Scarcerazione immediata: come e quando?
In quali casi si procede all’immediata liberazione del soggetto fermato o arrestato? In cosa consistono le misure cautelari e quando diventano inefficaci?
Chi commette un reato può finire in prigione. Tale rischio riguarda non solo i soggetti condannati in via definitiva ma anche coloro che, fortemente indiziati, vengono raggiunti da una misura cautelare emessa dal giudice nel corso delle indagini. Si pensi, ad esempio, al soggetto sorpreso dalla polizia a commettere un reato grave come l’omicidio: in un caso del genere il giudice potrebbe disporre il carcere preventivo oppure gli arresti domiciliari per evitare che il reo commetta qualche altro crimine nelle more del processo.
Con il presente articolo ci occuperemo di una questione che si inserisce proprio in questo contesto: vedremo cioè come e quando si procede alla scarcerazione immediata del detenuto. La legge, infatti, non tollera che una persona possa rimanere in prigione un minuto di più in mancanza dei presupposti stabiliti dall’ordinamento stesso. Vediamo di cosa si tratta.
Indice
Cos’è la scarcerazione immediata?
Per scarcerazione immediata si intende la liberazione del soggetto ingiustamente detenuto. In pratica, la scarcerazione comporta la restituzione della libertà alla persona che non deve più essere ristretta.
Scarcerazione immediata: quando si applica?
La scarcerazione riguarda sia i condannati in maniera definitiva che quanti si trovano dietro le sbarre o in casa (agli arresti domiciliari) in forza di una
Ma non solo: la legge parla espressamente di immediata liberazione anche con riferimento al soggetto arrestato in flagranza di reato o fermato perché gravemente sospettato di aver commesso un reato. Analizziamo ogni ipotesi.
L’immediata liberazione dell’arrestato o del fermato
Secondo la legge [1], se risulta evidente che l’arresto o il fermo è stato eseguito per errore di persona o fuori dei casi previsti dalla legge, il pm o l’ufficiale di polizia che ha eseguito la misura devono immediatamente rimettere in libertà il soggetto arrestato o fermato.
Si pensi all’arresto in flagranza eseguito su persona diversa dal reale colpevole, il quale invece è riuscito a fuggire confondendosi nella folla, oppure a quello eseguito per un reato per cui la legge non prevede la possibilità di procedere a tale misura.
In ipotesi del genere, appena accortisi dell’errore, il pm oppure la polizia (quest’ultima prim’ancora che il pm intervenga) devono immediatamente liberare il soggetto catturato o fermato in assenza dei presupposti di legge.
Sempre secondo la legge, la liberazione immediata va disposta anche quando:
- l’arrestato o il fermato non sono messi a disposizione del pm entro il termine massimo di 24 ore dall’esecuzione della misura privativa della libertà;
- il pm non ha chiesto la convalida della misura al gip nel termine di 48 ore dall’arresto o dal fermo.
La scarcerazione immediata in caso di misura cautelare
Come detto, si può parlare di scarcerazione immediata anche nell’ipotesi in cui il soggetto si trovi in prigione oppure agli arresti domiciliari a causa di una misura cautelare.
In queste ipotesi, la scarcerazione immediata può essere la conseguenza di diverse circostanze:
- dell’accoglimento dell’istanza di riesame, cioè dell’impugnazione proposta contro la misura cautelare, oppure dell’istanza di scarcerazione proposta al giudice procedente;
- del decorso del tempo. Le misure cautelari hanno una “scadenza”, raggiunta la quale decadono;
- dell’assoluzione. Non può più rimanere in carcere o ai domiciliari chi nel frattempo è stato assolto. Stessa cosa dicasi in casi di archiviazione avvenuta già durante la fase delle indagini preliminari.
Al verificarsi di ciascuna di queste condizioni, il giudice deve ordinare l’immediata liberazione del soggetto che si trova ristretto in carcere oppure ai domiciliari: ai fini legali, infatti, gli
La scarcerazione dopo la condanna
Infine, la scarcerazione spetta a colui che ha oramai pagato il proprio debito con la giustizia e che quindi ha scontato interamente la pena. Ma non solo.
Grazie alla possibilità di fare ricorso alle misure alternative alla detenzione (come, ad esempio, l’affidamento in prova ai servizi sociali) e a particolari misure premiali (come la liberazione anticipata), è possibile ottenere la liberazione anche prima che la pena sia formalmente stata scontata integralmente.
Facciamo un esempio. La legge dice che, per ogni semestre trascorso in carcere, il detenuto ha diritto a 45 giorni di riduzione della pena. Chi deve scontare 1 anno e 3 mesi di reclusione potrà quindi chiedere al giudice di essere rilasciato allo scadere del primo anno, visto che nel frattempo ha accumulato 90 giorni di liberazione anticipata per buona condotta.
In un’ipotesi del genere, però, la liberazione è rimessa all’emissione del provvedimento del giudice, il quale deve verificare che sussistano effettivamente le condizioni per concedere la riduzione della pena.