Assicurazione condominiale: copertura e scelta consapevole

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Autore: Mariano Acquaviva

13 ottobre 2023

Conseguita nel 2011 la laurea magistrale in Giurisprudenza con pieni voti presso l’Università degli Studi di Salerno, successivamente si iscrive alla Scuola di Specializzazione per le Professioni legali presso lo stesso ateneo, ottenendo anche qui la votazione massima. Attualmente esercita la professione forense quale avvocato iscritto all’albo del foro di Salerno e collabora con diversi studi legali, dedicandosi prevalentemente all’ambito penalistico e civilistico.

Tipologie di polizze a tutela dei rischi che possono verificarsi in condominio e criteri di scelta: dal voto in assemblea fino alla sottoscrizione del contratto.

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Il condominio può decidere di assicurare l’edificio nel caso di danni che possono derivare dagli agenti atmosferici oppure dalla condotta illecita altrui. La polizza potrebbe poi coprire i danni che lo stesso fabbricato può causare agli altri: si pensi al condomino che riporta una frattura dopo essere inciampato in uno scalino malfermo. Con questo articolo vedremo come funziona la copertura dell’assicurazione condominiale e come effettuare una scelta consapevole.

Come diremo, il compito di stipulare una polizza condominiale spetta all’amministratore, il quale deve però essere incaricato dall’assemblea: la stipula di questo tipo di contratto non rientra infatti fra gli atti ordinari attribuiti dalla legge direttamente all’amministratore.

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Quale maggioranza occorre? Approfondiamo l’argomento.

Assicurazione condominio: che maggioranza serve?

Come anticipato, non è possibile, per l’amministratore, concludere accordi assicurativi dello stabile condominiale senza la preventiva delibera autorizzativa dell’assemblea. Devono quindi essere i condòmini ad esprimere il consenso su tale scelta.

Trattandosi di atto di straordinaria amministrazione, per deliberare la stipula di una polizza assicurativa condominiale è necessario un numero di voti che rappresenti la

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maggioranza degli intervenuti in assemblea e almeno la metà del valore dell’edificio (500 millesimi, cioè).

L’amministratore non necessita invece di una specifica delibera autorizzativa se il regolamento stabilisce già l’obbligo di copertura assicurativa: in tale ipotesi, egli non deve fare altro che attuare la volontà dei condòmini già espressa nello statuto condominiale.

Come si dividono le spese dell’assicurazione?

Il costo dell’assicurazione condominiale deve essere diviso tra tutti i proprietari ciascuno in base ai millesimi, così come avviene per qualunque altra spesa effettuata nell’interesse della compagine.

Assicurazione condominiale: cosa copre?

La copertura assicurativa

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dalla polizza condominiale cambia a seconda delle condizioni contrattuali concretamente sottoscritte.

La più gettonata è sicuramente la polizza globale fabbricati, che copre sia i danni che possono avvenire all’interno del condominio sia quelli che possono essere causati dal fabbricato stesso, sia a cose che a persone.

In altre parole, la polizza globale fabbricati paga l’indennizzo ogni volta che:

Ovviamente, la concreta

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copertura assicurativa offerta dalla polizza è stabilita nel contratto, cosicché per individuarla in modo specifico occorre leggere quali sono le condizioni al suo interno.

Ad esempio, frequentemente la polizza esclude ogni tipo di indennizzo nel caso in cui i danni derivino da una cattiva manutenzione dei beni comuni dovuta alla negligenza dell’amministratore o dei condòmini, ovvero nell’ipotesi di eventi naturali prevedibili.

L’assicurazione condominiale per conto altrui

Come detto, solitamente l’assicurazione condominiale interviene solo per i danni provocati alle/causati dalle parti comuni.

Eccezionalmente, però, la polizza potrebbe estendere la propria copertura perfino alle

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parti di proprietà esclusiva, cioè alle unità immobiliari dei singoli condòmini, i quali beneficerebbero così della tutela assicurativa offerta direttamente dalla polizza del condominio.

Si parla in questi casi di assicurazione per conto altrui, con la quale il condominio-contraente estende la copertura assicurativa anche ai singoli condòmini-assicurati, cosicché l’indennizzo spetta non solo se i danni ai proprietari o a terzi sono causati dalle parti comuni (tetto, lastrico, cortile, scale, ecc.) ma anche se derivano dalle singole proprietà private.

In queste ipotesi, la società assicuratrice presta la propria garanzia per l’intero fabbricato e, quindi, sia per le parti comuni (le sole facenti direttamente capo al condominio) che per le parti di proprietà esclusiva.

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Ne discende che, in tali casi, la polizza opera come assicurazione per conto altrui, per cui la veste di assicurato non coincide soltanto con quella del condominio – contraente della polizza ma fa capo anche ai singoli condòmini, con la conseguenza che questi ultimi, in quanto assicurati, pur non essendo parte contrattuale, hanno azione diretta nei confronti della società assicuratrice [1].

L’assicurazione condominiale per rischi lavori straordinari

Il condominio farebbe bene ad assicurarsi ogni volta che intende commissionare lavori straordinari (ad esempio, rifacimento del lastrico o della facciata, interventi di coibentazione, ecc.).

Questo tipo di polizza ha il compito di tutelare l’edificio dai

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danni materiali che possono derivare dall’esecuzione dei lavori che avvengono nell’edificio, sia sulle parti comuni che su quelle private.

In altre parole, con l’assicurazione per rischi lavori straordinari il condominio si mette al riparo dai danni che possono provenire tanto dai lavori commissionati nell’interesse comune che da quelli in cui il committente è il singolo condomino per lavori che riguardano la propria unità immobiliare.

La polizza legale per il condominio

Un altro tipo di assicurazione è quella per la tutela legale, utile per affrontare imprevisti e controversie (ad esempio, inerenti al recupero crediti): dalla compagnia vengono anticipate le spese legali derivanti da controversie tra condomino e terzi ed anche tra condominio e condòmini.

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In pratica, l’avvocato del condominio lo paga l’assicurazione.

Quale assicurazione condominiale scegliere?

La scelta dell’assicurazione condominiale è rimessa all’assemblea oppure all’amministratore, se autorizzato dall’adunanza non solo a sottoscrivere la polizza ma anche a effettuare la selezione.

È chiaro che la polizza migliore è quella che garantisce la copertura più ampia, se mai non solo alle parti comuni del fabbricato ma anche a quelle private. Questi tipi di assicurazione hanno però lo svantaggio di essere molto costose.

Ecco perché è possibile scegliere una polizza dai costi più contenuti che, però, incontrano le esigenze concrete dell’edificio.

Ad esempio, in un

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condominio di poche persone può essere superflua una polizza legale oppure una copertura estesa come quella che garantisce la polizza globale per conto altrui.

Una scelta consapevole dell’assicurazione condominiale deve dunque tener conto:

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