Marito avaro: cosa rischia

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Autore: Raffaella Mari

10 marzo 2023

Laurea in Scienze politiche "cum laude" presso l'università della Calabria. Laurea in giurisprudenza presso l'università "Magna Graecia" di Catanzaro. Avvocato con esperienze lavorative nel campo del recupero crediti.

Tirchieria: imporre uno stile di vita oltremodo e inutilmente rigoroso, controllare le spese della moglie e vietarle i consumi integra reato di maltrattamenti in famiglia.

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Marito e moglie devono contribuire ai bisogni della famiglia in proporzione alle rispettive capacità economiche. Lo possono fare sia con il proprio lavoro fuori di casa che con quello domestico. E se la moglie non guadagna, il marito deve sostenerla. Ciò non significa che debba pagarla mensilmente (seppure sarebbe consigliabile affidarle un budget da gestire in autonomia), ma quantomeno dovrebbe garantirle un tenore di vita proporzionato al proprio stipendio.

Eppure non mancano episodi in cui l’uomo, particolarmente tirchio, impone uno stile di vita immotivatamente austero e un controllo capillare su tutte le spese. Di recente è stato chiesto alla Cassazione

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cosa rischia un marito avaro. In particolare alla Corte è stato chiesto se tale comportamento, quando portato agli estremi, può configurare il reato di maltrattamenti in famiglia. Vediamo cosa hanno sancito, in questa ipotesi, i giudici supremi.

Il delitto di maltrattamenti in famiglia è una delle forme di violenza domestica più diffuse e consiste nel compiere atti violenti, minacce o ingiurie nei confronti di un membro della propria famiglia o di una persona convivente.

Tuttavia, va precisato che il reato di maltrattamenti in famiglia non si limita alle forme di violenza fisica come le percosse, le lesioni, le minacce e le privazioni imposte alla vittima, ma comprende anche gli atti di disprezzo e di offesa alla sua dignità, che possono causare gravi sofferenze morali.

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Ciò significa che, ad esempio, le offese ripetute, le umiliazioni o le vessazioni psicologiche, che possono causare all’offeso uno stato di ansia, depressione o disagio psicologico, rientrano tra le condotte punibili dal reato di maltrattamenti in famiglia.

Inoltre, rientra nei maltrattamenti anche l’imposizione di uno stile di vita familiare che mira a ridurre i costi domestici, ad esempio attraverso la limitazione dei consumi o la riduzione delle spese per l’abbigliamento o l’alimentazione, accompagnato da un controllo ossessivo del coniuge che può sfociare in un vero e proprio regime autoritario.

Seppure è vero che, anche nell’ambito di una coppia sposata in regime di comunione dei beni, ciascun coniuge resta

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proprietario del denaro guadagnato dal proprio lavoro, ma è anche vero che sussiste l’obbligo di contribuzione ai bisogni familiari in proporzione alle rispettive capacità. E quest’obbligo non può limitarsi a garantire “vitto e alloggio” al coniuge, ma anche un tenore di vita proporzionato al reddito conseguito.

Va bene, quindi, l’attenzione al bilancio domestico e l’attitudine al risparmio, ma ciò non può oltrepassare i limiti della ragionevolezza. Un marito avaro e tirchio per carattere, più che per prudenza, può essere in definitiva oggetto di una querela per maltrattamenti in famiglia.

Il comportamento di chi controlla costantemente le spese del coniuge e non si fida di come questi spende i soldi può causare all’offeso uno stato di ansia e frustrazione e impedirgli di esprimere la propria personalità, arrivando a condizionare pesantemente la sua vita privata e familiare. In sintesi, il reato di maltrattamenti in famiglia non si limita alle forme di violenza fisica ma comprende anche tutte le condotte che limitano la libertà e la dignità della persona offesa, causando sofferenze morali o impedendo lo svolgimento di una vita serena e normale.

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Alla luce di ciò la Sesta Sezione Penale della Cassazione ha stabilito un importante principio secondo cui l’avarizia e la taccagneria possono essere considerate una forma di maltrattamento in famiglia. Questo principio, che non ha precedenti giurisprudenziali, amplia il quadro delle condotte che costituiscono il reato di maltrattamenti in famiglia.

Infatti, la condotta che integra il reato di maltrattamenti in famiglia può essere attiva, come ad esempio percosse, ingiurie, minacce, umiliazioni e sopraffazioni, ma anche omissiva, come la privazione di cibo, assistenza o cure. Questi atti ripetuti di vessazione fisica o morale, anche se presi singolarmente non costituiscono un reato, possono causare una situazione di destabilizzazione psicologica, nervosa ed emotiva nella vittima, oppure uno stato di prostrazione e di avvilimento tale da rendere abitualmente dolorose e mortificanti le relazioni intercorrenti con il coniuge, generando uno stato di disagio continuo che non è compatibile con le normali condizioni di esistenza.

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Questo principio è di grande importanza poiché riconosce che le condotte di avarizia e taccagneria possono avere conseguenze gravi sulla vita dei membri della famiglia o delle persone conviventi, impedendo loro di vivere in modo sereno e dignitoso.

La giurisprudenza, quindi, ha ampliato il concetto di maltrattamenti in famiglia, riconoscendo che tali condotte possono avere un impatto negativo sulla vita delle vittime e devono essere perseguite penalmente.

In un caso specifico, una moglie ha denunciato le modalità ossessive e di controllo del “risparmio domestico” imposte dal marito che avevano causato alla donna uno stato di ansia e frustrazione. Questi comportamenti andavano dal limitare l’uso della carta igienica al recupero dell’acqua utilizzata per lavarsi il viso o fare la doccia. Tali comportamenti erano accompagnati da frasi denigratorie e umilianti che avevano portato la moglie a chiudersi e ad avere un atteggiamento umiliato.

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Secondo la difesa dell’imputato tali episodi erano frutto di una situazione conflittuale tra i coniugi. Tuttavia, il clima di ossessivo controllo ed isolamento in cui il marito aveva costretto la moglie – “fin dall’inizio della loro convivenza e progressivamente aggravatosi dopo il matrimonio” e che hanno confermato le angherie, i soprusi e le violenze poste in essere dall’imputato nei confronti della moglie – sono elementi che rivelano la continuità e l’abitudinalità dei comportamenti dell’imputato.

In sintesi, la sentenza testimonia una maggiore attenzione della giurisprudenza alla tutela della persona e del soggetto debole all’interno dell’ambito familiare.

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La giurisprudenza ha affermato il principio secondo cui l’abitualità del reato di maltrattamenti in famiglia può essere dimostrata anche nel caso in cui vengano compiuti più atti che causino sofferenze fisiche o morali in un lasso di tempo non necessariamente prolungato. L’importante è che questi atti, sebbene singolarmente non costituiscano un reato, siano comunque idonei a causare uno stato di vessazione e di sottomissione nella vittima.

La sentenza richiama anche l’articolo 143 del codice civile che sancisce il principio di solidarietà coniugale e di comunione di vita, il quale impone ai coniugi di fornire sostegno morale, materiale ed economico l’uno all’altro. Questo sostegno è reciproco e non può essere soggetto a condizioni o differenze. Tuttavia, una volta soddisfatte le esigenze familiari, ogni coniuge può disporre liberamente dei propri redditi.

Nel caso specifico in esame, sia la moglie che il marito godevano di un proprio stipendio. Sebbene i coniugi possano stabilire uno stile di vita improntato al risparmio, deve trattarsi di uno stile di vita condiviso e non imposto. La Corte sottolinea l’importanza di garantire le esigenze quotidiane di vita in casa e di accudimento personale, le quali non possono essere sacrificate a causa di un’ossessione per il risparmio.

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