La procedura di indennizzo diretto nelle RCA

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Autore: Antonio Pagano

03 giugno 2023

Laureatosi all'Università degli studi di Firenze, attualmente esercita la professione di avvocato a Cosenza. Già mediatore creditizio ed arbitro, è altresì docente di diritto ed economia alla scuola secondaria di secondo grado. Di recente, ha approfondito le tematiche sul diritto dell'immigrazione.

Tutto ciò che occorre sapere nelle richieste di risarcimento danni da sinistro stradale avviate con procedura di indennizzo diretto.

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Il risarcimento diretto è la procedura di indennizzo assicurativo, in vigore dal 1° febbraio 2007, che in caso di incidente stradale, consente, se non si è responsabili (o responsabili solo in parte) di ottenere il risarcimento dei danni subiti direttamente dalla propria compagnia di assicurazione [1].

Si può attivare la procedura di indennizzo diretto [2] quando esistono i seguenti requisiti:

  1. L’incidente è avvenuto tra 2 veicoli, entrambi immatricolati in Italia (o nella Repubblica di San Marino o nello Stato del Vaticano)
  2. Entrambi i veicoli risultano identificati e assicurati con compagnie italiane o con una compagnia straniera che abbia aderito alla procedura di risarcimento diretto

I

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danni che vengono risarciti direttamente sono [3]:

Viceversa, la procedura di indennizzo diretto non si applica:

La richiesta di risarcimento diretto si avvia compilando il modulo di constatazione amichevole (solitamente fornito dalla propria compagnia, ma va anche bene uno generico che rechi gli elementi essenziali previsti dalla procedura) ed inviandolo alla propria agenzia, a mezzo raccomandata postale A/R, fax, e-mail o consegnandolo a mani.

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Se il Modulo di Constatazione Amichevole (CAI) è compilato almeno con le informazioni indispensabili e firmato da entrambi i conducenti, il rimborso del danno al veicolo avviene, per la propria parte di ragione, entro 30 giorni da quando se n’è fatta richiesta alla compagnia.

Se il modulo non è sottoscritto da entrambi i conducenti, la compagnia provvederà all’eventuale rimborso della propria quota parte entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di risarcimento completa.

La richiesta di risarcimento deve contenere:

In tutti i casi in cui non sia applicabile l’indennizzo diretto, il risarcimento deve essere richiesto nei confronti della Compagnia che compre la r.c.a. del responsabile, utilizzando l’iter risarcitorio ordinario previsto dall’art. 148 Cod. Ass.ni, che prevede che la richiesta di risarcimento vada inoltrata all’assicuratore del veicolo ritenuto responsabile del sinistro.

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Anche il risarcimento del terzo trasportato non rientra nell’ambito della procedura dell’indennizzo diretto ed il terzo trasportato deve essere sempre risarcito dalla compagnia del vettore (cioè la compagnia del veicolo sul quale si trovava), indipendentemente dalle responsabilità per il verificarsi del sinistro e dalle conseguenze patite (lesioni micro/macropermanenti) [4].

Riguardo l’obbligatorietà della procedura di indennizzo diretto, la Corte costituzionale ha chiarito che la procedura del risarcimento diretto è facoltativa, nel senso che il danneggiato può scegliere se richiedere il risarcimento alla propria compagnia oppure al responsabile civile e all’assicurazione di quest’ultimo

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[5].

Altra facoltà concessa al danneggiato all’interno della procedura di indennizzo diretto, è la cosiddetta cessione del sinistro: tale cessione consente di riparare il proprio veicolo presso la carrozzeria di fiducia, senza necessità di anticipare alcuna somma di denaro. Non è obbligatorio che la carrozzeria scelta sia convenzionata (o meno) con la propria compagnia assicuratrice.

Il contratto di cessione del credito carrozzeria permette alla carrozzeria di richiedere il pagamento della fattura di riparazione direttamente alla assicurazione. Il cliente che cede il proprio credito al carrozziere potrà, quindi, riparare la propria autovettura senza dover anticipare alcun costo.

Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Antonio Pagano

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