Coniuge paga da solo la casa in comproprietà: come tutelarsi?

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Scopri come tutelarti se hai pagato la casa in comproprietà con il tuo coniuge in regime di separazione dei beni e quali strumenti adottare per proteggere i tuoi interessi in caso di crisi coniugale.

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Se sei sposato in regime di separazione dei beni e hai pagato integralmente il prezzo per l’acquisto di una casa che poi hai voluto cointestare con il tuo coniuge, potresti chiederti come proteggere i tuoi interessi in caso di separazione o divorzio. In questo articolo, esploreremo le possibili soluzioni per garantire la tua tutela e analizzeremo la normativa e la giurisprudenza relative al caso. Vediamo dunque come può tutelarsi il coniuge che paga da solo la casa in comproprietà

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Cosa prevede il Codice Civile riguardo alla casa in comproprietà pagata da un solo coniuge?

Poniamo il caso di Tizio e Caia, sposati in regime di separazione dei beni. Tizio firma un preliminare, paga la caparra e l’acconto. Col rogito l’immobile viene cointestato a entrambi i coniugi ma solo Tizio paga l’intero prezzo. Tizio si chiede se il fatto che i bonifici e gli assegni siano partiti dal proprio conto sia una prova sufficiente a dimostrare l’intestazione fittizia alla moglie e poter, in caso di divorzio, rivendicare l’integrale proprietà. Ecco cosa dice a riguardo la nostra legge.

Nonostante il regime di separazione dei beni, il Codice Civile prevede che l’acquisto di un immobile in comproprietà renda la casa comune a entrambi i coniugi

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. In particolare, si applica il regime della comunione ordinaria (volontaria), disciplinata dall’articolo 1100 del Codice Civile. Pertanto, in caso di separazione, il coniuge che ha pagato l’intero prezzo dell’immobile non potrà ottenere il riconoscimento della proprietà esclusiva dell’immobile, a meno che non ci sia un consenso da parte dell’altro coniuge.

In caso di separazione, che succede alla casa cointestata?

Tizio e Caia, dopo anni di matrimonio, decidono di separarsi. Tizio, che ha pagato l’intero prezzo della casa in comproprietà, desidera tutelare i propri interessi.

In assenza di un accordo tra i coniugi, sarà necessario procedere alla divisione giudiziale dell’immobile, tramite domanda rivolta al Tribunale competente. Il Tribunale disporrà la vendita forzata dell’immobile e la ripartizione del ricavato tra i coniugi contitolari. Anche se l’acquisto è stato effettuato integralmente da uno solo dei coniugi, la disciplina della comunione e le modalità di scioglimento previste dal Codice Civile non vengono meno.

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In caso di separazione, come può tutelarsi il coniuge che ha pagato l’intero prezzo dell’immobile?

La giurisprudenza si è spesso pronunciata riguardo la nullità degli accordi prematrimoniali o di separazione consensuale in vista del futuro divorzio, in quanto in contrasto con i principi di indisponibilità dei diritti dei coniugi. Tuttavia, la Corte di Cassazione (sentenza 23713/2012) ha precisato che è possibile stipulare una scrittura privata tra coniugi per trasferire la proprietà dell’immobile come indennizzo per le spese sostenute da uno dei due coniugi, a condizione che tale trasferimento non sia direttamente collegato al matrimonio o al suo fallimento.

Inoltre è possibile stipulare una scrittura privata con cui i coniugi riconoscono che la cointestazione dell’immobile è simulata e che la proprietà è in realtà solo di uno dei due. Questa scrittura non necessita del notaio. È addirittura sufficiente anche una dichiarazione unilaterale del coniuge cointestatario che non ha pagato l’immobile con cui questi dichiari che il bene appartiene in realtà all’altro. Un documento del genere può essere utilizzato, in caso di separazione, per rivendicare l’intera proprietà del bene.

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