Interessi sulla parcella dell’avvocato e la messa in mora
Da quando scattano gli interessi sul compenso dovuto all’avvocato: le pronunce della Cassazione.
A partire da quale momento un avvocato può esigere, dal proprio cliente, il pagamento degli interessi sul compenso maturato e non ancora onorato? È necessario l’invio della messa in mora? Vediamo come la Cassazione si orienta nel determinare il calcolo degli interessi sulla parcella dell’avvocato alla luce dell’articolo 1224 del Codice civile italiano.
Indice
Quando iniziano gli interessi sul compenso degli avvocati?
I compensi degli avvocati possono essere soggetti ad interessi dal giorno in cui il cliente viene messo in mora. Questo può accadere dal giorno della richiesta stragiudiziale di pagamento o dalla presentazione della domanda giudiziale. Secondo la sezione II della Cassazione, con l’ordinanza 21 giugno 2023 n. 17705, non è necessaria la liquidazione giudiziale né è importante il rito prescelto.
Che cosa dice la legge sulla mora?
L’ordinamento italiano non riconosce il principio romanistico “in illiquidis non fit mora”. In altre parole, la liquidità del debito non è necessaria per la messa in mora. Inoltre, la colpa, che è un presupposto per la mora, è esclusa solo quando è assolutamente impossibile quantificare l’entità della prestazione, non quando il debitore può ragionevolmente stimarla sulla base della quantificazione fornita dall’avvocato con la richiesta di pagamento.
Quali sono i precedenti sulla questione?
Sono stati citati vari precedenti, tra cui la sentenza della Cassazione del 19 agosto 2022, n. 24973, e l’ordinanza del 16 marzo 2022, n. 8611. Entrambi sostengono la stessa interpretazione dell’articolo 1224 Cc. Allo stesso modo, la sentenza del 16 febbraio 2016, n. 2954, stabilisce che gli interessi di mora non decorrono dal terzo mese successivo all’invio della parcella in caso di controversia tra avvocato e cliente.
Ci sono stati precedenti difformi?
Ci sono state sentenze difformi, come quella del 2 febbraio 2011, n. 2431, e quella del 29 maggio 1999, n. 5240, che sostengono che il debitore non può essere ritenuto in mora prima della liquidazione del debito, a seguito dell’ordinanza che conclude il procedimento.
Sempre in termini opposti si è affermato che, in tema di liquidazione di diritti ed onorari di avvocato o procuratore a carico del cliente, quest’ultimo, nel caso di controversia circa il compenso dovuto, può essere ritenuto in mora solo dopo la liquidazione del credito con l’ordinanza che conclude il procedimento di cui alla legge 13 giugno 1942 n. 794, Cassazione, sentenze 16 luglio 1994, n. 6700 e 17 dicembre 1991, n. 13586.
Come viene calcolata la liquidazione del credito?
La liquidazione del credito avviene con l’ordinanza che conclude il procedimento, come stabilito dall’articolo 28 della legge n. 794 del 1942. Secondo le sentenze della Cassazione del 16 luglio 1994, n. 6700, e del 17 dicembre 1991, n. 13586, il cliente può essere ritenuto in mora solo dopo la liquidazione del credito.
Quali criteri vengono applicati ai crediti di lavoro?
La Cassazione ha altresì affermato che:
– in tema di liquidazione di diritti ed onorari di avvocato o procuratore a carico del cliente, la lett. c) della tariffa professionale approvata con d.m. 22 giugno 1982, la quale prevede gli interessi di mora e la rivalutazione delle spettanze del professionista, con i criteri operanti per i crediti di lavoro, ove decorrano tre mesi dall’invio della parcella (o del preavviso della parcella) senza che insorgano contestazioni sulla congruità dei relativi importi, non è applicabile all’infuori di detta specifica ipotesi, e, pertanto, se insorga controversia giudiziale sul quantum, gli interessi e l’eventuale maggior danno per svalutazione monetaria restano soggetti alle comuni regole dello articolo 1224 Cc, postulando il verificarsi della mora debendi, dopo che il credito sia divenuto liquido ed esigibile per effetto di provvedimento giurisdizionale, Cassazione, sentenze 11 giugno 1988, n. 3995 e 28 aprile 1993, n. 5004;
– l’avvocato che, in caso di mancato integrale pagamento delle prestazioni professionali, intenda percepire gli interessi così come previsti dal Dm 31 ottobre 1985 (disposizione comune della tariffa forense civile, penale e stragiudiziale) non deve limitarsi a formulare la relativa istanza, ma deve dare la prova dei fatti che sono alla base della istanza medesima, Cassazione, sentenza 30 marzo 1999, n. 3061;
– il decreto ministeriale 22 giugno 1982, ultima parte, subordina la spettanza degli interessi e della svalutazione monetaria alla mancata contestazione della congruità degli importi richiesti dal professionista, per cui esso non può trovare applicazione quando il difensore abbia instaurato un procedimento contro la liquidazione giudiziaria di quanto a lui dovuto (nella specie, effettuata con decreto del giudice delegato del fallimento del suo cliente), Cassazione, sentenza 1° marzo 1990, n. 1545, in Fallimento, 1990, p. 1006.