Contratti luce, gas, assicurazioni e banche: potrebbero essere nulli

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Autore: Angelo Greco

04 maggio 2023

Avvocato, direttore responsabile del giornale "La Legge per Tutti", autore di numerose pubblicazioni (tra cui alcune per il gruppo Feltrinelli, Sole24Ore, Mondadori) si è formato all'università LUISS di Roma. Già collaboratore presso l'Università della Calabria e la Columbia University di New York, è altresì ospite di spazi televisivi e radiofonici per questioni giuridiche. Ha co-condotto uno spazio su Uno Mattina (RaiUno) dal titolo "Tempo e Denaro" tra il 2016 e il 2017. Definito dal Sole24Ore, nel 2020, «il professionista più influente d'Italia» è uno dei primi divulgatori del diritto in Italia, titolare del canale YouTube che porta il suo stesso nome con quasi un milione di followers. Maggiori informazioni su www.avvangelogreco.it
  1. I sistemi di firma digitale sono in gran parte viziati perché non consentono di identificare con certezza l’identità del cliente firmatario.

Se anche è vero che gran parte dei contratti possono essere stipulati verbalmente, è anche vero che, quando si ricorre a un documento scritto, elemento essenziale per la sua validità è la sottoscrizione. La firma infatti serve per ricondurre il contenuto della scrittura privata alla volontà della parte. Ma che succede se quest’ultima non riconosce come propria la firma? Spetta alla controparte dimostrarne l’autenticità.

Questo discorso diventa estremamente delicato quando si ha a che fare con contratti prestampati in cui la parte forte (di solito grosse società come quelle della luce, del gas, del telefono, le assicurazioni o le banche) predispone un

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modulo in formato elettronico e al cliente è richiesto di firmare apponendo una sigla che non è già quella propria ma un elemento grafico predefinito dal sistema informatico. Così facendo, sul pdf risulta una sottoscrizione che, in realtà, quella autentica ma solo una riproduzione digitale, peraltro neanche simile all’originale.

È valido un contratto del genere? Se anche la giurisprudenza riconosce ormai valore ai contratti sottoscritti online con il “Point and click”, ossia con la spunta della casella, non vi è dubbio però che se l’unica prova documentale in possesso del creditore è costituita dal file elettronico privo di firma digitale questo non può essere considerato al pari di un qualsiasi altro documento cartaceo con la firma a penna. Mancherebbe infatti una qualsiasi forma di

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autenticazione del firmatario attraverso modalità certe. Chiunque insomma potrebbe aver firmato il pdf, apponendo una sigla che, proprio perché non identica a quella della parte, non garantisce alcuna autenticità.

Questo significa che se la società fornitrice, la banca o l’assicurazione non hanno previsto altre forme certe di autenticazione del cliente, e non sono in grado di dimostrare che questi ha “voluto” espressamente accettare il documento – ad esempio accedendo a un’aria riservata, autenticandosi con un’email oppure cliccando su un link inviato tramite sms – sarà difficile riconoscere qualsiasi tipo di validità al pdf ove è presente una firma elettronica che chiunque potrebbe aver apposto, anche un convivente dell’interessato.

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Nonostante questo grossolano errore giuridico, molte società continuano a utilizzare tale sistema per la sottoscrizione dei propri contratti, pur avendo la tecnica realizzato degli strumenti di certificazione della firma assai precisi. Tra questi non ci sono solo quelli relativi alla firma elettronica avanzata o alla firma digitale ma anche le certificazioni realizzate con le blockchain.

Insomma, il rischio è che non appena si formerà un filone giurisprudenziale in grado di comprendere che gran parte dei contratti in possesso di banche, assicurazioni e fornitori vari è privo di una valida firma, ne discenderà a valanga la nullità di tutti i relativi contratti e, con essi, l’impossibilità di recuperare le somme non corrisposte dai debitori.

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