Atti giudiziari: nuovi limiti di lunghezza

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Autore: Paolo Florio

10 agosto 2023

Dottore Commercialista (2007) e Avvocato (2010). Svolge l’attività professionale di consulente e giurista d’impresa, con specializzazione nel campo del diritto tributario, diritto societario, diritto commerciale, diritto fallimentare e diritto penale dell’economia. Ha maturato, altresì, una specifica esperienza quale munus pubblicum per conto di diversi Tribunali avendo svolto incarichi giudiziari e in particolare di Custode e Amministratore Giudiziario, di Curatore Fallimentare, di professionista delegato alle vendite nelle procedure esecutive, nonché C.T.U. in giudizi civili e perito per la Procura in procedimenti penali.

È stato firmato dal ministro della Giustizia Carlo Nordio il testo della nuova versione del decreto ministeriale che interviene sul punto, tra l’altro espressamente previsto dalla riforma del processo civile.

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A seguito delle lamentele provenienti dall’avvocatura, il Ministro Nordio ha appena approvato il decreto che innalza i limiti di lunghezza degli atti giudiziari nel settore civile. A partire dal 1° settembre, si modificheranno i criteri di sinteticità nella redazione degli atti principali nelle cause che hanno un valore inferiore ai 500.000 euro.

L’entrata in vigore del decreto ministeriale che disciplina tali cambiamenti coinciderà con la riapertura dell’attività giudiziaria dopo la pausa estiva, ovvero dalla data di pubblicazione del decreto sulla “Gazzetta”, se questa sarà successiva.

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Il cambiamento più significativo riguarda l’incremento della dimensione massima degli atti: si passa da un limite di 50.000 a 80.000 battute, e da 25 a 40 pagine per l’atto di citazione, il ricorso, la comparsa di risposta e la memoria difensiva.

Per gli altri atti del giudizio, il tetto sarà fissato a 50.000 caratteri. Inoltre, verrà posto un limite di 20 parole chiave per identificare l’oggetto del giudizio.

Da sottolineare che alcuni elementi, come l’indice, la sintesi dell’atto e i riferimenti giurisprudenziali contenuti nelle note, non rientreranno nei suddetti limiti. Vi è anche la possibilità di superare questi limiti in cause di particolare complessità. In questi scenari, l’avvocato dovrà fornire una spiegazione concisa delle ragioni del superamento nel documento stesso.

Infine, il decreto evidenzia che la presentazione di una domanda riconvenzionale o di un’impugnazione incidentale potrà giustificare un superamento ragionevole dei nuovi limiti.

Si sottolinea che, in caso di non rispetto dei nuovi limiti, il giudice potrà tenerne conto nella determinazione delle spese legali, come previsto dal decreto legislativo di riforma 144 del 2022.

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