Cosa dice l’articolo 832 del codice civile?
L’articolo 832 del codice civile è rubricato «Contenuto del diritto di proprietà».
Questa norma stabilisce quali sono i poteri del proprietario di una cosa. In particolare il proprietario di un bene ha il diritto di utilizzarlo e di disporne in modo pieno ed esclusivo, purché rispetti i limiti e gli obblighi stabiliti dalle leggi italiane.
Indice
Perché l’articolo 832 cod. civ. è una norma importante?
L’art. 832 cod. civ. riconosce al proprietario di un bene un enorme potere: quello di utilizzare il proprio oggetto come desidera, potendo altresì venderlo, donarlo, o lasciarlo in eredità quando e a chi vuole.
Si dice che il diritto di proprietà non ha tendenzialmente limiti, se non la proprietà e i diritti altrui.
Perché l’articolo 832 cod. civ. è una norma da ricordare?
Perché nessuno potrà mai dirti cosa puoi fare dei tuoi beni, neanche i tuoi genitori o i tuoi figli.
Un esempio
Una persona, avanti con l’età, decide di vendere la propria casa. I figli sono preoccupati perché, se ciò dovesse avvenire, il padre spenderebbe tutto il ricavato in spese folli, per dedicarsi ai piaceri, ai viaggi e alle frivolezze. Cercano così di impedirglielo per non restare senza eredità. Ma non possono farlo perché l’articolo 832 non glielo consente.
Cosa dice l’art. 832 cod. civ.
«Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico».
Cosa c’è da sapere sull’art. 832 cod. civ.?
La proprietà è uno dei pochi diritti imprescrittibili: non perché un soggetto non utilizza il proprio bene ne perde la titolarità. L’unica eccezione a tale principio è l’usucapione: se, a fronte del mancato utilizzo del proprietario, il bene è posseduto per 20 anni da un altro soggetto che vi esercita apertamente i tipici diritti del proprietario (senza che quest’ultimo lo rivendichi), il bene diventa del possessore.