CCNL e lavoro precario

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Autore: Valentina Azzini

19 agosto 2023

Avvocato presso il Foro di Verona. Esperta in diritto civile e diritto del lavoro, in quest’ultimo ambito occupandosi sia di rapporti di lavoro privato che di pubblico impiego. Collabora dal 2009 con la Cattedra di Diritto dell’Unione europea dell’Università di Verona come Cultrice della materia. Dal 2013 al 2015 ha collaborato altresì con Adiconsum - Associazione italiana difesa consumatori e ambiente promossa dalla CISL, quale legale convenzionato per la zona di Peschiera del Garda e Domegliara (VR).

Tempo determinato, lavoro a chiamata, somministrazione: i CCNL devono garantire i medesimi livelli retributivi del contratto a tempo indeterminato

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Stai cercando lavoro, ma tutte le offerte che ti vengono sottoposte non danno alcuna garanzia a lungo termine; ti sono state proposte assunzioni a termine, oppure a chiamata, o mediante somministrazione di lavoro e ti chiedi quali garanzie ti possano offrire queste occasioni di impiego, in altre parole, cosa prevedano i CCNL di categoria per il lavoro precario. Devi sapere che i CCNL disciplinano non solo il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ma anche tutte le diverse tipologie di impiego subordinato che le parti possono concordare al momento della firma del contratto di lavoro. A maggior ragione per quanto riguarda il

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lavoro precario, i CCNL devono definire le modalità di svolgimento del rapporto e i livelli retributivi, di nodo che non vi sia disparità di trattamento tra lavoratori assunti a tempo pieno e indeterminato e tutte le altre categorie di dipendenti. Vediamo allora nel dettaglio i rapporti tra CCNL e lavoro precario.

Il CCNL di categoria

I contratti collettivi nazionali di lavoro sono quei testi normativi, negoziati tra le associazioni rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, con i quali vengono disciplinati, a livello nazionale, tutti i rapporti di lavoro relativi ad una determinata categoria merceologica o settore produttivo.

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I diversi CCNL regolano dunque ogni aspetto del rapporto di lavoro, integrando le previsioni di legge, sulle quali essi prevalgono se più favorevoli.

I CCNL definiscono, ad esempio, i livelli di inquadramento del personale, i corrispondenti livelli retributivi, disciplinano le modalità di instaurazione del rapporto di lavoro, la sua esecuzione, regolandone orari, ferie, permessi, congedi, malattia e la sua cessazione, sia essa per dimissioni o per licenziamento.

All’interno dei CCNL troviamo altresì disposizioni in materia di procedimento disciplinare, relazioni sindacali… insomma tutto ciò che riguarda ogni singola tipologia di rapporto di lavoro trova definizione e regolamentazione nei contratti collettivi di settore.

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In particolare, i CCNL disciplinano in via principale e generale il rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, storicamente la principale e preferibile tipologia di rapporto di lavoro. Oltre al rapporto a tempo indeterminato, però, i CCNL regolano altresì tutte le altre modalità attraverso le quali le parti possono decidere di articolare il rapporto di impiego e le relative specifiche disposizioni sono contenute in apposite sezioni o “capitoli” in cui i CCNL sono suddivisi.

Il lavoro precario

Per lavoro precario si intende la condizione in cui si trova il lavoratore temporaneo, senza garanzie di continuità o stabilità e assunto con un contratto caratterizzato da una durata incerta nel tempo.

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La condizione di precarietà del rapporto può essere determinata dal fatto che il lavoratore non sa quante ore di lavoro dovrà svolgere nel corso della settimana, del mese, o dell’anno, oppure dal fatto che il contratto prevede una scadenza ad una determinata data, decorsa la quale, in mancanza di rinnovo, il rapporto cesserà automaticamente.

Il ricorso al precariato si rinviene soprattutto nei settori del commercio, turismo e pubblici esercizi, caratterizzati spesso da attività stagionali e dall’andamento discontinuo.

I contratti di lavoro precario più utilizzati sono:

Il contratto a termine

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(o a tempo determinato) è quel contratto di lavoro al quale viene apposto appunto un termine finale, decorso il quale in mancanza di proroga o rinnovo il rapporto si intende automaticamente risolto. Il lavoratore presterà dunque servizio, a tempo pieno o a tempo parziale, in via continuativa fino alla scadenza del termine indicato nel contratto, che rappresenta dunque l’elemento di precarietà caratteristico questo tipo di rapporto di lavoro.

La precarietà che caratterizza invece il contratto intermittente o a chiamata sta nella durata dello svolgimento della prestazione lavorativa nel corso della settimana, del mese, o dell’anno. In altre parole, il lavoratore “

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a chiamata” si mette a disposizione del datore di lavoro per prestazioni intermittenti o discontinue, oppure con la possibilità di svolgere le proprie mansioni solo in determinati giorni della settimana, del mese, o dell’anno, a seconda delle esigenze aziendali di quello specifico periodo e senza pertanto un orario di lavoro predefinito e “stabile”.

Infine, con il contratto di somministrazione, il lavoratore viene messo a disposizione a tempo determinato da un’agenzia di somministrazione autorizzata ad una azienda utilizzatrice, che fruirà della sua prestazione lavorativa in base alle proprie contingenti necessità produttive.

La disciplina del lavoro precario nel CCNL

I contratti collettivi di categoria, al pari del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, disciplinano in apposite sezioni anche i rapporti di lavoro precario.

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In particolare, i CCNL contengono una parte generale, a disciplina di tutti i rapporti di lavoro, indipendentemente dal tipo di contratto con il quale vengono formalizzati, nella quale vengono definiti, ad esempio, i livelli di inquadramento del personale, la disciplina dei principali istituti contrattuali quali ferie, congedi, permessi, i livelli retributivi, il procedimento disciplinare e le norme di comportamento del lavoratore le relazioni sindacali.

In aggiunta a questa “parte generale” vi sono poi delle sezioni nelle quali vengono specificamente regolati i contratti di lavoro diversi da quello a tempo pieno e indeterminato, con norme adeguate alle particolari caratteristiche di ogni singola tipologia contrattuale.

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Con riguardo al contratto a chiamata viene, ad esempio, regolato il rapporto diversamente a seconda che nel contratto si stato previsto o meno un obbligo di disponibilità del lavoratore a “rispondere” affermativamente alla chiamata aziendale. Per quanto concerne il contratto a termine vengono definite le modalità di conclusione del contratto (la forma, ad esempio), la durata, il regime delle proroghe e le conseguenze in caso di recesso anticipato, per quanto non espressamente previsto dalle leggi che direttamente disciplinano i rapporti di lavoro “speciali”.

Al contratto di somministrazione viene invece applicato in generale il CCNL di categoria corrispondente al settore produttivo nell’ambito del quale il lavoratore opererà e, tra le disposizioni in esso contenute, quelle specificamente riguardanti il tipo di rapporto di lavoro concluso con l’utilizzatore (se ad esempio è stato concluso un contratto a tempo determinato, il rapporto sarà disciplinato dalle relative norme).

Di fondamentale importanza, per espressa indicazione di legge e di CCNL, è la previsione per cui al lavoratore precario deve essere garantita parità di trattamento, rispetto ai lavoratori assunti a tempo indeterminato, con riguardo all’applicazione dei livelli retributivi e al pagamento delle mensilità aggiuntive (13-esima e 14-esima) e del TFR.

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