Mobbing a lavoro: che differenza c’è tra vessazione e conflitto?

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Autore: Valentina Azzini

15 luglio 2023

Avvocato presso il Foro di Verona. Esperta in diritto civile e diritto del lavoro, in quest’ultimo ambito occupandosi sia di rapporti di lavoro privato che di pubblico impiego. Collabora dal 2009 con la Cattedra di Diritto dell’Unione europea dell’Università di Verona come Cultrice della materia. Dal 2013 al 2015 ha collaborato altresì con Adiconsum - Associazione italiana difesa consumatori e ambiente promossa dalla CISL, quale legale convenzionato per la zona di Peschiera del Garda e Domegliara (VR).

Il mobbing si protrae nel tempo, il conflitto è temporaneo: distinguerli è molto importante ai fini della tutela

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Al lavoro sei vittima di insulti e dispetti da parte del tuo superiore o di colleghi, oppure spesso ti ritrovi a litigare con loro per questioni più o meno importanti. Insomma, questo clima di tensione ti crea forti disagi, stress, talvolta che depressione. Ritieni di essere vittima di mobbing e vorresti tutela, ma devo sapere che il mobbing, per essere tale, deve avere ben precise caratteristiche, diversamente non si può configurare e non potrai ottenere alcuna tutela nei confronti dell’azienda. Cerchiamo allora di capire con riguardo al mobbing a lavoro che differenza c’è tra vessazione e conflitto

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Mobbing e straining: definizione e caratteristiche

Il mobbing è quella situazione che si verifica quando un lavoratore è vittima di continue vessazioni, di atteggiamenti denigratori di varia natura, volti a sabotarne il lavoro, a demansionarlo, a privarlo degli strumenti necessari per svolgere le proprie mansioni.
Deve trattarsi di comportamenti posti in essere da superiori gerarchici, oppure da colleghi di lavoro di pari livello (in questo caso si parla di “straining”), che si protraggono nel tempo e assumono un carattere di continuità e gravità sempre maggiore, tale da portare il dipendente anche a rassegnare le dimissioni.

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Tale situazione lavorativa deve essere talmente pressante, da ingenerare nel dipendente una situazione psicologica di depressione e ansia, tali addirittura da modificarne le normali abitudini di vita. Si pensi, ad esempio, al lavoratore che abitualmente qualche sera a settimana usciva con gli amici e che, a causa della depressione o degli attacchi di panico ingenerati dalla situazione lavorativa, inizia rinunciare a tali uscite, rintanadosi in casa.

Come certificare i danni da mobbing

Al fine di ottenere tutela di fronte a situazioni di mobbing è necessario dimostrare rigorosamente che la propria condizione di malessere psicofisico è diretta e unica conseguenza della situazione lavorativa. A tal fine, pertanto, sarà necessario rivolgersi ad un

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centro specializzato in medicina del lavoro e patologie derivanti da stress lavoro correlato, sottoporsi a visita medica e munirsi dunque di una relazione specialistica, che accerti il nesso di causalità tra la malattia e il contesto lavorativo in cui si opera. In particolare, tale relazione dovrà evidenziare che la condizione psicologica del lavoratore deriva esclusivamente dall’ambiente ove lavora e non è influenzata da altri fattori e condizioni di carattere extra-lavorativo, quali ad esempio: disagi familiari, pregressi problemi psicologici indipendenti dall’attuale lavoro.

La tutela

Qualora venga accertata un reale situazione di mobbing, il lavoratore potrà agire nei confronti del datore di lavoro per ottenere il

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risarcimento dei danni a tale titolo subiti.

La tutela dovrà essere accordata sia qualora le vessazioni siano poste in essere da parte di superiori gerarchici, sia quando la situazione sia in generata da colleghi d’ufficio di pari livello.

Il datore di lavoro, infatti, tra i suoi obblighi, ha quello di tutelare la salute e la sicurezza del lavoratore, con particolare riferimento anche alla sua integrità psicofisica; pertanto, l’azienda sarà responsabile anche per i danni derivanti dalle situazioni di c.d. straining.

I danni rispetto ai quali il lavoratore potrà chiedere adeguato risarcimento sono innanzitutto quello alla salute, in ragione del malessere psicofisico derivato dalle vessazioni subite; il

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danno alla professionalità, quando il mobbing si sia tradotto – tra i vari comportamenti – in un pesante dimensionamento, o svuotamento di funzioni; il danno da perdita di chance, derivante dall’impossibilità di incrementare le proprie conoscenze professionali e di fare carriera all’interno dell’azienda.

Il danno risarcibile potrà essere quantificato secondo le tabelle previste a livello nazionale con riferimento alla valutazione del danno biologico, nonché in via equitativa da parte del giudice.

Demansionamento

Diverso dal mobbing è il semplice demansionamento, che si verifica quando al lavoratore vengono assegnate mansioni inferiori rispetto a quelle previste dal livello contrattuale di inquadramento.

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In questo caso non si può parlare di mobbing, in quanto lo svuotamento di mansioni rappresenta solo un singolo aspetto, una singola condotta del datore di lavoro, mentre il mobbing si verifica attraverso un insieme di comportamenti vessatori protratti nel tempo, di varia natura.

In caso di dimensionamento si potrà comunque ottenere tutela dimostrando in giudizio, attraverso testimoni e/o documenti, che le mansioni esercitate in via esclusiva o comunque prevalente sono riconducibili ad un livello di inquadramento inferiore rispetto a quello contrattualmente pattuito. Questo confronto potrà essere agevolmente svolto attraverso la lettura della declaratoria contrattuale contenuta nel CCNL applicato al rapporto di lavoro.

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I conflitti temporanei

Un’altra situazione da non confondere con il mobbing è quella data dal conflitto in ambito lavorativo.
Il conflitto si verifica quando, all’interno dello stesso ufficio o comunque in ambito aziendale, si verificano situazioni di litigio, o disaccordo, o incompatibilità tra dipendenti di pari o diverso grado.

Ciò che caratterizza e differenzia il conflitto rispetto al mobbing è, innanzitutto, il carattere della temporaneità. Inoltre il conflitto può essere posto in essere con comportamenti e meno intensi rispetto alle vessazioni è riconducibile al mobbing e generalmente si verifica tra colleghi in modo reciproco.

In altre parole, mentre in caso di mobbing abbiamo un lavoratore in posizione dominante e uno che subisce, in caso di conflitto il litigio e la malsopportazione sono reciproci.

In caso di conflitto difficilmente si verifica un danno alla salute o alla professionalità risarcibile e la situazione può essere più facilmente risolta riorganizzando l’ufficio, o l’assetto aziendale, ad esempio attraverso trasferimenti di sede, di reparto, o cambi di mansioni nell’ambito del medesimo livello di inquadramento.

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