L'avvocato può parlare con i testimoni?

Aggiungi un commento
Annuncio pubblicitario
Autore: Mariano Acquaviva

06 settembre 2023

Conseguita nel 2011 la laurea magistrale in Giurisprudenza con pieni voti presso l’Università degli Studi di Salerno, successivamente si iscrive alla Scuola di Specializzazione per le Professioni legali presso lo stesso ateneo, ottenendo anche qui la votazione massima. Attualmente esercita la professione forense quale avvocato iscritto all’albo del foro di Salerno e collabora con diversi studi legali, dedicandosi prevalentemente all’ambito penalistico e civilistico.

Il difensore può convocare presso il proprio studio le persone che dovranno essere sentite come testimoni nel corso del processo?

Annuncio pubblicitario

Quando un cliente si reca presso uno studio legale, la prima cosa che l’avvocato gli chiede è se ci sono testimoni che possono confermare la sua versione dei fatti. In caso positivo, occorre preparare una lista in cui specificare i nominativi di tali persone, affinché siano chiamate in giudizio a deporre. È in questo contesto che si inserisce la seguente domanda: l’avvocato può parlare con i testimoni?

Accade spesso che, prima di indicare i propri testi, l’avvocato chieda un incontro con loro al fine di chiarire a quali domande sono in grado di rispondere: sarebbe infatti inutile convocare persone che non possano riferire nulla. Fin qui tutto normale. Le cose si complicano, invece, se il legale cerca di fare pressioni sui testimoni: in casi del genere può configurarsi una

Annuncio pubblicitario
responsabilità sia deontologica che disciplinare. Vediamo perché.

L’avvocato può incontrare i testimoni?

Nessuna norma di legge vieta all’avvocato di incontrare o perfino di convocare presso il proprio studio i testimoni che intende sentire durante il processo.

Si tratta in realtà di una prassi piuttosto diffusa, giustificata da almeno due circostanze:

Insomma: nulla vieta all’avvocato di incontrare i testimoni, nel rispetto delle posizioni di ciascuno. Occorre però rispettare alcuni limiti imposti dalla

Annuncio pubblicitario
deontologia forense. Vediamo quali sono.

Quali sono i rapporti tra avvocato e testimoni?

Secondo il Codice di deontologia forense, l’avvocato non deve intrattenersi con testimoni o persone informate sui fatti oggetto della causa o del procedimento con forzature o suggestioni dirette a conseguire “deposizioni compiacenti[1].

Insomma: l’avvocato non deve incontrare i testimoni con lo scopo di invitarli a deporre nella maniera più favorevole possibile al proprio assistito.

Il testimone, infatti, si impegna solennemente a dire la verità e a non nascondere nulla di quanto a sua conoscenza, pena il reato di falsa testimonianza, punito con la reclusione fino a sei anni [2].

Quando l’avvocato incontra il testimone, quindi, deve limitarsi a un

Annuncio pubblicitario
colloquio formale in cui ognuno deve sempre tenere a mente qual è il suo ruolo, senza influenze di sorta.

Infatti, il testimone non è un ausiliario del difensore né una parte coinvolta nella controversia, ma un soggetto esterno che collabora con la giustizia affinché emerga la verità.

L’avvocato che viene meno al suo dovere deontologico cercando di influenzare la deposizione del teste rischia una sanzione disciplinare che può andare dalla mera censura fino alla sospensione dall’esercizio della professione per un periodo di tempo massimo pari a tre anni.

Se l’avvocato parla con i testimoni commette reato?

In un solo caso l’avvocato che parla con il testimone commette reato: quando si mette d’accordo con lui per fargli

Annuncio pubblicitario
deporre il falso.

In un’ipotesi del genere sia il testimone che il difensore risponderebbero del reato di falsa testimonianza: il primo per aver mentito, il secondo per averlo istigato o convinto a fare ciò (cosiddetto concorso morale nel reato).

Pagare un testimone è reato?

L’avvocato che offre una somma di denaro a un testimone, magari per ottenere una deposizione favorevole, commette il reato di intralcio alla giustizia (conosciuto anche come “subornazione”). Stesso delitto si integra se il legale utilizza la violenza o la minaccia per ottenere il suo scopo [3].

Il reato scatta solamente se la somma di denaro non è accettata oppure, se accettata, il teste decide di non mentire e di dire il vero.

Se invece la falsa testimonianza si verifica effettivamente, allora entrambi (sia il teste che l’avvocato) risponderanno di questo reato.

Secondo la Cassazione [4], pagare un testimone non è reato se la persona a cui si offrono danaro o altre utilità non abbia ancora acquisito formalmente la qualità di teste, cioè non sia già stato formalmente designato dal giudice quale testimone.

Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo. Diventa sostenitore clicca qui