Chi viola la privacy commette reato?

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Anche un privato che divulga dati personali può essere punito penalmente?

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In un’epoca in cui la privacy è sempre più al centro dell’attenzione, è fondamentale comprendere quali siano le conseguenze di una violazione della stessa. In questo articolo analizzeremo il reato di violazione della privacy, con particolare riferimento alla posizione dei privati cittadini e agli esempi pratici. Proprio di recente la Cassazione ha emesso un’importante sentenza con cui ha finalmente chiarito se chi viola la privacy commette reato. I giudici si sono riferiti al semplice cittadino che diffonde dati sensibili senza il consenso del titolare benché ne sia venuto in possesso per caso.

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Il reato di violazione della privacy e la sentenza della Cassazione

La sentenza del 29 marzo 2023 della terza sezione penale della Cassazione chiarisce che anche il semplice cittadino può essere punito per la violazione della privacy. L’illecito penale previsto dall’articolo 167 del codice della privacy (ossia il decreto legislativo n. 196 del 2003) non si limita, infatti, agli operatori qualificati (ad esempio le grandi piattaforme del web, le società che gestiscono le utenze domestiche, ecc.), ma si estende a chiunque diffonda dati sensibili senza il consenso del titolare, anche se questi dati sono stati ottenuti casualmente. Compresi i privati. La condanna dell’imputata in questo caso diventa così definitiva.

Immaginiamo che un cittadino abbia casualmente accesso a un documento contenente dati sensibili su un’altra persona e decida di condividerlo sui social media. Anche se non ha agito con intenti maliziosi, il cittadino potrebbe essere perseguito penalmente per la violazione della privacy, in quanto ha diffuso tali informazioni senza il consenso del titolare dei dati.

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Cosa dice la legge?

L’articolo 167 del cicce della privacy prevede il reato di trattamento illecito di dati. Si stabilisce che chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto o di arrecare danno all’interessato, tratta i dati sensibili altrui arrecandogli un danno, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi.

La difesa dell’imputata e la motivazione della Cassazione

La difesa dell’imputata sosteneva che l’articolo 167/03 del codice privacy si applicasse solamente ai privati qualificati e agli organismi preposti al trattamento dei dati personali. Tuttavia, la Cassazione ha respinto tale argomento, affermando che la norma punitiva si riferisce alla persona fisica e riguarda il soggetto privato considerato in sé, indipendentemente dal suo ruolo istituzionale. Se si escludesse dall’ambito penale i semplici cittadini, si favorirebbe la diffusione incontrollata delle informazioni personali, che è proprio ciò che il legislatore intende evitare.

Cosa si intende per dati personali e dati sensibili

I dati personali sono tutte quelle informazioni che riguardano una persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente attraverso il riferimento ad altre circostanze. I dati sensibili, invece, sono quei dati personali che rivelano l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni, organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, oltre che i dati personali riguardanti lo stato di salute e la vita sessuale.

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Il risarcimento del danno

Chiaramente oltre alla responsabilità penale, chi viola la privacy altrui è tenuto a risarcire la vittima, sempre che questa riesca a dimostrare di aver subito un danno concreto, attuale, serio. La prova è chiaramente a carico del danneggiato. Senza la dimostrazione del danno, non è dovuto alcun risarcimento. La prova può essere data anche con semplici presunzioni.

Esempi pratici di violazione della privacy

Ecco alcuni esempi pratici che illustrano situazioni in cui la violazione della privacy può avvenire:

In tutti questi casi, la divulgazione non autorizzata dei dati sensibili costituisce una violazione della privacy e può portare a conseguenze penali.

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