Cosa dice l’articolo 4 del codice penale?

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Autore: Angelo Greco

04 luglio 2023

Avvocato, direttore responsabile del giornale "La Legge per Tutti", autore di numerose pubblicazioni (tra cui alcune per il gruppo Feltrinelli, Sole24Ore, Mondadori) si è formato all'università LUISS di Roma. Già collaboratore presso l'Università della Calabria e la Columbia University di New York, è altresì ospite di spazi televisivi e radiofonici per questioni giuridiche. Ha co-condotto uno spazio su Uno Mattina (RaiUno) dal titolo "Tempo e Denaro" tra il 2016 e il 2017. Definito dal Sole24Ore, nel 2020, «il professionista più influente d'Italia» è uno dei primi divulgatori del diritto in Italia, titolare del canale YouTube che porta il suo stesso nome con quasi un milione di followers. Maggiori informazioni su www.avvangelogreco.it

L’articolo 4 del codice penale italiano è rubricato: «Cittadino italiano. Territorio dello Stato».

Questa norma stabilisce chi sia considerato cittadino italiano agli effetti della legge penale, definisce quali luoghi siano considerati territorio dello Stato e precisa che navi e aeromobili italiani rientrano in questa definizione, salvo che siano soggetti a una legge territoriale straniera.

Importanza dell’art. 4 del Codice Penale

L’importanza di questo articolo risiede nel fatto che determina

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chi può essere soggetto alla legge penale italiana e dove questa si applica. Questo articolo ha quindi un ruolo fondamentale nel delineare l’ambito di applicazione della legge penale italiana, sia per quanto riguarda le persone sia per quanto riguarda i luoghi.

Utilità pratica dell’art. 4 del Codice Penale

Questo articolo può essere utile in una serie di situazioni, ad esempio nel caso in cui un reato venga commesso all’estero da un cittadino italiano o da un apolide residente in Italia, oppure nel caso in cui un reato venga commesso a bordo di una nave o di un aeromobile italiano. In entrambi i casi, sarà l’articolo 4 a determinare se la legge penale italiana si applica.

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Cosa dice l’art. 4 del Codice Penale

«Agli effetti della legge penale, sono considerati cittadini italiani, gli appartenenti per origine o per elezione ai luoghi soggetti alla sovranità dello Stato e gli apolidi residenti nel territorio dello Stato. Agli effetti della legge penale, è territorio dello Stato il territorio della Repubblica e ogni altro luogo soggetto alla sovranità dello Stato. Le navi e gli aeromobili italiani sono considerati come territorio dello Stato, ovunque si trovino, salvo che siano soggetti, secondo il diritto internazionale, a una legge territoriale straniera».

Esempio pratico di applicazione dell’art. 4 del Codice Penale

Supponiamo che un cittadino straniero commetta un reato mentre si trova in Italia: in base all’articolo 4, sarà comunque soggetto alla legge penale italiana. Allo stesso modo, se un reato viene commesso a bordo di un aereo italiano, indipendentemente dal luogo in cui l’aereo si trova, sarà la legge penale italiana a trovare applicazione, a meno che l’aereo non sia soggetto a una legge territoriale straniera.

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Interpretazione, note e aspetti particolari dell’art. 4 del Codice Penale

Il territorio dello Stato è costituito dalla superficie terrestre compresa entro i confini politico-geografici dello Stato, dal soprasuolo e sottosuolo e dal mare territoriale (che si estende per dodici miglia marine dalla linea costiera e dalle linee rette che uniscono i promontori, ex art. 2 cod. nav.). Per quanto attiene al territorio mobile ovvero navi aeromobili si ritiene applicabile il principio della bandiera, in forza del quale i fatti commessi all’interno di tali mezzi sono soggetti alla normativa dello Stato di appartenenza. Quindi il fatto che una nave si trovi in acque straniere o internazionali non esclude l’applicazione della legge italiana ai crimini commessi all’interno di essa.

Nello specifico per le navi e gli aeromobili dello Stato l’applicazione è incondizionata, mentre per quanto attiene a quelli privati (civili o mercantili) trova applicazione esclusivamente nelle ipotesi in cui la vicenda criminosa abbia rilevanza esclusivamente interna e non coinvolga gli interessi della comunità territoriale. Una disciplina ad hoc è prevista per le sedi diplomatiche e consolari (art. 22 Convenzione di Vienna 1961) e per gli immobili di proprietà della Santa Sede (artt. 13, 14 e 15 Trattato del Laterano 1929).

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