Rapporti tra sanzione principale ed accessoria nelle infrazioni al Codice della Strada

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Autore: Antonio Pagano

07 ottobre 2023

Laureatosi all'Università degli studi di Firenze, attualmente esercita la professione di avvocato a Cosenza. Già mediatore creditizio ed arbitro, è altresì docente di diritto ed economia alla scuola secondaria di secondo grado. Di recente, ha approfondito le tematiche sul diritto dell'immigrazione.

Che rapporti vi sono tra sanzione principale e sanzione accessoria nelle violazioni al Codice della Strada? È ammissibile un’impugnazione autonoma della sola sanzione accessoria? E se sì, in quali casi?

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Ogni qual volta si violi una delle disposizioni del Codice della Strada, si è soggetti ad una sanzione amministrativa (pecuniaria) la cui applicazione è disciplinata dallo stesso Codice e da altre leggi. La sanzione amministrativa pecuniaria viene emanata attraverso la redazione di un verbale di contestazione, che viene redatto dagli organi abilitati e che deve avere determinate caratteristiche e contenuti e portato a conoscenza del trasgressore nei modi previsti dalla legge.

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La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma di denaro tra un limite minimo ed un limite massimo fissato dalla singola norma del Codice della Strada.

In base al tipo di violazione, altre al pagamento della multa può essere prevista una sanzione accessoria.

L’art. 210 del Codice della Strada stabilisce quali siano tali sanzioni:

1.Quando le norme del presente codice dispongono che ad una sanzione amministrativa pecuniaria consegua una sanzione accessoria non pecuniaria, quest’ultima si applica di diritto, secondo le norme che seguono.

  1. Le sanzioni amministrative accessorie non pecuniarie comminate nel presente codice si distinguono in: a) sanzioni relative ad obblighi di compiere una determinata attività o di sospendere o cessare una determinata attività; b) sanzioni concernenti il veicolo; c) sanzioni concernenti i documenti di circolazione e la patente di guida.

Con riferimento alle sanzioni amministrative in generale, la Giustizia Amministrativa ha statuito che la

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sanzione accessoria, in quanto si aggiunge ad altra cosiddetta “principale”, di regola ne segue le sorti; pertanto l’estinzione del procedimento che riguarda la prima, in assenza di esplicite indicazioni di senso opposto da parte del legislatore, incide anche sulla seconda [1].

Ma ben prima era sorto un orientamento ben preciso della Giurisprudenza di Legittimità, che dapprima a Sezioni Unite e poi con sentenza di una delle sue sezioni [2], ha confermato l’autonoma impugnabilità della sola sanzione accessoria.

Riguardo alla sanzione della decurtazione dei punti dalla patente, la Suprema Corte (a sezioni unite) osservava che:

Pertanto proponendo in precedenza ricorso avverso la sola sanzione accessoria, il fatto di pagare successivamente la multa stabilita per la

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sanzione principale non comporta rinunzia al ricorso stesso.

È pertanto ammissibile il ricorso, nelle forme previste dall’art. 22 della legge 689/81, anche unicamente avverso la sanzione accessoria della decurtazione dei punti ed è competente il Giudice di Pace.

Il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta rende inammissibile qualunque contestazione relativa a:

Pertanto anche in presenza di avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta, resta ammissibile il ricorso avverso le altre sanzioni accessorie, sospensione della patente e decurtazione dei punti.

Peraltro, la Giurisprudenza di legittimità aveva ammesso il conducente (reale responsabile della infrazione) alla contestazione giurisdizionale della fondatezza in fatto della violazione.

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Sempre la Cassazione [3] ha affermato che l’estinzione di una pecuniaria, prevista dal codice della strada, derivante dal pagamento in misura ridotta da parte del coobbligato solidale, proprietario dell’autoveicolo, non preclude al conducente, in qualità di autore materiale dell’infrazione, di proporre ricorso giurisdizionale al fine di evitare l’applicazione della sanzione personale relativa alla decurtazione di punti della patente di guida, conseguente alla violazione accertata.

E ciò in virtù di una precedente pronuncia della Consulta di Stato [4], che aveva espresso il principio secondo cui una volta definita la vicenda relativa alla sanzione pecuniaria, nessuna norma preclude al conducente del veicolo, autore materiale dell’infrazione stradale, di adire le vie giudiziali per escludere l’applicazione, a suo carico, della sanzione “personale” suddetta.

Essa, difatti, non riveste più carattere accessorio, ma assume valore di sanzione principale per il contravventore, non potendo, viceversa, costui muovere contestazioni e mirare all’annullamento della sanzione principale, già pagata in precedenza e la cui contestazione è stata da siffatto pagamento preclusa.

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