Collaboratore o dipendente subordinato? Ecco come distinguerli

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Autore: Angelo Greco

21 aprile 2023

Avvocato, direttore responsabile del giornale "La Legge per Tutti", autore di numerose pubblicazioni (tra cui alcune per il gruppo Feltrinelli, Sole24Ore, Mondadori) si è formato all'università LUISS di Roma. Già collaboratore presso l'Università della Calabria e la Columbia University di New York, è altresì ospite di spazi televisivi e radiofonici per questioni giuridiche. Ha co-condotto uno spazio su Uno Mattina (RaiUno) dal titolo "Tempo e Denaro" tra il 2016 e il 2017. Definito dal Sole24Ore, nel 2020, «il professionista più influente d'Italia» è uno dei primi divulgatori del diritto in Italia, titolare del canale YouTube che porta il suo stesso nome con quasi un milione di followers. Maggiori informazioni su www.avvangelogreco.it

Scopri quando un collaboratore è considerato un lavoratore dipendente subordinato, attraverso l’analisi di una recente sentenza della Cassazione e degli elementi che caratterizzano il rapporto di lavoro.

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In un mercato del lavoro sempre più flessibile, può essere difficile distinguere tra un collaboratore e un lavoratore dipendente subordinato. In questo articolo analizzeremo la recente sentenza n. 10050 del 14 aprile 2023 della Cassazione civile, sezione lavoro, per capire meglio quali criteri vengono utilizzati per stabilire la natura di un rapporto di lavoro e quali fattori sono considerati determinanti.

Qual è la differenza tra collaboratore e dipendente subordinato?

Un

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collaboratore è una figura professionale che presta la propria attività lavorativa in modo autonomo, senza essere soggetto al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro.

Il lavoratore dipendente subordinato, invece, è assoggettato a tale potere e svolge la propria attività all’interno di un’organizzazione aziendale predefinita, con un orario determinato e percependo un compenso prestabilito e, di regola, sempre uguale.

Cosa dice la Cassazione sulla distinzione tra dipendenti e collaboratori esterni?

La sentenza in questione riguarda una vicenda avvenuta in Puglia, in cui una ex collaboratrice di una rivendita di fiori ha chiesto il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato per il periodo trascorso presso il negozio. La Cassazione ha confermato la sentenza d’appello che riconosceva la natura subordinata del rapporto, nonostante l’assenza di prove riguardanti l’esercizio di potere gerarchico e disciplinare da parte della titolare del negozio.

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Quali sono gli elementi presi in considerazione per stabilire la subordinazione del rapporto di lavoro?

Premesso che non è il nome dato al contratto a determinare la sua natura (sicché, se anche le parti hanno stipulato un contratto di collaborazione, nulla esclude che il giudice possa invece inquadrarlo come lavoro dipendente), la Cassazione ha indicato alcuni elementi utili a integrare una prova presuntiva della subordinazione. Tra questi ci sono:

Tuttavia, questi elementi non assumono valore decisivo, ma devono essere valutati complessivamente e globalmente. Pur in assenza di essi infatti si potrebbe ugualmente parlare di lavoro dipendente. Ciò che infatti qualifica quest’ultimo e ha carattere determinante è l’indice di

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subordinazione, ossia il fatto chili lavoratore sia soggetto alle direttive del datore, al suo potere disciplinare e sanzionatorio. La subordinazione è l’assenza di una totale autodeterminazione del soggetto nella organizzazione del proprio lavoro.

Quali sono gli indici sintomatici della subordinazione emersi nel caso analizzato?

Nel caso della fioraia e della sua collaboratrice, la Cassazione ha ritenuto sussistenti gli indici sintomatici della subordinazione, poiché la collaboratrice era inserita nell’organizzazione aziendale, metteva a disposizione le proprie energie lavorative sia all’interno del negozio sia nelle attività esterne, utilizzava gli strumenti forniti dal datore di lavoro e rispettava un orario determinato, coincidente con l’apertura del negozio al pubblico.

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Esempio pratico

Poniamo il caso di Tizio, che lavora come collaboratore per un’agenzia di comunicazione. Tizio svolge la sua attività principalmente all’interno dell’ufficio dell’agenzia, utilizzando gli strumenti messi a disposizione dal datore di lavoro e seguendo un orario di lavoro prestabilito. Inoltre, partecipa a riunioni esterne con i clienti dell’agenzia e non ha una struttura imprenditoriale propria.

In questo caso, sulla base degli elementi emersi dalla sentenza della Cassazione, potrebbe essere ipotizzabile che il rapporto di lavoro tra Tizio e l’agenzia di comunicazione sia di natura subordinata, in quanto Tizio presenta diversi indici sintomatici della subordinazione (inserimento nell’organizzazione aziendale, utilizzo degli strumenti forniti dal datore di lavoro, rispetto dell’orario di lavoro e partecipazione alle attività esterne).

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