Reati: come funziona la perizia psichiatrica?

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Autore: Mariano Acquaviva

16 luglio 2023

Conseguita nel 2011 la laurea magistrale in Giurisprudenza con pieni voti presso l’Università degli Studi di Salerno, successivamente si iscrive alla Scuola di Specializzazione per le Professioni legali presso lo stesso ateneo, ottenendo anche qui la votazione massima. Attualmente esercita la professione forense quale avvocato iscritto all’albo del foro di Salerno e collabora con diversi studi legali, dedicandosi prevalentemente all’ambito penalistico e civilistico.

Come verificare se l’imputato è capace di intendere e di volere? Come si svolge il conferimento dell’incarico da parte del giudice?

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Secondo la legge penale, solamente una persona capace di intendere e di volere può essere imputata per un reato; al contrario, chi non è in grado di comprendere la portata delle sue azioni non può essere condannato, salva l’applicazione della misura di sicurezza del ricovero presso un ospedale psichiatrico giudiziario (oggi Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza), nell’ipotesi in cui sia stata accertata la pericolosità sociale del soggetto.

È per questa ragione che, prima di celebrare un processo, occorre essere certi che l’imputato sia capace di intendere e di volere. In che modo? Attraverso una

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perizia psichiatrica disposta direttamente dal giudice. Vediamo come funziona.

Che cos’è la perizia psichiatrica?

In linea generale, la perizia è l’analisi svolta da una persona particolarmente qualificata in un determinato campo.

La perizia psichiatrica, quindi, è l’esame eseguito da un medico specializzato nel settore della psichiatria, cioè in quella branca specialistica della medicina che si occupa dei disturbi mentali.

Allo stesso tempo, la perizia è il

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documento scritto in cui il professionista riporta l’attività che ha compiuto, mettendola nero su bianco.

In sintesi, con l’espressione “perizia psichiatrica” si intende tanto l’esame svolto dal medico quanto l’elaborato che ne rappresenta la sintesi documentale.

Processo penale: cos’è la perizia?

All’interno del processo penale la perizia è un mezzo di prova, cioè uno strumento che serve ad accertare determinati fatti rilevanti ai fini dell’imputazione, cioè del reato contestato all’imputato.

Essa può essere disposta dal giudice ogni volta che ritiene che ve ne sia bisogno, ad esempio, per accertare la dinamica di un sinistro stradale (perizia cinematica) ovvero per verificare la capacità d’intendere e di volere dell’imputato (perizia psichiatrica).

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Per la precisione, la legge dice che la perizia è ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche [1].

Reati: quando si fa la perizia psichiatrica?

Nel processo penale la perizia psichiatrica serve essenzialmente ad accertare la capacità d’intendere e di volere dell’imputato:

Secondo la legge

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[2], infatti, quando vi è ragione di ritenere che, per infermità mentale sopravvenuta al fatto, l’imputato non è in grado di partecipare coscientemente al processo, il giudice, se occorre, dispone una perizia anche di ufficio.

Non è invece ammessa la perizia psichiatrica per stabilire l’abitualità o la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell’imputato e, in genere, le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche.

Processo penale: come funziona la perizia psichiatrica?

La perizia psichiatrica è disposta dal giudice, d’ufficio oppure su richiesta delle parti.

Il giudice nomina il perito scegliendolo tra gli iscritti negli appositi albi

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o tra persone fornite di particolare competenza nella specifica disciplina.

Il giudice può affidare l’espletamento della perizia a più persone quando le indagini e le valutazioni risultano di notevole complessità ovvero richiedono distinte conoscenze in differenti discipline.

Il perito ha l’obbligo di accettare l’incarico, salvo che ricorrano alcune ipotesi di astensione (conflitto d’interessi, incompatibilità, ecc.) [3].

Il giudice dispone la perizia con ordinanza motivata, contenente la nomina del perito, la sommaria enunciazione dell’oggetto delle indagini, l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo fissati per la comparizione del perito affinché presti giuramento in tribunale

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[4].

Il giudice assegna al professionista un termine (solitamente non superiore a 90 giorni) entro il quale portare a termine il suo incarico e cioè, nel caso di perizia psichiatrica, entro cui verificare la capacità d’intendere e di volere dell’imputato.

Disposta la perizia, il pubblico ministero e le parti private hanno facoltà di nominare propri consulenti tecnici affinché seguano l’operato del professionista nominato dal giudice [5].

Il perito procede quindi alle operazioni necessarie per rispondere ai quesiti. A tal fine può essere autorizzato dal giudice a prendere visione degli atti, dei documenti e delle cose prodotti dalle parti dei quali la legge prevede l’acquisizione al fascicolo per il dibattimento

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[6].

Capacità processuale: come funziona la perizia psichiatrica?

Regole particolari sono previste nell’ipotesi in cui la perizia sia disposta per verificare la capacità processuale dell’imputato.

In questo caso, infatti, se a seguito della perizia psichiatrica risulta che lo stato mentale dell’imputato è tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento e che tale stato è reversibile, il giudice dispone con ordinanza che il procedimento sia sospeso, sempre che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere [7].

Con l’ordinanza di sospensione il giudice nomina all’imputato un curatore speciale che lo rappresenti e ne curi gli interessi.

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La sospensione non impedisce al giudice di assumere prove, su richiesta del difensore dell’imputato, del suo curatore speciale oppure del pubblico ministero.

Allo scadere del sesto mese dalla pronuncia dell’ordinanza di sospensione del procedimento, o anche prima quando ne ravvisi l’esigenza, il giudice dispone ulteriori accertamenti peritali sullo stato di mente dell’imputato.

Analogamente provvede a ogni successiva scadenza di sei mesi, qualora il procedimento non abbia ripreso il suo corso.

La sospensione è revocata con ordinanza non appena risulti che lo stato mentale dell’imputato ne consente la cosciente partecipazione al procedimento, ovvero quando nei confronti dell’imputato deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere [8].

Se, a seguito di ulteriore perizia psichiatrica, risulta che lo stato mentale dell’imputato è tale da impedire la cosciente partecipazione al procedimento e che tale stato è irreversibile, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere o sentenza di non doversi procedere, salvo che ricorrano i presupposti per l’applicazione di una misura di sicurezza [9].

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