Offese su Facebook: quando sono diffamazione e non critica?

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Autore: Angelo Greco

25 maggio 2023

Avvocato, direttore responsabile del giornale "La Legge per Tutti", autore di numerose pubblicazioni (tra cui alcune per il gruppo Feltrinelli, Sole24Ore, Mondadori) si è formato all'università LUISS di Roma. Già collaboratore presso l'Università della Calabria e la Columbia University di New York, è altresì ospite di spazi televisivi e radiofonici per questioni giuridiche. Ha co-condotto uno spazio su Uno Mattina (RaiUno) dal titolo "Tempo e Denaro" tra il 2016 e il 2017. Definito dal Sole24Ore, nel 2020, «il professionista più influente d'Italia» è uno dei primi divulgatori del diritto in Italia, titolare del canale YouTube che porta il suo stesso nome con quasi un milione di followers. Maggiori informazioni su www.avvangelogreco.it

Esaminiamo le implicazioni giuridiche dei post offensivi su un social network. Ecco cosa potresti rischiare e come evitare conseguenze legali.

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La questione della diffamazione online, in particolare sui social network come Facebook, ha sollevato vari dibattiti nel mondo legale. Quando gli insulti o le critiche veementi si diffondono in un ambiente virtuale pubblico, si supera la soglia della critica legittima, entrando nel terreno della diffamazione. Il punto più complicato da comprendere per molti è quando le offese su Facebook sono diffamazione e non diritto di critica. Una guida per comprendere la differenza è stata offerta dalla quinta sezione Cassazione con la sentenza del 2 maggio 2023, n. 18057. Ecco cosa ha detto, in proposito, la Suprema Corte.

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Quando l’insulto sul social è reato?

La Corte ha ribadito che quando le parole usate vanno oltre il semplice esercizio del diritto di critica e si trasformano in espressioni degradanti e umilianti, si supera il limite dell’accettabile. Questo è quanto è accaduto nel caso che ha portato alla sentenza.

Dunque, un post denigratorio pubblicato su un gruppo Facebook non costituisce esercizio del diritto di critica. La critica è infatti caratterizzata dalla cosiddetta “continenza” ossia la “moderazione” del linguaggio che deve essere finalizzato solo a manifestare un diverso pensiero e a evidenziare le falle di quello altrui. Ma la critica non si deve mai riversare in una offesa all’altrui

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dignità morale o professionale della vittima. Dire di un amministratore di condominio che “non è in grado di fare correttamente il suo lavoro perché si disinteressa delle esigenze dei condomini” rientra nella critica, così come vi rientra la recensione negativa di un locale perché il personale è scostumato e i pasti sono freddi. Viceversa si rientra nel reato quando si dice che l’amministratore è corrotto o che il ristoratore è un imbroglione. In tal caso l’offesa è rivolta alla persona e non alla sua attività, alle sue azioni.

Quali sono i limiti del diritto di critica?

Il diritto di critica, che è parte integrante della libertà di espressione sancita dall’articolo 21 della Costituzione e dall’articolo 10 della CEDU, permette di utilizzare un

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linguaggio forte e pungente, in particolare nel contesto della critica politica e sindacale. Tuttavia, la giurisprudenza stabilisce chiaramente che le espressioni offensive non possono mai essere usate in modo gratuito e inutile, né possono diventare un attacco personale alla sfera privata dell’individuo.

La vicenda

L’imputato aveva pubblicato su un gruppo Facebook di cui era membro, una serie di insulti rivolti a un’altra persona: «Ignorante libero … sia personalmente che politicamente … la verità è che sei tutto cretino … non arrivi a capire perché sei ignorante libero … si tu ca un maccaruni senza puttusu … certe cazzate scrivile sul tuo sito … si vede che ti hanno classificato nella categoria sciacqua lattughe». Il Tribunale di Messina ha ritenuto che il contesto politico citato dalla difesa non giustificasse il tono denigratorio delle parole utilizzate. Di conseguenza, l’imputato è stato condannato per diffamazione aggravata da altro mezzo di pubblicità (art. 595, comma 3, c.p.). Il giudizio del tribunale di primo grado è stato confermato dalla Corte d’Appello e dalla Cassazione. Nonostante la natura colloquiale di queste espressioni, la Corte ha sottolineato che la loro valenza offensiva non viene vanificata. Pertanto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e l’imputato è stato condannato a pagare le spese processuali e 3.000 euro a favore della Cassa delle Ammende.

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