La procedura di indennizzo diretto nelle RCA
Tutto ciò che occorre sapere nelle richieste di risarcimento danni da sinistro stradale avviate con procedura di indennizzo diretto.
Il risarcimento diretto è la procedura di indennizzo assicurativo, in vigore dal 1° febbraio 2007, che in caso di incidente stradale, consente, se non si è responsabili (o responsabili solo in parte) di ottenere il risarcimento dei danni subiti direttamente dalla propria compagnia di assicurazione [1].
Si può attivare la procedura di indennizzo diretto [2] quando esistono i seguenti requisiti:
- L’incidente è avvenuto tra 2 veicoli, entrambi immatricolati in Italia (o nella Repubblica di San Marino o nello Stato del Vaticano)
- Entrambi i veicoli risultano identificati e assicurati con compagnie italiane o con una compagnia straniera che abbia aderito alla procedura di risarcimento diretto
I
- I danni subiti dal veicolo assicurato
- Le lesioni di lieve entità subite dal conducente (cioè danni alla persona con invalidità permanente non superiore al 9%)
- I danni alle cose trasportate nel veicolo e di proprietà dell’assicurato o del conducente
- I danni subiti dai passeggeri dei veicoli coinvolti (anche in caso di lesioni gravi)
Viceversa, la procedura di indennizzo diretto non si applica:
- Se nel sinistro risultano coinvolti più di 2 veicoli a motore
- In assenza di collisione materiale tra i due veicoli (sinistri senza urto o sinistri da turbativa)
- Se il sinistro è avvenuto all’estero
- Se il sinistro è avvenuto con veicoli immatricolati all’estero
- Se nel sinistro viene coinvolto un ciclomotore sprovvisto di nuova targa
- Nel caso di danni fisici gravi al conducente
La richiesta di risarcimento diretto si avvia compilando il modulo di constatazione amichevole (solitamente fornito dalla propria compagnia, ma va anche bene uno generico che rechi gli elementi essenziali previsti dalla procedura) ed inviandolo alla propria agenzia, a mezzo raccomandata postale A/R, fax, e-mail o consegnandolo a mani.
Se il Modulo di Constatazione Amichevole (CAI) è compilato almeno con le informazioni indispensabili e firmato da entrambi i conducenti, il rimborso del danno al veicolo avviene, per la propria parte di ragione, entro 30 giorni da quando se n’è fatta richiesta alla compagnia.
Se il modulo non è sottoscritto da entrambi i conducenti, la compagnia provvederà all’eventuale rimborso della propria quota parte entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di risarcimento completa.
La richiesta di risarcimento deve contenere:
- i nomi degli assicurati;
- le targhe dei due veicoli coinvolti;
- la denominazione delle rispettive imprese assicuratrici;
- la descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro;
- le generalità di eventuali testimoni;
- l’indicazione dell’eventuale intervento degli Organi di Polizia;
- il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l’entità del danno.
In tutti i casi in cui non sia applicabile l’indennizzo diretto, il risarcimento deve essere richiesto nei confronti della Compagnia che compre la r.c.a. del responsabile, utilizzando l’iter risarcitorio ordinario previsto dall’art. 148 Cod. Ass.ni, che prevede che la richiesta di risarcimento vada inoltrata all’assicuratore del veicolo ritenuto responsabile del sinistro.
Anche il risarcimento del terzo trasportato non rientra nell’ambito della procedura dell’indennizzo diretto ed il terzo trasportato deve essere sempre risarcito dalla compagnia del vettore (cioè la compagnia del veicolo sul quale si trovava), indipendentemente dalle responsabilità per il verificarsi del sinistro e dalle conseguenze patite (lesioni micro/macropermanenti) [4].
Riguardo l’obbligatorietà della procedura di indennizzo diretto, la Corte costituzionale ha chiarito che la procedura del risarcimento diretto è facoltativa, nel senso che il danneggiato può scegliere se richiedere il risarcimento alla propria compagnia oppure al responsabile civile e all’assicurazione di quest’ultimo
Altra facoltà concessa al danneggiato all’interno della procedura di indennizzo diretto, è la cosiddetta cessione del sinistro: tale cessione consente di riparare il proprio veicolo presso la carrozzeria di fiducia, senza necessità di anticipare alcuna somma di denaro. Non è obbligatorio che la carrozzeria scelta sia convenzionata (o meno) con la propria compagnia assicuratrice.
Il contratto di cessione del credito carrozzeria permette alla carrozzeria di richiedere il pagamento della fattura di riparazione direttamente alla assicurazione. Il cliente che cede il proprio credito al carrozziere potrà, quindi, riparare la propria autovettura senza dover anticipare alcun costo.
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Antonio Pagano