Contratti luce, gas, assicurazioni e banche: potrebbero essere nulli
- I sistemi di firma digitale sono in gran parte viziati perché non consentono di identificare con certezza l’identità del cliente firmatario.
Se anche è vero che gran parte dei contratti possono essere stipulati verbalmente, è anche vero che, quando si ricorre a un documento scritto, elemento essenziale per la sua validità è la sottoscrizione. La firma infatti serve per ricondurre il contenuto della scrittura privata alla volontà della parte. Ma che succede se quest’ultima non riconosce come propria la firma? Spetta alla controparte dimostrarne l’autenticità.
Questo discorso diventa estremamente delicato quando si ha a che fare con contratti prestampati in cui la parte forte (di solito grosse società come quelle della luce, del gas, del telefono, le assicurazioni o le banche) predispone un
È valido un contratto del genere? Se anche la giurisprudenza riconosce ormai valore ai contratti sottoscritti online con il “Point and click”, ossia con la spunta della casella, non vi è dubbio però che se l’unica prova documentale in possesso del creditore è costituita dal file elettronico privo di firma digitale questo non può essere considerato al pari di un qualsiasi altro documento cartaceo con la firma a penna. Mancherebbe infatti una qualsiasi forma di
Questo significa che se la società fornitrice, la banca o l’assicurazione non hanno previsto altre forme certe di autenticazione del cliente, e non sono in grado di dimostrare che questi ha “voluto” espressamente accettare il documento – ad esempio accedendo a un’aria riservata, autenticandosi con un’email oppure cliccando su un link inviato tramite sms – sarà difficile riconoscere qualsiasi tipo di validità al pdf ove è presente una firma elettronica che chiunque potrebbe aver apposto, anche un convivente dell’interessato.
Nonostante questo grossolano errore giuridico, molte società continuano a utilizzare tale sistema per la sottoscrizione dei propri contratti, pur avendo la tecnica realizzato degli strumenti di certificazione della firma assai precisi. Tra questi non ci sono solo quelli relativi alla firma elettronica avanzata o alla firma digitale ma anche le certificazioni realizzate con le blockchain.
Insomma, il rischio è che non appena si formerà un filone giurisprudenziale in grado di comprendere che gran parte dei contratti in possesso di banche, assicurazioni e fornitori vari è privo di una valida firma, ne discenderà a valanga la nullità di tutti i relativi contratti e, con essi, l’impossibilità di recuperare le somme non corrisposte dai debitori.