Come si fa a conoscere il nome del proprio avvocato?

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Autore: Antonio Pagano

22 aprile 2023

Laureatosi all'Università degli studi di Firenze, attualmente esercita la professione di avvocato a Cosenza. Già mediatore creditizio ed arbitro, è altresì docente di diritto ed economia alla scuola secondaria di secondo grado. Di recente, ha approfondito le tematiche sul diritto dell'immigrazione.

La domanda che parrebbe la più banale di tutte; ma, a ben vedere, esistono casistiche in cui ci si può trovare a non sapere più quale sia il nome del proprio legale.

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Allorché si tratti di una controversia (di qualunque tipo: civile, penale, amministrativa, tributaria, etc) introdotta da noi, il nome del legale sarà ovviamente conosciuto, perché l’incarico viene conferito direttamente dalla parte, la quale conoscerà il legale per averlo scelto ed incaricato, avendogli conferito apposita procura a rappresentarla e difenderla.

Ma può accadere che il legale venga a cessare per morte, radiazione o sospensione: queste ipotesi costituiscono causa di interruzione del procedimento e spetta a tutti gli interessati proseguire il giudizio, che va riassunto e proseguito con un nuovo legale

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[1].

Per esempio, in questa ipotesi non è del tutto impossibile che la parte, pur avendo conferito lei stessa il mandato alle liti, possa non venire a conoscenza nell’immediato della morte o dell’impedimento del proprio legale.

In tali casi, le operazioni da seguire per risalire al proprio procedimento ed avere contezza della situazione in cui versa il legale nominato sono:

È possibile che la cancelleria neghi l’informazione, perché si tratta comunque di dati personali inerenti alla privacy, e quindi si dovrebbe preventivamente essere in possesso di tutti i dati del procedimento (numero di ruolo, giudice, oggetto della controversia) e sperare che il cancelliere fornisca una risposta, consapevoli del fatto che un diniego sarebbe motivato.

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In tale sede, nessun diniego potrà essere opposto, perché la parte, munita o meno di legale, ha diritto di ottenere qualsiasi informazione sulla causa che la riguarda ed, anzi, estrarre copia di tutti i documenti presenti nel fascicolo del procedimento.

Ottenuto il nome del legale (e certamente nel fascicolo ci sarà un atto in cui il legale fornisce i propri recapiti di telefono, mail, pec e fax) sarà poi possibile contattare il proprio legale.

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Ma l’ipotesi descritta (cioè la non conoscenza del proprio legale) ricorre con molta più frequenza nei procedimenti penali: in questo tipo di cause esiste l’avvocato d’ufficio, che viene appunto assegnato dall’Organo Giudicante perché la difesa nel processo penale deve essere comunque assicurata, laddove la parte non abbia provveduto alla nomina di un avvocato di fiducia.

Anche in tali casi, dal momento che il giudizio prosegue comunque – stante l’assenza, la contumacia o il mero disinteresse dell’imputato a presenziare o semplicemente a seguire il procedimento – la parte potrebbe realmente non avere contezza del legale che sta patrocinando il giudizio che lo riguarda.

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Avendo un atto (tra quelli sopra elencati) è possibile risalire al nominativo del legale, certamente presente nelle comunicazioni attestanti le varie fasi del procedimento.

Sussiste il rischio che, nel caso si fosse sprovvisti di qualsivoglia dato della causa, venga opposta la privacy: esiste allora un procedimento disciplinato dal codice di procedura penale, a mezzo del quale poter venire a conoscenza del procedimento per cui si è imputati [2].

È bene sapere che ogni Consiglio dell’Ordine predispone un elenco pubblico (solitamente anche on line), liberamente consultabile da chiunque, da cui ricavare i recapiti dell’avvocato che si sta cercando.

Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Antonio Pagano

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