L'indagato deve essere avvertito del diritto di non rispondere?
Quali sono le regole generali dell’interrogatorio penale? L’indagato deve rispondere alle domande che riguardano le proprie condizioni personali?
Se tutti si avvalessero della facoltà di non rispondere la polizia non potrebbe più compiere le proprie indagini. Basti solo pensare a cosa accadrebbe se i testimoni rifiutassero sistematicamente di riferire alla polizia ciò a cui hanno assistito. Per tale ragione, il diritto al silenzio è riconosciuto solo a determinati soggetti. È in questo contesto che si pone la seguente domanda: l’indagato deve essere avvertito del diritto di non rispondere?
Sul punto si è recentemente espressa la Corte Costituzionale [1], la quale ha esteso i preesistenti limiti del
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Cos’è il diritto al silenzio?
Il “diritto al silenzio” è quello che consente di non rispondere alle domande poste dai magistrati e dalla polizia senza incorrere in responsabilità.
Si tratta di un diritto riconosciuto dalla legge a tutti gli indagati e agli imputati, cioè a coloro che sono sospettati di aver commesso un crimine (indagati) oppure contro i quali il pm ha già formalmente esercitato l’azione penale (imputati).
Come diremo da qui a un istante, il diritto al silenzio è proprio del soggetto sottoposto a
Quali sono le regole generali dell’interrogatorio penale?
Le regole generali dell’interrogatorio penale sono stabilite all’interno dell’art. 64 cod. proc. pen. Secondo questa norma, prima che abbia inizio l’interrogatorio, la persona deve essere avvertita che:
- le sue dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate nei suoi confronti. Ciò significa che l’autorità terrà conto delle eventuali dichiarazioni rese a proprio sfavore;
- salvo l’obbligo di riferire le proprie generalità complete, ha facoltà di non rispondere ad alcuna domanda;
- se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità penale altrui, assumerà, in ordine a tali circostanze, l’ufficio di testimone. In pratica, se durante l’interrogatorio l’indagato accusa di reato un’altra persona, sarà poi chiamato a testimoniare su queste circostanze.
È appena il caso di precisare che l’indagato sottoposto a interrogatorio non solo può rimanere in silenzio ma, se decide di rispondere, può perfino
In cosa consiste il diritto di non rispondere?
Il diritto di non rispondere alle domande poste dalle autorità ha due significati:
- l’indagato può rimanere completamente in silenzio, decidendo quindi di non rispondere ad alcuna domanda. In questo caso, il soggetto che procede all’interrogatorio si limiterà solamente a prendere atto della presenza dell’indagato, indicandone le generalità (nome, cognome, residenza, ecc.);
- l’indagato può decidere di sottoporsi all’interrogatorio ma di non rispondere solo ad alcune domande.
Come ricordato, il diritto a non rispondere alle domande poste dall’autorità non si estende alle proprie
Secondo la Corte Costituzionale, il diritto al silenzio si estende a ogni circostanza che può danneggiare l’indagato e, quindi, non solo ai fatti per cui l’autorità giudiziaria sta investigando.
Con la sentenza citata in apertura la Corte Costituzionale ha esteso il diritto di non rispondere anche alle domande sulle condizioni personali della persona indagata o imputata.
Sinora, secondo la giurisprudenza costante della Cassazione, il diritto a non rispondere era stato ritenuto circoscritto alle sole domande relative ai fatti di accusa, ma non anche a quelle relative alle condizioni patrimoniali, familiari, sociali, all’esercizio di incarichi pubblici, ai precedenti penali.
La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata con riferimento al reato di false dichiarazioni contestate a un uomo che, accompagnato in questura per l’identificazione nell’ambito di un procedimento penale, aveva dichiarato alla polizia di non avere precedenti penali. Successivamente era emerso che, in realtà, era stato già condannato due volte in via definitiva.
Secondo la Consulta, se il diritto al silenzio è diritto dell’individuo a non essere costretto non solo a «confessarsi colpevole», ma anche «a deporre contro sé stesso», questo diritto è necessariamente in gioco quando l’autorità giudiziaria che procede in relazione alla commissione di un reato pone alla persona sospettata o imputata di averlo commesso domande su circostanze che, pur non riguardando direttamente il fatto di reato, possono essere successivamente utilizzate contro di lei nell’ambito del procedimento o del processo penale, e sono comunque suscettibili di avere un impatto sulla condanna che le potrebbe essere inflitta.
Situazione che si verifica, appunto, rispetto alle domande che riguardano condizioni personali dell’indagato o dell’imputato diverse dalle sue generalità, ma la cui conoscenza da parte delle autorità può provocare conseguenze pregiudizievoli proprio per l’inesistenza del divieto di utilizzare le risposte a queste domande.