Onlyfans: cosa si rischia a usare l’account altrui?

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Autore: Mariano Acquaviva

18 marzo 2023

Conseguita nel 2011 la laurea magistrale in Giurisprudenza con pieni voti presso l’Università degli Studi di Salerno, successivamente si iscrive alla Scuola di Specializzazione per le Professioni legali presso lo stesso ateneo, ottenendo anche qui la votazione massima. Attualmente esercita la professione forense quale avvocato iscritto all’albo del foro di Salerno e collabora con diversi studi legali, dedicandosi prevalentemente all’ambito penalistico e civilistico.

Posso aiutare una mia amica a creare contenuti per adulti tramite il suo account Onlyfans? Lei sarebbe d’accordo a farmi fare delle sex chat al suo posto. Incorro in qualche problema legale nell’usare gli account di lei e scrivere al suo posto, col suo consenso, dal momento che i clienti credono stia rispondendo lei?

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Secondo il pacifico insegnamento della Corte di Cassazione (sent. n. 25266 dell’8 settembre 2020; sent. n. 12987 del 03 dicembre 2008), commette il reato di violenza sessuale l’uomo che, dietro la minaccia di pubblicare alcune foto compromettenti, costringe la donna a inviargli autoscatti erotici.

In pratica, per la giurisprudenza può validamente parlarsi di

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atti sessuali anche in assenza di contatto fisico. Da tanto deriva che l’attività di prostituzione può esercitarsi anche a distanza, cioè online.

Orbene, gestire gli appuntamenti di una prostituta oppure agevolarne in qualsiasi modo l’attività, anche in assenza di un proprio tornaconto personale, integra il reato di favoreggiamento della prostituzione, punito con la reclusione da due a sei anni (legge n. 75 del 20.02.1958).

Le condotte che possono rientrare in tale reato sono molteplici. Ad esempio, secondo la giurisprudenza, chi abitualmente accompagna sul “posto di lavoro” una prostituta (anche se è la fidanzata) commette questo tipo di reato (Cass., sent. n. 28212 del 07.07.2016).

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Ancora, rischia il favoreggiamento della prostituzione l’inserzionista (su giornale cartaceo o sito web) che, anziché limitarsi a pubblicare l’annuncio della escort, si attiva affinché l’annuncio risulti più allettante, agevolando così l’approccio con la prostituta (Cass., sent. n. 49461 del 20.12.2012).

Allo stesso modo, incorre nel reato di favoreggiamento della prostituzione chi procura appuntamenti ad una persona che offre prestazioni sessuali.

Alla luce di ciò, fare da “segretario” a una prostituta integra il reato di favoreggiamento della prostituzione, anche se ciò avviene gestendo gli account social di chi vende prestazioni sessuali.

Se poi dalla sopracitata attività se ne ricava anche un vantaggio economico, può integrarsi il reato di

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sfruttamento della prostituzione.

Se, tuttavia, l’attività consiste solamente nel gestire la chat (offrendo quindi una sorta di servizio di chat erotica), allora deve ritenersi esclusa la prostituzione e, di conseguenza, il reato di favoreggiamento.

Pur non avendo trovato giurisprudenza in merito (tutti i casi rinvenuti riguardano, infatti, l’appropriazione fraudolenta dell’identità altrui), a sommesso avviso dello scrivente la condotta oggetto del quesito può integrare il delitto di sostituzione di persona, punito con la reclusione fino a un anno.

Secondo l’art. 494 del Codice penale, commette questo reato chi «al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno,

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induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici».

Nel caso di specie, pur sussistendo il consenso a utilizzare l’account altrui, si verificherebbe comunque l’inganno perpetrato nei confronti di coloro che interagiscono in chat credendo di parlare con il titolare del profilo.

La norma, infatti, è inserita all’interno dei “delitti contro la fede pubblica”: ciò significa che essa tutela la fiducia che gli altri hanno nei confronti di atti (è il caso della falsità documentale) e persone (falsità personale). Il delitto scatta dunque anche se il soggetto non ruba l’identità di un altro ma se ne attribuisce una fittizia. Basti pensare che la giurisprudenza ha ritenuto colpevole l’uomo che si spaccia per single pur di rimorchiare.

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Affinché si integri il delitto in questione non occorre nemmeno mentire espressamente sulla propria identità: il reato può infatti configurarsi anche con un comportamento meramente fattuale, cioè senza dichiarare un nome e un cognome falsi, ma semplicemente lasciando credere ad altri di essere la persona che non si è.

Tirando le fila di quanto detto sinora, possiamo così concludere:

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