Che differenza c'è tra Rea e Registro Imprese?

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Autore: Carlos Arija Garcia

30 aprile 2023

Giornalista professionista, speaker, blogger e video editor. Ha lavorato per la Cadena SER, la più grande emittente radiofonica privata spagnola (gruppo Prisa). In Italia, impegnato in alcune start up su Internet e dipendente di Rai e Class Editori, dove ha svolto il ruolo di caporedattore a Class Tv e scritto per il quotidiano Italia Oggi. Collaborazioni anche nel campo dell'e-learning per assicurazioni e banche.

L’iscrizione al Repertorio economico amministrativo e all’Anagrafe della Camera di Commercio è obbligatoria. Cosa cambia tra i due?

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Chi decide di avviare un’attività d’impresa è obbligato ad iscriversi al Registro delle imprese gestito dalla Camera di Commercio. È un registro pubblico, previsto dal Codice civile, che viene considerato una sorta di anagrafe delle imprese contenente i dati (costituzione, modifica, cessazione) di tutti gli iscritti. Allo scopo di integrare queste informazioni contenute nel Registro delle imprese, esiste anche il Rea, cioè il Repertorio economico amministrativo, che fornisce dati economici, statistici e amministrativi di chi esercita un’attività. Le aziende ricevono dalle Camere di Commercio, al momento dell’iscrizione, un numero Rea associato alla provincia in cui è stato assegnato. In pratica,

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che differenza c’è tra Rea e Registro imprese?

Dal punto di vista sostanziale, il Registro delle imprese contiene le informazioni di chiunque esercita un’attività d’impresa. L’iscrizione obbligatoria deve avvenire in una di queste sezioni:

Nella sezione ordinaria si devono iscrivere

Nella sezione speciale si devono iscrivere:

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Le principali informazioni contenute nel Registro delle imprese sono:

Il Rea, cioè il Repertorio economico amministrativo, integra ciò che è già contenuto nel Registro delle imprese con altri dati come:

Tutti i soggetti iscritti al Registro delle imprese si trovano automaticamente ad avere una posizione aperta nel Rea. Chi, invece, non è tenuto ad iscriversi al Registro deve obbligatoriamente far parte del Repertorio economico amministrativo. Si tratta di:

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Esiste un’apposita sezione Rea in cui le persone fisiche che cessano di esercitare l’attività di mediazione, agente e rappresentante di commercio e mediatore marittimo all’interno di un’impresa possono iscriversi, entro 90 giorni dalla cessazione dell’attività, al fine di mantenere il requisito abilitante all’esercizio dell’attività.

Che cos’è il numero Rea?

Il

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numero Rea è un codice composto da sei cifre preceduto dal codice della provincia o della Camera di commercio che l’ha assegnato (ad esempio, MI-123456). Serve a identificare la posizione di un’impresa all’interno del Repertorio economico amministrativo.

Se un’impresa ha una sola sede, il titolare riceverà un unico numero che corrisponde alla sede legale. In questo modo, i codici Rea e Registro imprese sarà lo stesso.

Se le sedi sono più di una, si avrà:

Il numero Rea si trova nella parte iniziale della visura camerale, cioè nel documento che contiene tutte le informazioni relative ad un’impresa iscritta al Registro delle Imprese o al REA.

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Cosa serve per iscriversi al Rea?

I soggetti collettivi non costituiti in forma di società (associazioni, fondazioni, comitati, ecc.), che esercitano un’attività economica, devono iscriversi nel Rea se:

Cosa serve per iscriversi al Registro delle imprese?

L’iscrizione al Registro delle imprese avviene in due momenti:

Per l’iscrizione alla

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sezione ordinaria del Registro, bisogna presentare una domanda apposita sottoscritta da chi vuole registrare la propria impresa e i documenti richiesti.

La domanda va presentata:

Presentata la domanda, l’ufficio incaricato dell’accettazione verifica:

Se la domanda è completa e corretta, si procede all’iscrizione che consiste nell’inserimento nella pratica del numero dell’iscrizione nel Registro delle Imprese e dei dati contenuti nella domanda. L’iscrizione conterrà anche:

Il numero di iscrizione nel Registro delle Imprese è attribuito dalla Camera di Commercio e corrisponde al codice fiscale contenuto nei certificati di iscrizione e nelle visure camerali con i dati aziendali.

L’iscrizione nella sezione speciale è simile a quella della sezione ordinaria ma, a livello giuridico, ha anche funzione di “certificazione anagrafica e di pubblicità notizia”.

Le imprese devono presentare domanda entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, comunicando obbligatoriamente la propria Pec.

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