La gestione del sinistro

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In caso di incidente stradale è importante sapere come comportarsi e quali sono i diritti e i doveri dei conducenti.

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Se rimani coinvolto in un incidente stradale e non sai qual è la procedura da seguire per denunciare il fatto all’assicurazione ed ottenere il risarcimento danni, in quest’articolo troverai ogni informazione utile al riguardo. La gestione del sinistro infatti passa attraverso vari step che se attuati in maniera corretta, consentono una migliore tutela dei tuoi diritti.

Prima di esaminare insieme quali sono i passaggi per la gestione del sinistro, è opportuno fare alcune premesse: nell’immediatezza dell’incidente devi accertarti che non ci siano feriti per cui è necessario chiamare il 118; per quanto attiene ai veicoli, se hanno riportato danni gravi, non bisogna spostarli ma attendere l’arrivo delle forze dell’ordine, mentre per i sinistri meno importanti, ove possibile, devi evitare di creare intralcio alla circolazione. In caso contrario rischi la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 87 a 344 euro

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[1].

Nell’immediatezza del sinistro è fondamentale anche individuare dei possibili testimoni che in un’eventuale causa possono risultare decisivi. Nell’ipotesi di sinistro limitato ai soli danni alle cose, devi obbligatoriamente indicarli nella denuncia di sinistro o al primo atto formale nei confronti dell’assicurazione. Se non indichi subito i testimoni, la compagnia è tenuta a richiederli con una raccomandata a/r entro 60 giorni dalla denuncia, in modo da permetterti di fornire le informazioni mancanti. L’identificazione avvenuta successivamente potrebbe infatti comportare l’inammissibilità della prova testimoniale addotta.

Come gestire il sinistro?

Gli step mediante i quali gestire il sinistro possono essere così schematizzati:

La prima cosa da fare dopo che si è verificato l’incidente, è compilare il

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modulo blu di constatazione amichevole (modulo Cai) che ti è stato fornito dall’assicurazione al momento della sottoscrizione della polizza; successivamente devi portarlo personalmente o inviarlo all’assicurazione.

Se tra te e l’altro conducente non sorgono contestazioni circa la dinamica del sinistro, entrambi dovete firmare il modulo. Se non sei riuscito ad accordarti, devi comunque compilare il modulo Cai per portarlo/inviarlo all’assicurazione al fine di fornire la tua versione dei fatti. Se poi non hai compilato il modulo, allora devi fare la cosiddetta denuncia cautelativa all’assicurazione, che contiene la descrizione dell’incidente.

Per chiedere il risarcimento dei danni subìti puoi ricorrere alla procedura di risarcimento diretto alla tua assicurazione se:

  1. nel sinistro è rimasto coinvolto solo un altro veicolo oltre al tuo;
  2. entrambi i mezzi sono immatricolati in Italia;
  3. non sei responsabile dell’incidente o lo sei in parte.

La tua assicurazione poi si rifarà su quella del conducente del veicolo che ha provocato l’incidente.

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Con la procedura in esame puoi chiedere il risarcimento dei danni al veicolo e alle cose trasportate e/o delle lesioni fino a 9 punti di invalidità (lesioni lievi).

La procedura di risarcimento diretto si applica anche se sul tuo veicolo o sull’altro erano presenti oltre ai conducenti altre persone come terzi trasportati che hanno subìto anche lesioni gravi, cioè superiori ai 9 punti di invalidità. Non si applica invece in caso di danni fisici cagionati ai passanti.

Fuori dai casi appena descritti ovvero nell’ipotesi di incidenti in cui sono rimasti coinvolti più di 2 veicoli o dai quali sono derivate lesioni superiori a 9 punti di invalidità, devi attivare la procedura ordinaria, chiedendo il risarcimento alla compagnia assicurativa del responsabile del sinistro.

I terzi trasportati invece chiedono i danni sempre alla compagnia che assicura il veicolo su cui viaggiavano al momento del sinistro.

Indipendentemente dalla procedura attivata, la compagnia assicurativa deve formularti un’

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offerta di risarcimento entro 60 giorni dalla data in cui ha ricevuto la richiesta per i danni alle cose o al veicolo, se il modulo blu non è stato firmato dalla controparte. Per i danni alla persona il termine per l’offerta di risarcimento è di 90 giorni decorrenti dalla data di presentazione di un certificato medico di avvenuta guarigione o di stabilizzazione dei postumi.

Il termine di 60 giorni si riduce a 30 giorni se tu e l’altro conducente sottoscrivete congiuntamente il modulo di constatazione amichevole di incidente.

Per quanto attiene al calcolo dei danni riportati dal tuo veicolo nel sinistro stradale, la compagnia tenuta al risarcimento prende in considerazione tutte le spese necessarie per la riparazione del mezzo. Se il valore del danno è superiore a quello del veicolo, in ogni caso sarai risarcito nel limite dell’importo assicurato. Ad esempio se la tua Fiat 600 ha un valore di 3.000 euro e i danni riportati nel sinistro sono quantificati in 4.000 euro, il risarcimento non potrà essere superiore a 3.000 euro.

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Per accertare e quantificare i danni l’assicurazione nomina un perito di fiducia che, dopo aver visionato il tuo veicolo, redige una relazione sulla base della quale viene poi formulata l’offerta di risarcimento.

Nel risarcimento dei danni si tiene conto delle fatture emesse per la riparazione del mezzo e del preventivo fatto dal tuo carrozziere di fiducia.

In relazione invece ai danni fisici gli stessi sono sempre associati al cosiddetto danno biologico, che si distingue in inabilità temporanea e invalidità permanente. Il calcolo del danno biologico viene effettuato da un medico legale di fiducia dell’assicurazione, che determina la percentuale di danno permanente e il periodo di decorso della malattia, tenendo conto anche dell’età dell’interessato. Per fare ciò il medico legale utilizza delle apposite tabelle, contenenti il punteggio, espresso in percentuale, che corrisponde ad ogni tipo di lesione.

Alla fine della procedura sopra descritta, ovvero denuncia di sinistro, richiesta di risarcimento e formulazione dell’offerta, se

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accetti la somma proposta dall’assicurazione, non devi fare altro che incassare il denaro.

Se invece l’offerta non ti soddisfa, puoi comunque accettare la somma a titolo di acconto per maggior danno e rilanciare una nuova proposta all’assicurazione.

Se la compagnia non dovesse rispondere o anche questa risposta non dovesse soddisfarti e il valore della controversia è entro i 15.000 euro, puoi evitare di andare in giudizio, attivando la procedura di conciliazione paritetica. In alternativa c’è la negoziazione assistita che non ha limiti di importo ed è comunque obbligatoria se intendi iniziare una causa.

Sinistro con veicolo con targa estera: cosa fare?

In caso di sinistro avvenuto con un veicolo con targa estera, non puoi ricorrere alla procedura di risarcimento diretto. In questo caso la competenza del sinistro spetta all’Ufficio Centrale Italiano (Uci), al quale devi inviare la tua richiesta di risarcimento.

L’Uci provvede a contattare la compagnia estera che a sua volta si avvarrà di una società assicuratrice italiana a cui affidare l’analisi del sinistro.

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