Quando una società agricola può fallire

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Autore: Paolo Florio

06 aprile 2023

Dottore Commercialista (2007) e Avvocato (2010). Svolge l’attività professionale di consulente e giurista d’impresa, con specializzazione nel campo del diritto tributario, diritto societario, diritto commerciale, diritto fallimentare e diritto penale dell’economia. Ha maturato, altresì, una specifica esperienza quale munus pubblicum per conto di diversi Tribunali avendo svolto incarichi giudiziari e in particolare di Custode e Amministratore Giudiziario, di Curatore Fallimentare, di professionista delegato alle vendite nelle procedure esecutive, nonché C.T.U. in giudizi civili e perito per la Procura in procedimenti penali.

Le aziende agricole non sono soggette a fallimento a meno che abbiano natura commerciale: ecco il caso della Srl agricola che può essere dichiarata fallita.

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Di norma l’azienda agricola non può fallire. Esistono tuttavia situazioni in cui una società agricola può fallire, soprattutto quando si combinano con attività commerciali. Analizziamo i recenti orientamenti della Cassazione e approfondiamo il tema attraverso esempi pratici.

La normativa sul fallimento delle società agricole

Per legge, le disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo si applicano agli imprenditori che esercitano un’attività commerciale, ad esclusione degli enti pubblici. Gli

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imprenditori agricoli, sia individuali sia in forma di società, restano quindi esclusi. Tuttavia, ci sono circostanze in cui la natura agricola dell’impresa viene compromessa, rendendo possibile il fallimento.

Il caso della Srl agricola con attività commerciale

Prendiamo come esempio il caso di Tizio, titolare di una Srl agricola che, oltre a coltivare il fondo secondo l’art. 2135 del Codice Civile, produce energia elettrica da biomasse in base all’art. 1, comma 423 della Legge 266/2005. A seguito della rottura dell’impianto e della mancanza di risorse finanziarie per ripararlo, l’attività di produzione di energia cessa.

La Cassazione, con le ordinanze 2162/2023, 3647/2023 e 4790/2023, afferma che l’assoggettabilità al fallimento di un’impresa non dipende dall’attività svolta al momento della presentazione dell’istanza, ma dall’attività che ha originato l’insolvenza. Nel caso di Tizio, l’insolvenza è causata dall’attività commerciale di produzione di energia, rendendo possibile il fallimento della Srl agricola.

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I giudici sottolineano che l’attività di produzione di energia, in quanto “connessa”, non può essere prevalente rispetto all’attività agricola, che deve rimanere principale. Tuttavia, nel caso di Tizio, è stata accertata la prevalenza dell’attività industriale di produzione di energia rispetto all’attività agricola di produzione di biomasse.

L’interruzione dell’attività commerciale non esclude il fallimento

Anche se l’attività di produzione di energia è cessata da oltre un anno rispetto al momento di presentazione dell’istanza di fallimento, i giudici ritengono che ciò non determini il mutamento dell’oggetto sociale e non dimostri lo svolgimento esclusivo o prevalente di attività agricola. Pertanto, anche un’impresa agricola che svolge un’attività commerciale può essere soggetta alle leggi sul fallimento.

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Chi è l’imprenditore agricolo che non può fallire?

La legge definisce imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività:

In giurisprudenza, si ritiene che l’imprenditore non è agricolo – e pertanto esercita attività commerciale – quando si verifica uno dei seguenti fattori:

L’imprenditore agricolo può fallire se è contemporaneamente titolare di una diversa impresa commerciale, non rilevando a quale branca dell’attività sia legato lo stato di insolvenza, data l’unità patrimoniale della persona fisica e dato che a fallire è l’imprenditore e non l’impresa.

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Vediamo singolarmente i tre casi in cui l’azienda agricola non può fallire.

Coltivazione del fondo e selvicoltura

Le attività agricole comprendono la coltivazione del terreno e la selvicoltura, ovvero le operazioni volte a favorire e sostenere processi biologici, sia vegetali che animali, che sfruttano o possono sfruttare terreni, boschi o acque di vario tipo. Un’impresa si definisce agricola quando è legata alla produzione agraria derivante dal suolo, cioè quando il bene “terra” e la forza lavoro si uniscono e si coordinano per lo svolgimento dell’attività. Si considerano altresì agricole le attività che, pur non richiedendo un legame stretto tra produzione e utilizzo del suolo, hanno una connessione potenziale o strumentale con esso.

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Per determinare se un’impresa è commerciale o agricola, non bisogna prendere in considerazione soltanto parametri quantitativi come la dimensione dell’impresa, la complessità dell’organizzazione, la consistenza degli investimenti e l’ampiezza del volume d’affari.

L’allevamento animale

L’allevamento di animali è generalmente considerato un’attività agricola quando si presenta in connessione funzionale con il terreno, trarne vantaggi e forza dall’uso del suolo. Rientrano in questa categoria le imprese che si occupano di allevamento di specie animali per alimentazione, cura, riproduzione e sviluppo del bestiame, realizzando l’incremento qualitativo e quantitativo del patrimonio zootecnico.

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Tuttavia, quando tali attività, per dimensioni, ubicazione e modalità di esercizio, risultano indipendenti rispetto agli scopi dell’azienda agricola, come nel caso in cui il terreno funga solo da luogo di stazionamento per gli animali, si ha a che fare con un’impresa industriale soggetta al fallimento. Pertanto, è fondamentale analizzare caso per caso l’attività svolta concretamente.

Le attività agricole connesse

In generale, l’imprenditore conserva la qualifica di agricolo se svolge attività agricole connesse, ovvero attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del suolo, dal bosco o dall’allevamento di animali. Rientrano in questa categoria anche la fornitura di beni o servizi attraverso l’utilizzo prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, la valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, la concessione in affitto ad altre imprese agricole di propri terreni e attrezzature, e la ricezione e ospitalità, come nel caso dell’agriturismo.

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Tuttavia, l’imprenditore perde la qualifica di agricolo quando le attività agricole connesse assumono un’importanza preponderante e notevolmente sproporzionata

L’agriturismo

L’esercizio dell’agriturismo è condotto dagli imprenditori agricoli mediante l’impiego della propria impresa e in relazione di correlazione e integrazione con le attività strettamente agricole (Legge 96/2006).

Tale attività è definita agricola a patto che sia complementare all’opera di coltivazione del terreno, di gestione delle foreste e di allevamento del bestiame, che deve in ogni caso rimanere predominante (Corte di Cassazione, 13 aprile 2007 n. 8851, Cass. 12 maggio 2006 n. 11076). Essa mantiene la sua natura agricola anche se vengono erette semplici strutture destinate all’accoglienza degli ospiti (Appello di Venezia, 27 ottobre 2011). L’attività agricola prevale pure quando, per l’agriturismo, si impiegano strumenti (come, per esempio, gli spazi destinati all’accoglienza degli ospiti) e altre risorse (sia tecniche che umane) dell’impresa che sono normalmente utilizzate nell’ambito agricolo (Corte di Cassazione, 10 aprile 2013 n. 8690).

Le normative regionali che regolamentano l’agriturismo possono offrire un aiuto interpretativo al giudice per determinare la natura di questa attività; tuttavia, non possono rivestire un ruolo determinante, poiché si potrebbe giungere a conclusioni differenti tra una regione e l’altra partendo dall’esame di dati aziendali identici (Corte di Cassazione, 10 aprile 2013 n. 8690).

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