offeso resta estraneo alla comunicazione offensiva intercorsa con più persone e non è posto in condizione di interloquire con l’offensore». E laddove il limite tra ingiuria e diffamazione si fa più opaco, occorre capire, scrivono dalla Suprema Corte, se e quando l’offeso sia stato
Se è vero che nel caso di specie la vittima ha potuto replicare alle offese via chat, è anche vero che tale possibilità si è data in un momento successivo alla pubblicazione delle offese su Facebook.
La Cassazione, proprio sul discrimine tra diffamazione e ingiuria in caso di offese espresse tramite internet, ha chiarito che «soltanto il requisito della contestualità tra comunicazione dell’offesa e recepimento della stessa da parte dell’offeso vale a configurare l’ipotesi dell’ingiuria».
In difetto, invece, «del requisito della contestualità, l’offeso resta estraneo alla comunicazione intercorsa con più persone e non è posto in condizione di interloquire con l’offensore» [3].
In tal caso, quindi, si profila l’ipotesi della diffamazione, la quale, «avente natura di reato di evento, si consuma nel momento e nel luogo in cui i terzi percepiscono l’espressione ingiuriosa, a condizione che essi siano, in quel momento e in quel luogo (virtuale o non), in grado di difendersi».
Insomma, e per concludere, chi fa body shaming su internet prendendo in giro le persone commette reato di diffamazione anche se la vittima può vedere il post e anche se non esiste una specifica norma che punisce il body shaming.