Si può firmare solo con il cognome?

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Autore: Valentina Azzini

02 settembre 2023

Avvocato presso il Foro di Verona. Esperta in diritto civile e diritto del lavoro, in quest’ultimo ambito occupandosi sia di rapporti di lavoro privato che di pubblico impiego. Collabora dal 2009 con la Cattedra di Diritto dell’Unione europea dell’Università di Verona come Cultrice della materia. Dal 2013 al 2015 ha collaborato altresì con Adiconsum - Associazione italiana difesa consumatori e ambiente promossa dalla CISL, quale legale convenzionato per la zona di Peschiera del Garda e Domegliara (VR).

La legge non impone una forma particolare per la firma, basta che sia riconducibile al suo autore

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Devi sottoscrivere un documento in banca, oppure un contratto di lavoro, o un finanziamento, oppure una lettera formale e ti chiedi se la tua firma debba avere caratteristiche particolari, se debba necessariamente essere leggibile, per oppure se sia sufficiente una sigla. O ancora, hai ricevuto una comunicazione con firma illeggibile e vuoi contestarne la provenienza: ti chiedi dunque se questo sia possibile. Ti chiedi altresì, la firma deve essere fatta per esteso o se si può firmare solo con il cognome? Vediamo allora quali caratteristiche della avere la firma autografa e si vi siano regole particolari da seguire ai fini della validità dei documenti sottoscritti.

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La firma: caratteristiche e tipi

La sottoscrizione degli atti consiste nella apposizione in appositi spazi dedicati di un segno che identifichi la persona che firma.
Tale “segno” distintivo può essere:

La firma inoltre può essere apposta in appositi spazi alla fine del documento che si deve sottoscrivere, oppure a margine di ciascun pagina di cui lo stesso è composto, per confermare il contenuto, appunto, di ogni sua singola parte.

La legge non prescrive regole particolari in merito a come deve essere “composta” la firma

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: non vi sono infatti norme che impongano di indicare solo il cognome oppure nome e cognome assieme, né disposizioni che prescrivano che la firma debba necessariamente essere leggibile.

L’unico divieto in materia di sottoscrizione riguarda il fatto che non si può firmare con segni grafici, come, ad esempio, figure geometriche, una X, o disegni.

La firma si definisce leggibile quando è scritta per esteso e permette di leggere e comprendere chiaramente il nome e il cognome oppure solo il cognome di chi l’ha scritta. Essa deve essere apposta in corsivo in quanto la firma in stampatello non è legalmente valida.

È invece il leggibile la sigla o la firma e rappresentata da una sorta di scarabocchio o segno distintivo.

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Leggibile o illeggibile che sia, l’unico dato importante è che la firma sia riconducibile senza dubbi alla persona che l’ha apposta: essa infatti rappresenta il segno grafico con il quale ciascun individuo si distingue dagli altri e si identifica con gli altri.

La validità della firma

Generalmente, la firma leggibile e composta da nome e cognome, oppure dall’iniziale del nome e dal cognome per esteso è sempre valida.

Può essere invece contestabile la firma illeggibile a seconda del documento sul quale è apposta.

È generalmente valida la firma apposta su atto pubblico (si pensi ad una compravendita immobiliare, oppure ad un testamento redatto da notaio), ossia su atto redatto da un notaio o altro pubblico ufficiale che ne attesta l’autenticità. Sarà infatti il notaio o il pubblico ufficiale a certificare la riconducibilità della sottoscrizione al soggetto che ha firmato. Se la persona firmataria dell’atto intendesse, invece, disconoscere la firma su di esso apposta, dovrà ricorrere ad una

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querela di falso.

Quando viene firmato un atto privato (ad esempio un contratto di lavoro, oppure un contratto di locazione, o ancora una lettera di messa in mora) la situazione cambia. In questo caso non abbiamo un pubblico ufficiale che attesti l’identità delle parti che sottoscrivono il documento. Anche con riferimento agli atti privati non è prescritta una particolare forma per la sottoscrizione. Pertanto, se l’autore della firma volesse contestarla, dovrà avviare un procedimento di disconoscimento per rendere il documento e la sua sottoscrizione privi di valore.

Se invece la controparte volesse dimostrare l’autenticità della firma posta dalla persona che la contesta, dovrà avviare un procedimento di verificazione della scrittura privata.

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