Assicurazione condominiale: copertura e scelta consapevole
Tipologie di polizze a tutela dei rischi che possono verificarsi in condominio e criteri di scelta: dal voto in assemblea fino alla sottoscrizione del contratto.
Il condominio può decidere di assicurare l’edificio nel caso di danni che possono derivare dagli agenti atmosferici oppure dalla condotta illecita altrui. La polizza potrebbe poi coprire i danni che lo stesso fabbricato può causare agli altri: si pensi al condomino che riporta una frattura dopo essere inciampato in uno scalino malfermo. Con questo articolo vedremo come funziona la copertura dell’assicurazione condominiale e come effettuare una scelta consapevole.
Come diremo, il compito di stipulare una polizza condominiale spetta all’amministratore, il quale deve però essere incaricato dall’assemblea: la stipula di questo tipo di contratto non rientra infatti fra gli atti ordinari attribuiti dalla legge direttamente all’amministratore.
Indice
Assicurazione condominio: che maggioranza serve?
Come anticipato, non è possibile, per l’amministratore, concludere accordi assicurativi dello stabile condominiale senza la preventiva delibera autorizzativa dell’assemblea. Devono quindi essere i condòmini ad esprimere il consenso su tale scelta.
Trattandosi di atto di straordinaria amministrazione, per deliberare la stipula di una polizza assicurativa condominiale è necessario un numero di voti che rappresenti la
L’amministratore non necessita invece di una specifica delibera autorizzativa se il regolamento stabilisce già l’obbligo di copertura assicurativa: in tale ipotesi, egli non deve fare altro che attuare la volontà dei condòmini già espressa nello statuto condominiale.
Come si dividono le spese dell’assicurazione?
Il costo dell’assicurazione condominiale deve essere diviso tra tutti i proprietari ciascuno in base ai millesimi, così come avviene per qualunque altra spesa effettuata nell’interesse della compagine.
Assicurazione condominiale: cosa copre?
La copertura assicurativa
La più gettonata è sicuramente la polizza globale fabbricati, che copre sia i danni che possono avvenire all’interno del condominio sia quelli che possono essere causati dal fabbricato stesso, sia a cose che a persone.
In altre parole, la polizza globale fabbricati paga l’indennizzo ogni volta che:
- l’edificio condominiale subisce un danno, causato ad esempio da una calamità naturale (forte temporale, alluvione, tromba d’aria, ecc.) oppure dalla condotta illecita di terzi (atti vandalici, infiltrazioni causate da uno dei condòmini, ecc.);
- l’edificio condominiale causa un danno, ad esempio a una persona (il condomino o il passante che inciampa nella pavimentazione sconnessa del viale) oppure a una cosa (la tegola del tetto che, cadendo, rovina un’automobile parcheggiata in strada; le infiltrazioni d’acqua che provengono dal lastrico comune e che danneggiano l’appartamento sottostante).
Ovviamente, la concreta
Ad esempio, frequentemente la polizza esclude ogni tipo di indennizzo nel caso in cui i danni derivino da una cattiva manutenzione dei beni comuni dovuta alla negligenza dell’amministratore o dei condòmini, ovvero nell’ipotesi di eventi naturali prevedibili.
L’assicurazione condominiale per conto altrui
Come detto, solitamente l’assicurazione condominiale interviene solo per i danni provocati alle/causati dalle parti comuni.
Eccezionalmente, però, la polizza potrebbe estendere la propria copertura perfino alle
Si parla in questi casi di assicurazione per conto altrui, con la quale il condominio-contraente estende la copertura assicurativa anche ai singoli condòmini-assicurati, cosicché l’indennizzo spetta non solo se i danni ai proprietari o a terzi sono causati dalle parti comuni (tetto, lastrico, cortile, scale, ecc.) ma anche se derivano dalle singole proprietà private.
In queste ipotesi, la società assicuratrice presta la propria garanzia per l’intero fabbricato e, quindi, sia per le parti comuni (le sole facenti direttamente capo al condominio) che per le parti di proprietà esclusiva.
Ne discende che, in tali casi, la polizza opera come assicurazione per conto altrui, per cui la veste di assicurato non coincide soltanto con quella del condominio – contraente della polizza ma fa capo anche ai singoli condòmini, con la conseguenza che questi ultimi, in quanto assicurati, pur non essendo parte contrattuale, hanno azione diretta nei confronti della società assicuratrice [1].
L’assicurazione condominiale per rischi lavori straordinari
Il condominio farebbe bene ad assicurarsi ogni volta che intende commissionare lavori straordinari (ad esempio, rifacimento del lastrico o della facciata, interventi di coibentazione, ecc.).
Questo tipo di polizza ha il compito di tutelare l’edificio dai
In altre parole, con l’assicurazione per rischi lavori straordinari il condominio si mette al riparo dai danni che possono provenire tanto dai lavori commissionati nell’interesse comune che da quelli in cui il committente è il singolo condomino per lavori che riguardano la propria unità immobiliare.
La polizza legale per il condominio
Un altro tipo di assicurazione è quella per la tutela legale, utile per affrontare imprevisti e controversie (ad esempio, inerenti al recupero crediti): dalla compagnia vengono anticipate le spese legali derivanti da controversie tra condomino e terzi ed anche tra condominio e condòmini.
In pratica, l’avvocato del condominio lo paga l’assicurazione.
Quale assicurazione condominiale scegliere?
La scelta dell’assicurazione condominiale è rimessa all’assemblea oppure all’amministratore, se autorizzato dall’adunanza non solo a sottoscrivere la polizza ma anche a effettuare la selezione.
È chiaro che la polizza migliore è quella che garantisce la copertura più ampia, se mai non solo alle parti comuni del fabbricato ma anche a quelle private. Questi tipi di assicurazione hanno però lo svantaggio di essere molto costose.
Ecco perché è possibile scegliere una polizza dai costi più contenuti che, però, incontrano le esigenze concrete dell’edificio.
Ad esempio, in un
Una scelta consapevole dell’assicurazione condominiale deve dunque tener conto:
- delle dimensioni del fabbricato. Più grande è l’edificio, maggiori sono le possibilità che qualcosa possa accadere: pertanto, maggiore dovrà essere anche l’estensione della copertura assicurativa;
- delle condizioni dell’edificio. Un condominio fatiscente può essere una fonte continua di danneggiamenti;
- della morosità dei condòmini. Se è noto che in condominio ci sono proprietari che sistematicamente non pagano le quote, la tutela legale offerta da una polizza ad hoc è sempre consigliabile.