A chi spetta sistemare il parquet alla fine dell'affitto?
Cosa bisogna sapere sul parquet e gli affitti: la spesa per la levigatura del parquet rovinato al termine del contratto di locazione spetta all’inquilino?
Il parquet è un tipo di pavimentazione molto apprezzato per la sua bellezza, resistenza e durata nel tempo. Tuttavia, come ogni materiale, può subire usura e danneggiamenti nel corso degli anni. Poniamo allora il caso che, alla scadenza di un contratto di locazione, il padrone di casa trovi la superficie del parquet rigato in diversi angoli dell’appartamento, in particolare a causa del normale utilizzo di una sedia al servizio di un angolo scrivania. A chi spetta sistemare il parquet alla fine dell’affitto: al padrone di casa o all’inquilino? Può quest’ultimo essere condannato a risarcire i danni prodotti?
In questo articolo, analizzeremo le conseguenze di eventuali danni provocati al parquet, fornendo dettagli specifici su responsabilità e obbligazioni sia del locatore che del conduttore.
Indice
Responsabilità del locatore
Il locatore, ovvero il proprietario dell’immobile, ha l’obbligo di consegnare al conduttore (l’inquilino) un immobile in buone condizioni, incluso il parquet. È compito del locatore assicurarsi che il pavimento sia in uno stato di manutenzione adeguato prima dell’inizio del contratto di locazione.
A tal fine, per evitare controversie successive, sarà bene che le parti, prima della consegna dell’immobile, redigano un verbale ove vengono descritte le condizioni del bene, eventualmente corredato da documentazione fotografica. Il raffronto con la situazione rivenuta alla scadenza dell’affitto potrà servire per determinare eventuali responsabilità dell’inquilino nell’uso dell’immobile.
Responsabilità del conduttore
Il conduttore ha l’obbligo di mantenere il parquet in buone condizioni durante il periodo di locazione. Ciò significa che l’inquilino è responsabile di eventuali danni causati da un uso improprio o negligente del parquet.
Manutenzione ordinaria
Il conduttore è tenuto a effettuare la manutenzione ordinaria del parquet, come la pulizia e la cura del legno. Tali interventi devono essere eseguiti con regolarità e nel rispetto delle specifiche tecniche del prodotto.
Danni accidentali e responsabilità
Se il conduttore causa danni al parquet per negligenza o uso improprio, è tenuto a riparare o sostituire le parti danneggiate a proprie spese. Inoltre, il conduttore può essere ritenuto responsabile per eventuali danni causati a terzi a causa dello stato del parquet.
Casi particolari: situazioni in cui il locatore deve intervenire
Esistono alcune situazioni in cui il locatore è tenuto a intervenire per sistemare il parquet alla fine dell’affitto, anche se i danni sono stati causati dal conduttore:
- vizi occulti: se il parquet presenta vizi occulti che ne compromettono la funzionalità o la sicurezza, il locatore è tenuto a provvedere alle riparazioni necessarie;
- deterioramento naturale: se il parquet si deteriora a causa di un normale processo di usura dovuto al tempo, il locatore dovrà provvedere alla sistemazione o sostituzione del pavimento.
Clausole contrattuali specifiche
Se nel contratto di locazione sono presenti clausole che prevedono l’intervento del conduttore per la manutenzione del parquet, quest’ultimo dovrà rispettare tali disposizioni. In buona sostanza, il contratto di locazione può disporre l’obbligo per l’inquilino di provvedere alla levigatura o lucidatura del parquet al termine della locazione.
Cosa dice la giurisprudenza sul risarcimento dei danni procurati al parquet?
Secondo la Cassazione, la levigatura del pavimento a parquet rientra nella manutenzione straordinaria a carico del locatore, salvo che sia riconducibile a un uso anomalo dei beni (si veda Cassazione, 14 marzo 2006, n. 5459
La sistemazione del parquet, rovinatosi nei pressi della scrivania a causa dell’uso (senza cautele) della sedia può essere accollata all’inquilino. In questo senso Tribunale di Lucca, 11 agosto 2017, n. 1572, secondo cui rientra nella nozione di manutenzione ordinaria quella relativa al pavimento in parquet evidentemente deterioratosi in conseguenza dell’uso (nello stesso senso, e con particolare riferimento all’uso improprio del bene da parte dell’inquilino, Corte di appello di Milano, 22 giugno 2018, n. 2330, e Tribunale di Udine, 24 agosto 1999).
In tale contesto il locatore – sino a che non abbia conseguito il corrispettivo per la sistemazione del parquet – può trattenere il deposito cauzionale. Infatti tale deposito dev’essere reso solo nel momento in cui il conduttore abbia assolto a tutte le obbligazioni derivanti dal contratto (Cassazione, 26 maggio 2000, n. 6962, e 20 gennaio 1997, n. 538).
Tuttavia, sempre secondo la Cassazione, in assenza di un accordo tra locatore e conduttore sulla quantificazione dei danni all’immobile, il primo non può trattenere la cauzione poiché diversamente egli opererebbe una ingiusta determinazione dell’ammontare della spesa fatta in modo unilaterale. Il locatore deve quindi avviare una causa contro l’inquilino affinché sia il giudice a determinare l’ammontare dei danni.
La perizia e la restituzione dell’immobile
Per evitare controversie tra locatore e conduttore riguardo allo stato del parquet alla fine del contratto di locazione, è importante eseguire una perizia accurata sia all’inizio che alla fine del periodo di affitto.
Perizia iniziale
È consigliabile effettuare una perizia accurata del parquet prima dell’inizio del contratto di locazione, al fine di documentare lo stato iniziale del pavimento e stabilire eventuali responsabilità future.
Perizia finale
Alla fine del contratto di locazione, è opportuno effettuare una nuova perizia per verificare eventuali danni o deterioramenti del parquet. In questo modo, sarà possibile stabilire chi sia responsabile delle eventuali riparazioni o sostituzioni necessarie.