Cambio residenza: bisogna avvisare l’amministratore di condominio?
In caso di trasferimento, spetta al condòmino interessato informare l’amministratore per aggiornare l’anagrafe condominiale?
Spesso quando si cambia residenza si provvede a informare immediatamente il Comune per aggiornare il registro dell’anagrafe. Del resto, tale obbligo è imposto dalla legge che non ammette di avere, come residenza, indirizzi di comodo. Tuttavia, è altrettanto importante comunicare tale circostanza al capo condomino. E ciò per ricevere, presso il nuovo indirizzo, eventuali comunicazioni come le convocazioni dell’assemblea o avvisi di pagamento. Ma è davvero obbligatorio farlo?
Il tribunale di Palermo [1] ha di recente risposto proprio a questa domanda: in caso di
Ai sensi dell’articolo 1130 del codice civile l’amministratore di condominio deve curare la tenuta del registro dell’anagrafe condominiale il quale deve contenere le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell’edificio.
La stessa norma stabilisce poi che «ogni variazione dei dati deve essere comunicata all’amministratore in forma scritta entro sessanta giorni». In caso di inerzia, di incompleta o errata comunicazione, l’amministratore richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni senza risposta, l’amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili.
La norma quindi afferma il preciso obbligo di comunicare il cambio di residenza all’amministratore per l’aggiornamento dell’anagrafe. In caso contrario, lo stesso non può lamentarsi di non ricevere la corrispondenza collegata alla convocazione dell’assemblea condominiale.
Cosa succede se non si rispetta tale dovere? Come visto non sono previste sanzioni amministrative o civile se non l’addebito dei costi per la ricerca delle informazioni, a seguito delle indagini svolte autonomamente dall’amministratore. Indagini che si rendono necessarie per poter poi convocare l’assemblea o riscuotere le quote condominiali in caso di omesso pagamento.
Il caso da cui prende spunto la controversia è un’impugnazione di delibera assembleare in cui un condomino lamentava di non essere stato convocato nei cinque giorni antecedenti alla riunione come previsto dalla legge. Il condominio si è difeso eccependo che l’avviso di convocazione dell’assemblea – così come il verbale contenente le delibera oggetto di gravame – era stato spedito regolarmente all’attore, presso la residenza da quest’ultimo comunicata nella scheda del registro anagrafe condominiale.
Il giudice ha dichiarato decaduto dal diritto di impugnazione il condòmino, in quanto sarebbe dovuto essere suo specifico onere contattare l’amministratore per chiedere la variazione dei dati anagrafici riportati nel registro condominiale. In effetti, se l’amministratore ha l’obbligo della regolare tenuta e dell’aggiornamento costante del registro, il condòmino ha l’obbligo di comunicare all’amministratore il proprio eventuale trasferimento in altro e diverso domicilio [2].