Amministratore condominio: come si rinuncia all'incarico?

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Autore: Mariano Acquaviva

20 settembre 2023

Conseguita nel 2011 la laurea magistrale in Giurisprudenza con pieni voti presso l’Università degli Studi di Salerno, successivamente si iscrive alla Scuola di Specializzazione per le Professioni legali presso lo stesso ateneo, ottenendo anche qui la votazione massima. Attualmente esercita la professione forense quale avvocato iscritto all’albo del foro di Salerno e collabora con diversi studi legali, dedicandosi prevalentemente all’ambito penalistico e civilistico.

Come funzionano le dimissioni dell’amministratore? L’assemblea può respingerle? Serve il preavviso? Il condominio può chiedere il risarcimento dei danni?

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I condòmini con più di otto proprietari devono obbligatoriamente nominare un amministratore che gestisca l’edificio. In caso contrario, cioè se l’assemblea non giunge a una decisione, qualsiasi condomino può rivolgersi all’autorità giudiziaria perché sia quest’ultima a provvedere alla designazione. Molti dimenticano però che l’amministratore può sempre dimettersi durante il proprio mandato. Proprio di questo argomento parleremo con il presente articolo: cosa deve fare l’amministratore per rinunciare all’incarico?

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Scopriamolo insieme.

Come si nomina un amministratore?

L’amministratore è nominato dall’assemblea con il voto favorevole di tanti condòmini che rappresentino la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’intero edificio (500 millesimi).

Con la stessa maggioranza è possibile confermare e rinnovare l’incarico, nonché procedere alla sua

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revoca.

Secondo la legge, a pena di nullità della nomina, la deliberazione con cui si provvede al conferimento del mandato deve contenere anche l’indicazione del compenso che verrà corrisposto all’amministratore per il lavoro svolto.

L’amministratore può dimettersi?

L’amministratore è un mandatario a tutti gli effetti; ciò significa che egli può dimettersi in ogni momento, rinunciando all’incarico.

Le dimissioni, però, non hanno effetto immediato: l’amministratore uscente, infatti, non può abbandonare la gestione dell’edificio di punto in bianco, ma deve assicurarsi che ci sia qualcun altro a prendere il suo posto. Approfondiamo la questione.

Cosa deve fare l’amministratore uscente?

L’amministratore può dimettersi in qualsiasi momento ma rimane in carica fino alla

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nomina del successore.

È la stessa legge a stabilire che, quando i condòmini sono più di otto, se l’assemblea non vi provvede, la nomina di un amministratore è fatta dall’autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini o dell’amministratore dimissionario [1].

L’amministratore uscente, quindi, continua a gestire il condominio, almeno con riferimento agli atti di amministrazione ordinaria e a quelli urgenti e indifferibili (ad esempio, la scadenza imminente di una rata da pagare all’appaltatore), in attesa che l’assemblea provveda alla sua sostituzione; in caso di inerzia di quest’ultima, può essere lo stesso amministratore uscente a chiedere al giudice di provvedere alla designazione di un soggetto che prenda il suo posto.

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L’amministratore che, invece, rassegna le dimissioni disinteressandosi sin da subito delle sorti del condominio potrebbe essere chiamato a risarcire i danni che ha causato con la sua condotta negligente.

Amministratore: come si rassegnano le dimissioni?

La legge non specifica in che modo l’amministratore debba rassegnare le dimissioni. È opportuno che la rinuncia al mandato sia comunicata a tutti i condòmini, mediante raccomandata o direttamente in sede assembleare.

Il condominio può rifiutare le dimissioni dell’amministratore?

L’assemblea non può rifiutare le dimissioni dell’amministratore.

Secondo la giurisprudenza, il rifiuto delle dimissioni altro non può essere qualificato se non in termini di

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esortazione all’amministratore a continuare nel suo incarico, e dunque a ritirare le dimissioni, null’altro potendo impedire all’amministratore di dimettersi [2].

Per ulteriori approfondimenti, si legga l’articolo dal titolo L’assemblea può rifiutare le dimissioni dell’amministratore?

L’amministratore dimissionario ha diritto al compenso?

L’amministratore dimissionario ha diritto a essere pagato per il lavoro svolto fino al momento della rinuncia.

Per legge, invece, non matura il diritto al compenso per ciò che ha fatto in regime di prorogatio, cioè per le attività urgenti che è comunque tenuto a compiere anche dopo le dimissioni al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni.

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In altre parole, l’amministratore non deve essere pagato per ciò che ha fatto nel periodo che va tra le dimissioni e l’affidamento dell’incarico ad altro soggetto.

Amministratore: può dimettersi senza preavviso?

Poiché per legge l’amministratore uscente non può disinteressarsi della gestione se nel frattempo non è subentrato qualcun altro, il preavviso non è necessario: se l’amministratore decidesse di rinunciare all’incarico da un giorno all’altro, egli rimarrebbe comunque nelle sue funzioni per gli affari correnti e quelli urgenti. Pertanto, non sembra necessario fornire alcun preavviso.

Per non cogliere il condominio alla sprovvista sarebbe però buona norma mettere l’assemblea nelle condizioni di poter nominare immediatamente un successore.

Ecco perché, di solito, le dimissioni vengono inserite all’interno dell’ordine del giorno comunicato nell’avviso di convocazione, così da consentire all’adunanza di provvedere alla nuova designazione nella medesima sede.

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