Multa a macchina in disuso: chi paga?
Parliamo di una casistica ricorrente: una multa elevata su veicolo utilizzato di rado. Su chi grava la responsabilità? Chi deve pagare?
Partiamo dalla disamina di un caso pratico: la persona che ha preso la multa non è proprietaria della macchina e non sapeva che la stessa fosse sprovvista di idonea documentazione per poter circolare o addirittura priva di copertura assicurativa per danni verso terzi (cosiddetta RC Auto). La vettura è intestata ad una società di capitali di fatto chiusa. Chi è il responsabile delle infrazioni e, soprattutto, chi paga le multe connesse a tale veicolo?
Cominciamo subito col dire che la proprietà dell’autoveicolo e l’idoneità alla circolazione sono due cose distinte: pertanto, si può possedere un’auto sprovvista di documenti idonei per la circolazione ma, se la stessa venisse immessa in circolazione, sarebbe suscettibile di sanzione.
La questione che interessa è chi risponde di queste infrazioni, facendosi conseguentemente carico delle multe?
Anche la stessa proprietà sul veicolo ed il suo utilizzo sono due cose che possono coesistere nella stessa persona, ma anche divergere: pensiamo al caso tipico e frequente del figlio che utilizzi la macchina del genitore. La proprietà dell’auto resta in capo al genitore, il figlio sarà però responsabile, nell’utilizzo del veicolo, per i danni e le infrazioni che commetterà.
Ma si pone subito la domanda: l’utilizzatore del veicolo, divergente dal proprietario, sarà responsabile personalmente di tutte le infrazioni commesse nell’uso del veicolo o ne risponde in solido col proprietario?
La risposta alla domanda discende dal tipo di violazione commessa e dalla conseguente sanzione comminata per l’infrazione.
Se parliamo di fatti molto gravi, e pensiamo all’ipotesi più grave (un omicidio stradale), è palese che – essendo la responsabilità penale strettamente personale [1] – la responsabilità penale del reato di omicidio stradale graverà unicamente su colui che si è posto alla guida al momento del sinistro, causandolo (quindi il figlio, nell’esempio di prima, ma anche l’amico del figlio, se costui gliel’avesse prestata per un attimo, anche con lo stesso a bordo).
Se parliamo invece di fatti decisamente meno gravi, tipo la sanzione comminata al conducente per violazioni al Codice della Strada, conducente e proprietario rispondono – si dice in gergo tecnico – in solido tra loro, cioè insieme e ciascuno per l’intero: quindi l’Autorità che ha comminato la multa può agire per la riscossione della stessa sia contro il conducente, responsabile accertato dell’infrazione, sia contro il proprietario, per l’intero importo della somma (ovviamente riscuotendola una sola volta)
Aggiungiamo l’ulteriore circostanza: mettiamo che l’auto risulti di proprietà di una società, formalmente attiva ma di fatto ferma nella propria attività economica da anni.
Se dall’iscrizione nel P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico), l’auto risulti intestata ad una società, difettando un responsabile civile (o non avendolo l’autorità accertante individuato), la multa sarà a carico unicamente del proprietario e quindi della società, venendo meno la responsabilità congiunta (solidale) di responsabile civile e proprietario. E ciò tanto nelle infrazioni al codice della strada, che nei sinistri che comportino danni a cose o persone, fatta salva la ricorrenza di reati previsti e punti dal codice penale che – come abbiamo visto in precedenza – possono essere a carico unicamente del responsabile.
Però attenzione anche qui: la responsabilità unicamente a carico della società e non del suo proprietario e/o legale rappresentante dipende dal tipo di società.
Se la società proprietaria è una società di capitali (ossia Srl = società a responsabilità limitata; SpA = Società per Azioni; Sapa = società in accomandita per azioni), essendovi perfetta autonomia patrimoniale, il patrimonio della Società è una cosa, quello dei singoli soci un’altra. C’è completa separazione: per cui ci sono crediti della società (che non sono dei soci) e debiti della società (che non sono dei soci).
E quindi una multa elevata su un veicolo che è di proprietà di una società di capitali graverà unicamente su quest’ultima (se non è individuato anche un responsabile che ne era conducente, per il discorso che si faceva sopra).
Ma se per ipotesi la società fosse una società di persone (ss = società semplice; snc = società in nome collettivo; sas = società in accomandita semplice), quella separazione di patrimoni non c’è ed allora i soci che hanno l’amministrazione della società (nello specifico nella società semplice ed in nome collettivo tutti, nella società in accomandita semplice i soli soci accomandatari) sono chiamati a rispondere della multa al pari di un debito della società, che è anche loro, proprio per questa mancanza di separazione tra i due patrimoni (quello della società e quello dei soci amministratori).
Ma si può rottamare un autoveicolo su cui risultino multe non pagate?
Anche qui bisognerà qui distinguere tra due ipotesi:
- a) Se trattasi di semplici sanzioni amministrative inerenti infrazioni al C.d.S, allora l’auto si potrà liberamente rottamare, pur in presenza di sanzioni non pagate, ma – chiaramente – sussisterà l’obbligo di pagare le multe per il proprietario del veicolo (per approfondire la questione specifica https://www.laleggepertutti.it/49212_se-rottamo-la-macchina-che-fine-fanno-le-multe-non-pagate)
- b) Diverso il discorso se, sull’auto multata, sia stato iscritto fermo amministrativo.
Il fermo amministrativo è una specie di vincolo sull’auto, una sorta di “ipoteca” che abilita l’autorità che l’ha iscritto ad eseguire l’auto bloccata (a metterla all’asta, qualora la multa alla base dell’iscrizione non venga pagata).
Tale misura, da una parte, impedisce che l’auto venga rimessa in circolazione, per cui ove il proprietario contravvenisse all’obbligo, risponderebbe di sanzione ancora più elevata (oltre alla multa base e quella prevista per l’assenza di documentazione che rende idonea la circolazione dell’auto) e, in particolare, inibisce la facoltà nel proprietario di rottamarla.
Indichiamo infine l’iter che l’autorità che ha elevato la sanzione deve seguire ove la multa non venga pagata: il contribuente moroso riceverà una cartella esattoriale; da questo momento avrà 60 giorni per saldare il debito. Trascorso tale tempo, in assenza di pagamento o di richiesta di rateizzazione del debito, l’Agente incaricato della riscossione attiverà le procedure previste dalla legge per riscuotere il credito dell’Ente che ha accertato la violazione.
Le conseguenze dell’applicazione di tale misura saranno:
1) divieto assoluto di circolazione del veicolo per un determinato periodo;
2) divieto di radiazione, demolizione o esportazione del veicolo;
3) divieto di circolazione e radiazione, anche in caso di vendita;
4) possibile vendita forzata dei veicolo da parte dell’Ente incaricato della Riscossione, in caso di difetto di pagamento.
Scatta cioè un procedimento cautelare, e poi esecutivo, di blocco dei beni mobili registrati. Il debitore riceve la comunicazione di preavviso di fermo amministrativo, con l’invito a regolarizzare la propria posizione. Se nei successivi 30 giorni non avrà provveduto a mettersi in regola, si procederà all’iscrizione del fermo sul veicolo.
Le sanzioni per chi circola con veicolo sottoposto a fermo amministrativo prevedono la confisca del mezzo e una multa compresa tra 774 e 3.105 euro [3].
Il contribuente, successivamente all’iscrizione del fermo, può richiedere la rateizzazione del debito. Ciò comporterà la sospensione del fermo amministrativo. Non si tratta di una revoca o cancellazione in quanto il fermo verrà cancellato definitivamente solo a seguito dell’integrale saldo del debito.
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Antonio Pagano