Sarà più facile estinguere i debiti con le banche
Crediti deteriorati: la società di recupero crediti non potrà rifiutare il saldo e stralcio offerto dal debitore.
Un decreto “omnibus” che il Consiglio dei Ministri sta preparando per lunedì prossimo contiene, tra le varie norme, una sorta di agevolazione per chi ha debiti con le banche. Tale beneficio consentirà di chiudere l’arretrato attraverso un “saldo e stralcio” a cui il creditore non potrà sottrarsi, a differenza di quanto avviene oggi. In questo modo il debitore potrà estinguere definitivamente la propria posizione con l’istituto di credito in presenza dei cosiddetti “crediti deteriorati” (anche chiamati Npl, non performing loans).
La proposta era stata presentata due anni fa al Senato dall’attuale ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso. Oggi viene riproposta alla Camera sempre da FdI.
La nuova norma consentirà, a determinate condizioni, a persone fisiche e Pmi di esercitare un’opzione per estinguere il proprio debito tutte le volte in cui la banca ha ceduto il credito a una società terza di recupero.
L’opzione si concretizzerebbe con il pagamento di una somma versata dallo stesso cessionario alla banca, maggiorata del 20%.
Di norma, esistono società che acquistano i crediti deteriorati dalle banche a un prezzo di gran lunga inferiore rispetto al valore del credito stesso, ad esempio al 30%. Così, un credito di 100 mila euro potrebbe essere acquistato a 30mila euro. La società poi recupera l’importo nei confronti del debitore attraverso i propri legali. Il debitore trova di solito più facilmente una soluzione transattiva con la società cessionaria in quanto, per questa, è più facile rinunciare a una parte sostanziosa dell’importo avendolo pagato meno del suo valore nominale. Così, anche offrendo 50mila euro alla società cessionaria (ossia la metà del debito), quest’ultima avrà comunque un vantaggio di 20mila euro sul prezzo pagato alla banca per la cessione (30mila euro).
Ebbene, con la nuova norma, la società cessionaria non potrà rinunciare all’offerta del debitore se questa è pari al prezzo di acquisto del credito deteriorato più il 20%.