Cosa fare se il datore di lavoro non versa la Cassa Edile

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Le imprese del settore edile e affini, che hanno alle proprie dipendenze operai, hanno l’obbligo di iscrizione, presentazione delle denunce e dei relativi pagamenti alla Cassa Edile territorialmente competente.

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Hai subito un infortunio, oppure devi assentarti dal lavoro per malattia e richiedi l’intervento della Cassa Edile per il pagamento del trattamento economico che ti spetta mentre sei impossibilitato a lavorare; oppure stai attendendo il pagamento della gratifica natalizia o delle ferie non godute da parte della Cassa Edile, ma tali erogazioni ti vengono negate dall’ente con la motivazione che non sono stati versati dall’azienda i relativi contributi. Versare i contributi alla cassa Edile è un obbligo del tuo datore, che, omettendo di provvedere, ti ha arrecato e ti sta arrecando un danno. Ti chiedi allora

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cosa fare se il datore non versa la Cassa Edile. La Cassa Edile è un ente previsto dalla contrattazione collettiva del settore edilizio, che eroga ai lavoratori di tale categoria produttiva taluni benefici e provvidenze. Il mancato versamento dei contributi alla Cassa Edile da parte delle aziende rappresenta una violazione gravissima, che danneggia lavoratori e ente stesso. Vediamo allora in questa breve guida come tutelarsi e cosa fare se il datore non versa la Cassa Edile.

La cassa Edile

La Cassa Edile è un ente paritetico, costituito tra le associazioni sindacali rappresentative dei lavoratori e quelle rappresentative dei datori di lavoro. Essa è espressamente prevista dalla contrattazione collettiva quale ente di riferimento nel settore edile e nei settori affini, al quale le imprese edili e affini debbono iscriversi

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per garantire ai propri dipendenti determinate prestazioni e tutele, nonchè per accedere ad agevolazioni contributive e fiscali.

L’iscrizione dell’impresa alla Cassa Edile consentirà al lavoratore di ottenere il pagamento diretto da parte dell’ente delle ferie, della gratifica natalizi, nonchè della quota integrativa a carico del datore in caso di malattia, infortunio e malattia professionale, oltre ad altre provvidenze previste dai singoli CCNL di categoria o dalla contrattazione integrativa territoriale.

L’iscrizione dei lavoratori alla Cassa Edile è obbligatoria solo per coloro che siano assunti con qualifica di “operaio“, mentre per gli “impiegati” rappresenta una facoltà.

I versamenti alla Cassa Edile vengono effettuati direttamente dalla imprese, sia per la quota di propria spettanza, sia per la quota a carico dei lavoratori, mediante, in entrambi i casi, una trattenuta operata a tale titolo sulla retribuzione risultante dalla busta paga del singolo lavoratore.

In particolare, alla Cassa Edile viene erogato, previa

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trattenuta sulla busta paga del lavoratore e accantonamento presso l’ente, un versamento calcolato in percentuale su paga base di fatto, ex contingenza, E.E.T., indennità territoriale di settore. Questo accantonamento rappresenterà il trattamento economico spettante agli operai per le ferie e per la gratifica natalizia.

Oltre a ciò, le imprese versano alla Cassa Edile un secondo contributo, calcolato anch’esso entro il 3% della retribuzione del lavoratore e trattenuto dalla busta paga mensile, ripartito in parte a carico delle imprese stesse, in parte a carico dei lavoratori iscritti. Tale contribuzione serve, invece, a garantire il funzionamento delle Casse e l’erogazione di ulteriori prestazioni a favore dei lavoratori del settore (quali, ad esempio, finanziamenti a tasso agevolato a favore degli iscritti, pensioni, ecc…).

Le prestazioni erogate dalla Cassa Edile

A fronte dei versamenti erogati, la Cassa Edile eroga una serie di prestazioni di carattere economico in favore dei lavoratori iscritti. In particolare:

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Il mancato versamento dei contributi alla Cassa Edile: responsabilità e tutele

Come detto poco sopra, il versamento dei contributi da parte delle aziende alla Cassa Edile rappresenta un obbligo al quale i datori di lavoro del settore edile e affini sono tenuti. Mensilmente, infatti, le aziende debbono altresì trasmettere alla Cassa Edile una dichiarazione relativa a tutti i versamenti effettuati in favore dei lavoratori. In caso di omissione contributiva, dunque, l’azienda inadempiente dovrà rispondere delle proprie mancanze sia sul piano civile, che su quello penale.

Responsabilità civile

Il mancato versamento dei contributi alla Cassa Edile impedisce al lavoratore iscritto di fruire delle relative prestazioni in caso di malattia o infortunio, ma altresì gli preclude il pagamento delle prestazioni economiche, quali ferie e gratifica natalizia, oltre a comportare un “vuoto” contributivo ai fini pensionistici.

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Di conseguenza, il lavoratore danneggiato dall’omessi versamento, potrà agire nei confronti dell’azienda per ottenere il versamento dei contributi spettanti e il pagamento degli emolumenti e delle indennità non ricevute direttamente dall’ente.

Per ottenere tutela sul piano civilistico, pertanto, sarà indispensabile innanzitutto intervenire formalmente con una lettera scritta con la quale si chiede al datore di provvedere alla regolarizzazione dei versamenti ed, eventualmente, al pagamento diretto delle prestazioni delle quali non si è potuto beneficiare in ragione dell’omissione contributiva. Tale missiva potrà essere scritta e trasmessa a mezzo raccomandata a.r. o pec personalmente dal lavoratore, oppure avvalendosi dell’assistenza di un legale o di un sindacato di fiducia.

Qualora tale sollecito non sortisse effetti, sarà necessario agire in giudizio per ottenere la condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi omessi ed al risarcimento dell’eventuale ulteriore danno che al dipendente sia da ciò derivato. In questo caso, l’assistenza di un legale è indispensabile.

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Oltre all’azione giudiziaria, o in alternativa ad essa, il lavoratore può altresì denunciare l’omissione contributiva all’Ispettorato del lavoro, il quale tramite i propri ispettori effettuerà tutti i necessari controlli ed eleverà le conseguenti sanzioni nei confronti dell’azienda inadempiente.

Responsabilità penale

Il mancato versamento dei contributi alla Cassa Edile costituisce altresì un illecito di carattere penale, in quanto il datore – operando le relative trattenute sulla busta paga – si appropria indebitamente di somme di denaro appartenenti ai propri dipendenti. Inoltre, il virtù dell’iscrizione alla Cassa Edile, l’azienda potrebbe aver beneficiato di talune prestazioni o agevolazioni, illegittimamente, in quanto a queste non corrisponderebbe il versamento del relativo dovuto contributo economico.

Anche in questo caso, il lavoratore potrà denunciare l’omesso versamento all’Ispettorato del lavoro, che procederà di conseguenza, oppure potrà – personalmente o assistito da un legale, presentare denuncia-querela nei confronti del datore di lavoro.

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