Rifacimento del bagno: quali permessi e bonus?
Lavori di ristrutturazione del bagno: entrano nell’edilizia libera o è necessaria la Cila? Guida completa sulle normative edili e le detrazioni fiscali per i lavori di ristrutturazione del bagno.
Il rifacimento del bagno è un intervento comune, soprattutto nelle vecchie abitazioni, che richiede spesso lavori edilizi significativi. Tuttavia, prima di avventurarsi in questa ristrutturazione, è fondamentale comprendere le normative e i permessi necessari, ma soprattutto i possibili bonus edilizi e agevolazioni fiscali disponibili. In questo articolo, esploreremo tutte queste informazioni in dettaglio, fornendo esempi pratici e risposte alle domande più comuni. Continua a leggere per scoprire come affrontare il rifacimento del bagno nel rispetto delle leggi e ottenere eventuali vantaggi finanziari.
Indice
Quali sono i permessi necessari per il rifacimento del bagno?
Quando si tratta di lavori di ristrutturazione del bagno, è fondamentale comprendere se l’intervento rientra nell’ambito dell’edilizia libera o richiede una Cila. L’edilizia libera si riferisce a interventi che possono essere eseguiti senza la necessità di un’autorizzazione specifica. D’altra parte, la CILA è richiesta per lavori di manutenzione straordinaria che coinvolgono modifiche sostanziali alle strutture esistenti.
L’Agenzia delle Entrate non ha mai precisato se il rifacimento del bagno esiga la Cila o ricada nell’edilizia libera. L’amministrazione finanziaria si è limitata a dire solo che le detrazioni fiscali connesse ai lavori in questione sono condizionate dal corretto rilascio ed esibizione del titolo abilitativo edilizio, solo se previsto dalla normativa vigente. Vediamo dunque cosa dice la normativa che, nel caso che ci interessa, è il D.lgs. n. 222/2016.
La prima cosa che bisogna osservare è il famoso glossario unico delle principali opere realizzabili in edilizia libera per il quale ricadono nell’edilizia libera – e pertanto non richiedono né il permesso di costruire, né la Cila – i lavori di riparazione, integrazione, efficientamento, rinnovamento, sostituzione e integrazione degli apparecchi sanitari e degli scarichi degli impianti igienici e idro-sanitari.
Diverso è invece il rifacimento strutturale del bagno, con smantellamento del preesistente e integrale sostituzione di piastrellatura e sanitari col rifacimento delle condutture e degli scarichi che compongono l’impianto idraulico al servizio del bagno stesso. In tal caso siamo dinanzi a un intervento di manutenzione straordinaria (di cui all’articolo 3 comma 1 lettera b) e all’articolo 6-bis Dpr 380/2001, Testo Unico dell’edilizia) per il quale è necessaria la Cila, a meno che le Regioni nono abbiano inteso estendere anche a tali lavori la disciplina dell’edilizia libera.
Quando è richiesta una CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata)?
Alla luce di quanto abbiamo appena detto possiamo quindi ritenere che la Cila è richiesta per i lavori di manutenzione straordinaria che comportano
Quali sono le detrazioni fiscali per il rifacimento del bagno?
È arrivato il momento di analizzare quali sono i bonus edilizi collegati al rifacimento del bagno. È innanzitutto importante sottolineare che le detrazioni fiscali per il rifacimento del bagno spettano indipendentemente dal fatto che rientri nell’edilizia libera o richieda una Cila. Secondo il Decreto Legislativo 222/2016 e il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 2 marzo 2018, è necessario ottenere il titolo abilitativo edilizio corretto per beneficiare delle detrazioni fiscali.
Il bonus ristrutturazione del bagno consiste in una detrazione fiscale Irpef del 50% sul costo complessivo sostenuto dal proprietario dell’immobile. Il limite massimo di spesa è pari a 96.000 euro. La detrazione fa riferimento al più generale bonus ristrutturazioni, proposto dallo stato per l’edilizia. Funziona come il bonus ristrutturazioni edilizie per la casa: va quindi spalmato in 10 anni a meno che non si ottenga lo sconto in fattura o con la cessione del credito. I pagamenti devono avvenire con bonifico parlante ossia con l’apposita specifica nella causale del bonifico.
Non è possibile richiedere il bonus bagno per lavori effettuati su strutture utilizzate per attività commerciali o per altri immobili destinati non ad uso abitativo.
L’agevolazione spetta sia al proprietario dell’immobile che a chi ha il diritto di godimento o la nuda proprietà. L’agevolazione è ammessa anche per i familiari conviventi.
Il Bonus ristrutturazione, come disposto dalla Legge di Bilancio, resta in vigore fino al 31 dicembre 2024.
La detrazione spetta per le opere di rinnovamento, messa a norma e rifacimento dell’impianto idrico-sanitario, lavori. La sola sostituzione dei sanitari non permette di sfruttare la detrazione in quanto si tratta di un’opera di manutenzione ordinaria, per la quale però è possibile sfruttare il bonus idrico o, più comunemente detto bonus rubinetti di cui parleremo più avanti.
Nel dettaglio, gli interventi ammessi al bonus ristrutturazione bagno sono:
- manutenzione straordinaria sulle singole unità immobiliari;
- manutenzione ordinaria, ma solo sulle parti comuni di edifici residenziali;
- rimozione delle barriere architettoniche, e sono inclusi i lavori per la realizzazione di bagni per disabili;
- lavori similari effettuati nelle zone colpite da calamità naturali.
È possibile sostituire le vecchie tubature, rifare l’impianto idrico o realizzare da zero un nuovo bagno.
Bonus idrico
Chi non intende effettuare lavori di ristrutturazione nel bagno ma ha la necessità di sostituire soltanto i sanitari e le rubinetterie, può beneficiare del bonus idrico. Grazie a questa agevolazione è possibile ottenere fino a 1.000, il 50% della spesa sostenuta. Non ci sono limiti ISEE. Possono usufruire di questo bonus tutte le persone fisiche maggiorenni residenti in Italia.
Il Bonus vuole razionalizzazione il consumo dell’acqua potabile attraverso la riqualificazione dei servizi igienici e della cucina: sostituzione di sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto, oppure rubinetti, soffioni e colonne doccia con nuovi prodotti.
Il bonus idrico può essere utilizzato per spese sostenute per:
- sostituzione dei vasi sanitari in ceramica;
- rubinetterie e miscelatori per bagno e cucina.
La sostituzione deve essere effettuata con nuovi apparecchi che permettano il risparmio idrico e quindi:
- vasi sanitari in ceramica a scarico ridotto;
- rubinetterie, soffioni doccia e colonne doccia a limitazione di flusso d’acqua.